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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41781/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 05/04/2023 del Tribunale del riesame di Bologna che aveva confermato la conferma della misura cautelare (custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari) per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e autoriciclaggio. Il ricorrente denunciava inosservanza degli artt. 299, 310, 274 e 275 c.p.p. e vizi di motivazione, deducendo fra l'altro: anteriore temporalità delle condotte contestate, rilevanza dei sequestri che avrebbero eliminato la disponibilità patrimoniale, cessazione del pericolo di recidiva per effetto della perdita delle società e della collaborazione dell'imputato, nonché effetto deterrente già prodotto dal periodo di detenzione (oltre 4 mesi). Chiedeva quindi la revoca della misura o la sua sostituzione con una meno afflittiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto in gran parte le censure inammissibili o infondate perché reiterative dell'appello e non specificamente critiche. Il Tribunale del riesame aveva motivato congruamente la sussistenza del pericolo di reiterazione: rilevata la pluriennale durata delle condotte (dal 2014 al 2020 con appendice di autoriciclaggio), il curriculum criminale dell'imputato con precedenti condanne e procedimenti pendenti, nonché la possibilità di reiterare i reati anche senza disponibilità patrimoniale operando come amministratore di fatto tramite terzi. La Corte ha affermato che il mero decorso del tempo, la collaborazione già valutata e il limitato periodo di misure non sono elementi sufficienti a escludere il pericolo; i sequestri non bastano ad escludere la concretezza del rischio. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta coerente e immune da vizi logici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Riferito all'uso della requisitoria scritta e alla facoltà di chiedere discussione orale; la Corte ha rilevato che le parti non hanno chiesto tempestivamente la discussione orale e ha valutato la requisitoria scritta del P.G.; eventuale tardiva comunicazione agli difensori è stata considerata, se rilevante, una nullità intermedia non eccepita dalle parti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti formali entro i quali il ricorso per cassazione può essere proposto rispetto all'appello: la Corte rileva che alcune doglianze risultano reiterative di quelle già dedotte in sede di appello e, dunque, non specifiche ai fini del sindacato di legittimità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione all'onere motivazionale circa il pericolo di recidiva; la Corte ha invece ritenuto che il giudice dell'appello cautelare ha fornito motivazione adeguata e basata su elementi concreti, perciò non sussiste violazione dell'art. 274.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure procedurali: la Corte non ha ravvisato vizi tali da invalidare l'ordinanza impugnata, rigettando le censure per carenza di specificità o per insussistenza.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Evocato tra le norme contestate; la Corte ha ritenuto che le valutazioni del giudice del riesame siano adeguatamente motivate e non suscettibili di censura di legittimità per vizio di motivazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente fra le norme la cui inosservanza sarebbe stata dedotta; la Corte non ha ritenuto provati i vizi ad essa connessi, confermando la valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, art. 17 (convertito con modificazioni)

    Citato in relazione alla proroga delle disposizioni procedurali emergenziali: riferito al contestuale regime di comunicazione e trattazione introdotto dal D.L. 137/2020 e successivi provvedimenti.

Massime di principio

  • Per disporre revoca o attenuazione di una misura cautelare per pericolo di reiterazione non basta il mero decorso del tempo: occorrono elementi concreti e attuali che dimostrino la cessazione del pericolo.
  • La collaborazione del indagato e il periodo già scontato sotto misura cautelare hanno rilievo solo se accompagnati da nuovi elementi obiettivi non già considerati dal giudice che ha applicato o attenuato la misura.
  • Il sequestro di beni e la perdita di disponibilità patrimoniale non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice può ritenere che l'imputato possa operare attraverso terzi o come amministratore di fatto senza disponibilità diretta di capitali.
  • Il giudizio di legittimità non è idoneo a riesaminare il merito delle valutazioni probatorie svolte dal giudice del riesame; può sindacare solo la presenza o meno di vizi logici o di insufficiente motivazione.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e non meramente reiterative delle argomentazioni già svolte in appello: la mancanza di critica argomentata all'ordinanza comporta l'inammissibilità o il rigetto.
  • I precedenti penali, la durata e la consistenza delle condotte contestate (specialmente se pluriennali e di rilevante gravità) costituiscono elementi considerati fortemente indicativi della capacità a delinquere e dell'attualità del pericolo di reiterazione.

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