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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07937/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello, che aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p., è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo due censure: da un lato, l'omessa esclusione della recidiva, che egli riteneva non correttamente applicata; dall'altro, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, pur asseritamente dovute. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: sulla recidiva ha giudicato corretta e non illogica la motivazione della Corte territoriale, fondata sui precedenti dell'imputato e sulla maggiore pericolosità desunta dal fatto oggetto di giudizio; quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che esse erano state già concesse, ma senza giudizio di prevalenza, e che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego di prevalenza valorizzando i precedenti dell'imputato e l'assenza di qualsiasi giustificazione della condotta.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione, per il quale era stata confermata la condanna del ricorrente.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche risultavano concesse, ma non in regime di prevalenza rispetto alla recidiva.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata in ragione dei precedenti dell'imputato e dell'accresciuta pericolosità desumibile dal fatto.

Massime di principio

  • La censura sulla recidiva è infondata quando la decisione di merito dia conto, in modo non illogico, dei precedenti penali dell'imputato e della maggiore pericolosità desumibile dal fatto concreto.
  • Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche non è imposto dalla sola concessione delle attenuanti: il giudice può negarne la prevalenza con motivazione adeguata, valorizzando i precedenti dell'imputato e la mancanza di elementi giustificativi della condotta.
  • In sede di legittimità, i motivi che si risolvono in una mera critica alla valutazione discrezionale del giudice di merito, senza evidenziare manifeste illogicità, sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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