Sentenza del 08/04/2015 n. 2054 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione- IRPEF - Istanza di rimborso - Notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto - Controllo automatizzato - Obbligo di una motivazione analitica - Non sussiste. Cartella di pagamento - Notifica a mezzo raccomandata - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento IRPEF sotto due profili: da un lato, sosteneva che la notifica effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento fosse illegittima; dall'altro, lamentava l'assenza di una motivazione analitica della cartella. La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima la notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario nella data risultante dall'avviso di ricevimento, purché l'ufficiale postale attesti la coincidenza tra destinatario e consegnatario. È stata inoltre esclusa la necessità di una motivazione analitica, poiché, in caso di controllo automatizzato, l'Amministrazione procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o risultanti dagli archivi dell'Anagrafe tributaria. Il ricorso e la richiesta del contribuente sono quindi risultati infondati.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Consente al concessionario della riscossione di notificare direttamente la cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera perfezionata con la ricezione risultante dall'avviso, quando è attestata la corrispondenza tra destinatario e consegnatario.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. Poiché la liquidazione si basa sui dati già indicati nella dichiarazione o disponibili negli archivi fiscali, la cartella non richiede necessariamente una motivazione analitica ulteriore.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento; non è indispensabile la notificazione tramite ufficiale giudiziario.
- L'avviso di ricevimento costituisce elemento centrale per dimostrare la data di perfezionamento della notifica e l'identità del destinatario o consegnatario.
- Quando la cartella deriva da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, è normalmente sufficiente il richiamo ai dati della dichiarazione e agli elementi risultanti dagli archivi dell'Amministrazione; non occorre una motivazione analitica come per gli accertamenti sostanziali.
- La contestazione della cartella per difetto di motivazione ha maggiori possibilità di successo solo quando il contribuente non sia posto in condizione di comprendere l'origine, il calcolo o la natura della pretesa fiscale.
- In situazioni analoghe occorre verificare soprattutto la regolarità dell'avviso di ricevimento, la corretta identificazione del destinatario, il rispetto dei termini di notifica e la riconducibilità degli importi ai dati dichiarati o agli elementi utilizzati nel controllo automatizzato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 46 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 400 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 708 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 2051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 2052 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →