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Ordinanza

Ordinanza del 28/05/2018 n. 13322 - Corte di Cassazione

Contenzioso - Ricorso e introduzione - Accertamento del reddito da partecipazione in società di persone - Estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese - Successione universale del socio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un socio contro la sentenza della CTR Campania, ritenendo legittima la notifica dell’avviso di accertamento anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. L’estinzione della società di persone determina un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione oppure illimitatamente, secondo il regime della responsabilità sociale. È stato disposto anche il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Ricorso tributario sull’accertamento IRPEF del reddito da partecipazione e sulla responsabilità del socio illimitatamente responsabile dopo la cancellazione della società di persone.

Accertamento IRPEF e responsabilità del socio dopo l’estinzione della società

La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto da A. R. contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso una decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2007.

La questione centrale concerne la legittimità dell’accertamento notificato dopo la cancellazione dal registro delle imprese della società di persone Edilmed s.a.s. e la possibilità di far valere nei confronti del socio illimitatamente responsabile le obbligazioni fiscali riferibili alla società estinta.

Svolgimento del processo e motivo di ricorso

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la CTR aveva correttamente affermato che l’estinzione della società non comportava l’estinzione delle relative obbligazioni, in ragione del subentro dei soci, ma aveva poi erroneamente ritenuto che l’obbligazione fosse sorta direttamente nei suoi confronti per effetto della percezione della quota di reddito spettantegli in qualità di socio.

Il ricorrente sosteneva, in particolare, che l’accertamento nei confronti della società estinta avrebbe dovuto costituire il presupposto logico e giuridico necessario per il successivo accertamento nei confronti del socio.

L’Agenzia delle Entrate, intimata, non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Cancellazione della società e fenomeno successorio

La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’estinzione di una società di persone, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non determina automaticamente il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società.

Si verifica invece un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci. La responsabilità dei soci varia in funzione del regime giuridico applicabile ai debiti sociali durante la vita della società:

  • i soci limitatamente responsabili rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;
  • i soci illimitatamente responsabili rispondono illimitatamente, secondo il regime proprio della responsabilità per i debiti sociali;
  • l’obbligazione della società si affianca a quella dei singoli soci, costituendo un’ulteriore garanzia per i creditori rimasti insoddisfatti.

La Corte ha richiamato, in particolare, Cass. civ., Sezioni Unite, n. 6070 del 12 marzo 2013, e Cass. civ., Sez. 6-5, n. 10980 del 5 maggio 2017.

Legittimità della notifica dell’accertamento

Dagli atti risultava che l’avviso impugnato era stato notificato nel 2012 alla società Edilmed s.a.s., cancellata dal registro delle imprese l’8 gennaio 2008. La CTR aveva tuttavia accertato che il medesimo avviso era stato notificato anche ad A. R. quale socio illimitatamente responsabile.

La circostanza era confermata dal fatto che il contribuente aveva presentato una richiesta di accertamento con adesione, mostrando così di essere stato destinatario dell’atto e di aver esercitato le proprie facoltà difensive.

In tale situazione, la notifica dell’atto ai soci è stata ritenuta legittima, poiché diretta a far valere la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni della società estinta. La Corte ha precisato che, anche se la società cancellata è ormai priva della capacità di stare in giudizio, la permanenza di debiti sociali comporta il trasferimento dei rapporti obbligatori ai soci.

Il principio è stato ricondotto anche all’art. 2312, secondo comma, c.c., in base al quale, dopo la cancellazione della società di persone, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i propri diritti nei confronti dei soci, secondo il regime della loro responsabilità.

Applicazione al reddito da partecipazione

La CTR aveva collegato la responsabilità del ricorrente alla sua qualità di socio illimitatamente responsabile e alla percezione della quota di reddito a lui attribuibile.

La Corte ha ritenuto coerenti le conclusioni della CTR con i principi in materia di successione dei soci nei rapporti obbligatori della società estinta. Non è stato quindi accolto l’argomento secondo cui l’accertamento notificato alla società avrebbe dovuto costituire necessariamente un presupposto autonomo e preliminare per l’accertamento nei confronti del socio.

La responsabilità del socio può essere fatta valere mediante la notifica dell’atto direttamente nei suoi confronti, purché l’atto sia rivolto a far valere la responsabilità derivante dalla posizione di socio e dal regime di responsabilità applicabile.

Decisione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo proposto e conformi ai principi applicabili le affermazioni della Commissione tributaria regionale.

Non è stata disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, poiché l’intimata non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.

Contributo unificato aggiuntivo

La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

L’obbligo è stato disposto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, in relazione al comma 1-bis dello stesso art. 13.

La decisione è stata assunta in Roma il 12 aprile 2018.

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