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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05911/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che confermava la custodia cautelare in carcere per Pillari, gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (art. 56, 629, 416-bis.1 c.p.). Tre motivi: 1) vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e all'identificazione dell'aggressore, sostenendo che le prove sono indirette e si basano su conversazioni tra terzi; 2) violazione relativa all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ritenuta apodittica e non supportata da elementi che colleghino l'indagato alla cosca o mostrino uso del metodo mafioso; 3) vizio in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., ossia che il lungo periodo di detenzione preventiva e il decorso del tempo avrebbero attenuato la sussistenza delle esigenze cautelari e che la presunzione relativa prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. sarebbe stata superata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il sindacato di legittimità sul giudizio di gravità indiziaria è limitato all'adeguatezza della motivazione e non alla riconsiderazione del materiale probatorio. Ha ritenuto adeguatamente motivata l'identificazione di Pillari in base alla descrizione di "Mimmo" (auto, fisionomia, luogo di residenza) e all'assenza di altro soggetto con le stesse caratteristiche nella piccola frazione indicata. Ha confermato l'esistenza del tentativo di estorsione sulla base delle intercettazioni e della loro logica sequenza e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., valorizzando indizi come l'uso del pronome plurale e la contestualizzazione del fatto nella dinamica tra cosche. Quanto alla persistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha ricordato che la presunzione di pericolo prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. è relativa e può essere superata con elementi concreti; tuttavia nel caso di specie il Tribunale ha motivato l'insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione, anzi ha rilevato elementi contrari (pregressa condanna per favoreggiamento, misura cautelare per associazione mafiosa dal 2023 e indicazioni di intraneità dal 2010), confermando l'adeguatezza della custodia cautelare. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali; si è disposto l'adempimento degli obblighi di comunicazione relativi allo stato detentivo (art. 94).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina del tentativo di reato; utilizzato per inquadrare la fattispecie come tentata estorsione quando la condotta fosse idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione.

  • art. 629 cod. pen.

    Articolo che punisce l'estorsione; richiamato per il reato contestato (tentata estorsione) e per la valutazione degli elementi costitutivi.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante "metodo mafioso"; interpretata come applicabile quando l'azione si configuri come emanazione o servizio di un'organizzazione mafiosa, valutando elementi quali l'uso del pronome plurale e la contestualizzazione del fatto nel conflitto tra cosche.

  • art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen.

    Riferimento normativo sul concorso di aggravanti (menzionato come possibile cumulo con altre aggravanti); citato per chiarire che l'appartenenza a organizzazione non esclude la possibilità che il reato sia commesso con modalità non mafiose.

  • art. 629 comma 2 cod. pen.

    Ulteriore richiamo alle aggravanti previste per l'estorsione; menzionato nel contesto delle possibili qualificazioni aggravatorie concorrenti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto e motivazione delle misure cautelari; evocata nella doglianza sulla adeguatezza della motivazione che ha portato alla custodia cautelare.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1; la Corte indica che tale presunzione può essere superata con elementi concreti ma non opera in modo automatico, richiedendo valutazione caso per caso.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Norma relativa agli obblighi di comunicazione dello stato detentivo; richiamata per gli adempimenti conseguenti all'ordinanza.

Massime di principio

  • Il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari è limitato all'adeguatezza e logicità della motivazione del giudice di merito, non alla riconsiderazione ex novo delle risultanze probatorie.
  • Le intercettazioni fra terzi possono formare base indiziaria sufficiente se il contesto e i dettagli consentono un'identificazione ragionevole e non vi è alternativa plausibile con le stesse caratteristiche.
  • Per l'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1), elementi indiziari come l'uso del pronome plurale, il collegamento con dinamiche tra sodalizi e la finalità di controllo territoriale possono essere valorizzati per dedurre l'azione come espressione di un gruppo organizzato.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p. non opera automaticamente: può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino la sopravvenuta venuta meno del pericolo, quali lunga e continuativa assenza di rapporti con l'associazione o comportamenti incompatibili con la pericolosità.
  • La difesa che contesti la misura deve proporre elementi specifici e documentati (comportamenti coevi e successivi, rapporti sociali, elementi di dissociazione) per contrastare efficacemente la presunzione di pericolosità derivante dall'accusa di appartenere alla criminalità organizzata.
  • Il tempo trascorso dall'evento non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: il giudice valuta la risalenza del fatto, la tipologia del reato, le condotte successive e i precedenti dell'indagato.

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