Cassazione Penale, Ordinanza n. 26917/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato condannato per truffa contrattuale. I motivi dedotti riguardavano: 1) il preteso vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva contestata, assumendosi che non vi fosse adeguata giustificazione del relativo aumento di disvalore; 2) il preteso vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una valutazione incompleta degli elementi favorevoli; 3) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, nella sostanza sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio e delle emergenze già esaminate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: sulla recidiva, perché la motivazione di merito valorizzava precedenti condanne, il godimento di benefici di legge e la persistenza di condotte delittuose, indice di maggiore pericolosità; sulle attenuanti generiche, perché il diniego era sorretto da un congruo richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni circostanza allegata dalle parti. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità, a fronte di una sentenza di merito che aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sulla sussistenza degli elementi della truffa contrattuale, anche richiamando l'uso di uno schermo societario inattivo e la reiterazione delle condotte verso altri soggetti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico, purché il giudice faccia riferimento agli elementi negativi decisivi o alla mancanza di elementi positivi.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere valorizzata quando i precedenti penali e la persistente attività delittuosa evidenziano maggiore pericolosità e una personalità incline a delinquere.
art. 640 c.p.
La condotta è stata ritenuta integrativa del delitto di truffa contrattuale sulla base del compendio probatorio e delle modalità concrete dell'azione, in particolare l'uso di una società di fatto inattiva come schermo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito probatorio: sono inammissibili le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove già apprezzate in modo coerente dai giudici di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice indichi gli elementi negativi ritenuti decisivi, oppure la mancanza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente tutte le circostanze favorevoli invocate dalla difesa.
- La recidiva è sorretta da motivazione sufficiente quando il giudice valorizzi precedenti condanne, l'eventuale fruizione di benefici e la prosecuzione dell'attività criminosa come indicatori di maggiore pericolosità sociale.
- La truffa contrattuale può essere integrata quando l'agente utilizzi artifici o raggiri, anche mediante il ricorso a uno schermo societario fittizio o inattivo, idonei a indurre la vittima in errore e a conseguire un ingiusto profitto.
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