Sentenza n. 1478/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 4953/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 7 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024 e liquidato le spese di lite in favore della difensora antistataria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4953/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero l’8 novembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta docente del valore nominale di € 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024 e a pagare alla difensora antistataria € 350,00, oltre accessori di legge, per spese di lite. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva eseguito alcuna delle due statuizioni. È stata quindi domandata la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza civile costituiva titolo passato in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Ha inoltre ritenuto decorso, alla data di proposizione del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell’integrale adempimento, ha ordinato al Ministero di corrispondere, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, € 500,00 alla docente per la Carta docente relativa all’anno scolastico 2023/2024 e € 350,00, oltre accessori di legge, alla difensora antistataria per le spese del giudizio civile. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il Commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato direttamente al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il TAR ha utilizzato la norma per accertare il passaggio in giudicato della sentenza civile posta a fondamento dell’ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione prima dell’esecuzione giudiziale nei suoi confronti.
art. 474 c.p.c.
La sentenza civile notificata come titolo esecutivo deve essere munita dell’attestazione di conformità; il TAR ha richiamato tale requisito con riferimento alla notificazione del titolo posto in esecuzione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione che fonda il diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudice civile e oggetto dell’obbligo di esecuzione in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato quando essa abbia imposto a una pubblica amministrazione obblighi puntuali e l’Amministrazione non dimostri di avervi dato integrale adempimento.
- Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, presso la sede dell’Amministrazione debitrice, del titolo esecutivo munito dei requisiti formali richiesti.
- Quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione sia una prestazione in favore del privato sia il pagamento delle spese di lite direttamente al difensore antistatario, l’ottemperanza può essere richiesta da entrambi i soggetti per le rispettive obbligazioni.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il dipendente pubblico nominato Commissario ad acta non ha diritto a un compenso ulteriore quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali e nella gestione ordinaria della spesa pubblica.
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