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Sentenza

Sentenza n. 10472/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U.0050423.13-12-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202500340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva respinto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, l'istanza di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna, finalizzato all'esercizio della professione docente nella scuola secondaria di secondo grado, specializzazione sul sostegno. Sono state dedotte violazioni della disciplina europea e nazionale sul riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, erronea applicazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 22/2022, eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, ingiustizia manifesta e irragionevolezza, nonché violazione della libertà di stabilimento. È stato inoltre impugnato il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. L'istanza cautelare era stata accolta in sede monocratica e successivamente confermata collegialmente.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure dedotte. In vista dell'udienza pubblica, la difesa della ricorrente ha dichiarato che l'interessata aveva frequentato e concluso il percorso integrativo INDIRE finalizzato al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, dichiarando così il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione difensiva di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza pronunciarsi sulla legittimità del diniego, del parere negativo o degli altri atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    Costituiva la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato; la sentenza non esamina la relativa legittimità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore, validamente resa nell'interesse della parte, circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando il venir meno dell'interesse risulta dal processo.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia rispetto alla quale la parte ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
  • La conclusione di un percorso amministrativo o formativo successivo, idoneo a soddisfare l'interesse perseguito con l'impugnazione, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e conseguentemente l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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