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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04041/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara a un anno di reclusione per il delitto di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale. I motivi di ricorso erano tre: 1) lamentava violazione di legge per la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., in sostanza censurando la valutazione della prova e la ritenuta attendibilità dell'identificazione; 2) chiedeva la derubricazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 496 c.p.; 3) deduceva vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscerle.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché, sotto la veste della violazione di legge, censurava in realtà il giudizio di merito e la valutazione probatoria, e comunque era generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, ribadendo la distinzione tra art. 495 c.p. e art. 496 c.p. e affermando che, in presenza di false dichiarazioni sulla propria identità rese a carabinieri durante un controllo stradale e in assenza di documenti, la condotta integra l'art. 495 c.p. Ha ritenuto il terzo motivo non deducibile in cassazione perché non risultava specificamente proposto in appello; inoltre ha richiamato il principio secondo cui il mancato esercizio del potere di riconoscere d'ufficio le attenuanti generiche non è censurabile in cassazione in assenza di specifica richiesta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Integra il reato la falsa attestazione resa al pubblico ufficiale sulla propria identità personale; nel caso di dichiarazioni rese ai carabinieri durante un controllo stradale, in assenza di documenti, le false indicazioni sull'identità costituiscono il delitto contestato.

  • art. 496 c.p.

    Configurabile solo quando non ricorrano gli estremi della falsa attestazione ex art. 495 c.p.; nel caso concreto la derubricazione è stata esclusa perché la condotta rientrava nell'art. 495 c.p.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata assoluzione; la censura è stata ritenuta non ammissibile poiché veicolava in realtà una critica alla valutazione della prova.

  • art. 192 c.p.p.

    La sua violazione non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. se non nei casi in cui la legge la sanzioni con nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alla regola di giudizio; la sua asserita violazione, al pari dell'art. 192 c.p.p., non era deducibile nei termini prospettati.

  • art. 606 c.p.p.

    La violazione di legge processuale è deducibile solo se la norma sia assistita da sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; inoltre il motivo non dedotto in appello non è proponibile in cassazione.

  • art. 597 c.p.p.

    È richiamato per affermare che il giudice d'appello può riconoscere d'ufficio le attenuanti generiche, ma il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione senza specifica richiesta in appello.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    Il motivo di ricorso che non sia stato previamente dedotto in appello è inammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • Non è deducibile come violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., la censura che in realtà attiene al merito della valutazione probatoria o al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo che la norma asseritamente violata sia assistita da una specifica sanzione processuale.
  • La falsa dichiarazione resa a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale, quando sia preordinata a garantire l'esatta identificazione del dichiarante e manchino documenti di identificazione, integra l'art. 495 c.p. e non il meno grave art. 496 c.p.
  • Le censure relative al diniego delle attenuanti generiche non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: occorre che la questione sia stata specificamente devoluta in appello, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il mancato esercizio del potere del giudice d'appello di riconoscere d'ufficio le attenuanti generiche non è di per sé sindacabile in cassazione in assenza di una specifica deduzione nel giudizio di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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