Sentenza n. 772/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 294/2024, del 12 giugno 2024, pubblicato il 2 luglio 2024, emesso dal Tribunale di Marsala;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 294/2024 del Tribunale di Marsala
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al Comune, che aveva disposto il pagamento di euro 136.981,49 oltre accessori. L'amministrazione aveva provveduto soltanto parzialmente, residuando un credito di euro 58.540,62 oltre accessori. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, verificando che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato definitivamente esecutivo il 21 novembre 2024, notificato al Comune il 22 novembre 2024 e che il ricorso in ottemperanza era stato notificato il 5 settembre 2025, quindi dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Comune di conformarsi integralmente al titolo, pagando al ricorrente le somme residue indicate nel ricorso, oltre agli accessori e alle spese di registrazione del titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha disposto, per l'eventuale ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo mediante il Segretario generale del Comune di Trapani, nominato commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di disporre, in caso di persistente inerzia, l'intervento sostitutivo mediante commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, unitamente all'art. 26 c.p.a., per la condanna alle spese a carico dell'amministrazione soccombente.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e il termine per la presentazione della relativa parcella.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Individua il termine per la presentazione, a pena di decadenza, della parcella del commissario ad acta; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda sia definitivamente esecutivo, sia stato notificato alla pubblica amministrazione e il ricorso sia stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
- La parziale esecuzione di un titolo giudiziale non esclude l'ottemperanza: il giudice può ordinare all'amministrazione di corrispondere le somme residue, oltre agli accessori e agli ulteriori oneri dovuti in forza del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'integrale esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato con separato provvedimento; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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