Cassazione Penale, Sentenza n. 41781/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 05/04/2023 del Tribunale del riesame di Bologna che aveva confermato la conferma della misura cautelare (custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari) per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e autoriciclaggio. Il ricorrente denunciava inosservanza degli artt. 299, 310, 274 e 275 c.p.p. e vizi di motivazione, deducendo fra l'altro: anteriore temporalità delle condotte contestate, rilevanza dei sequestri che avrebbero eliminato la disponibilità patrimoniale, cessazione del pericolo di recidiva per effetto della perdita delle società e della collaborazione dell'imputato, nonché effetto deterrente già prodotto dal periodo di detenzione (oltre 4 mesi). Chiedeva quindi la revoca della misura o la sua sostituzione con una meno afflittiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto in gran parte le censure inammissibili o infondate perché reiterative dell'appello e non specificamente critiche. Il Tribunale del riesame aveva motivato congruamente la sussistenza del pericolo di reiterazione: rilevata la pluriennale durata delle condotte (dal 2014 al 2020 con appendice di autoriciclaggio), il curriculum criminale dell'imputato con precedenti condanne e procedimenti pendenti, nonché la possibilità di reiterare i reati anche senza disponibilità patrimoniale operando come amministratore di fatto tramite terzi. La Corte ha affermato che il mero decorso del tempo, la collaborazione già valutata e il limitato periodo di misure non sono elementi sufficienti a escludere il pericolo; i sequestri non bastano ad escludere la concretezza del rischio. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta coerente e immune da vizi logici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Riferito all'uso della requisitoria scritta e alla facoltà di chiedere discussione orale; la Corte ha rilevato che le parti non hanno chiesto tempestivamente la discussione orale e ha valutato la requisitoria scritta del P.G.; eventuale tardiva comunicazione agli difensori è stata considerata, se rilevante, una nullità intermedia non eccepita dalle parti.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali entro i quali il ricorso per cassazione può essere proposto rispetto all'appello: la Corte rileva che alcune doglianze risultano reiterative di quelle già dedotte in sede di appello e, dunque, non specifiche ai fini del sindacato di legittimità.
art. 274 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione all'onere motivazionale circa il pericolo di recidiva; la Corte ha invece ritenuto che il giudice dell'appello cautelare ha fornito motivazione adeguata e basata su elementi concreti, perciò non sussiste violazione dell'art. 274.
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure procedurali: la Corte non ha ravvisato vizi tali da invalidare l'ordinanza impugnata, rigettando le censure per carenza di specificità o per insussistenza.
art. 310 cod. proc. pen.
Evocato tra le norme contestate; la Corte ha ritenuto che le valutazioni del giudice del riesame siano adeguatamente motivate e non suscettibili di censura di legittimità per vizio di motivazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente fra le norme la cui inosservanza sarebbe stata dedotta; la Corte non ha ritenuto provati i vizi ad essa connessi, confermando la valutazione compiuta dal giudice di merito.
decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, art. 17 (convertito con modificazioni)
Citato in relazione alla proroga delle disposizioni procedurali emergenziali: riferito al contestuale regime di comunicazione e trattazione introdotto dal D.L. 137/2020 e successivi provvedimenti.
Massime di principio
- Per disporre revoca o attenuazione di una misura cautelare per pericolo di reiterazione non basta il mero decorso del tempo: occorrono elementi concreti e attuali che dimostrino la cessazione del pericolo.
- La collaborazione del indagato e il periodo già scontato sotto misura cautelare hanno rilievo solo se accompagnati da nuovi elementi obiettivi non già considerati dal giudice che ha applicato o attenuato la misura.
- Il sequestro di beni e la perdita di disponibilità patrimoniale non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice può ritenere che l'imputato possa operare attraverso terzi o come amministratore di fatto senza disponibilità diretta di capitali.
- Il giudizio di legittimità non è idoneo a riesaminare il merito delle valutazioni probatorie svolte dal giudice del riesame; può sindacare solo la presenza o meno di vizi logici o di insufficiente motivazione.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e non meramente reiterative delle argomentazioni già svolte in appello: la mancanza di critica argomentata all'ordinanza comporta l'inammissibilità o il rigetto.
- I precedenti penali, la durata e la consistenza delle condotte contestate (specialmente se pluriennali e di rilevante gravità) costituiscono elementi considerati fortemente indicativi della capacità a delinquere e dell'attualità del pericolo di reiterazione.
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