Cassazione Penale, Ordinanza n. 07937/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello, che aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p., è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo due censure: da un lato, l'omessa esclusione della recidiva, che egli riteneva non correttamente applicata; dall'altro, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, pur asseritamente dovute. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: sulla recidiva ha giudicato corretta e non illogica la motivazione della Corte territoriale, fondata sui precedenti dell'imputato e sulla maggiore pericolosità desunta dal fatto oggetto di giudizio; quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che esse erano state già concesse, ma senza giudizio di prevalenza, e che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego di prevalenza valorizzando i precedenti dell'imputato e l'assenza di qualsiasi giustificazione della condotta.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato di evasione, per il quale era stata confermata la condanna del ricorrente.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche risultavano concesse, ma non in regime di prevalenza rispetto alla recidiva.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata in ragione dei precedenti dell'imputato e dell'accresciuta pericolosità desumibile dal fatto.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è infondata quando la decisione di merito dia conto, in modo non illogico, dei precedenti penali dell'imputato e della maggiore pericolosità desumibile dal fatto concreto.
- Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche non è imposto dalla sola concessione delle attenuanti: il giudice può negarne la prevalenza con motivazione adeguata, valorizzando i precedenti dell'imputato e la mancanza di elementi giustificativi della condotta.
- In sede di legittimità, i motivi che si risolvono in una mera critica alla valutazione discrezionale del giudice di merito, senza evidenziare manifeste illogicità, sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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