Sentenza del 30/01/2018 n. 2223 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni previste dalla L. n. 388/2000, art. 33, comma 3, e dalla L. n. 448/2001, art. 76, applicate all'acquisto di terreni inseriti in un piano di lottizzazione. La ricorrente sosteneva: che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di recuperare l'imposta, poiché il termine triennale avrebbe dovuto decorrere dalla registrazione dell'atto di acquisto; che l'agevolazione spettasse anche se le opere di urbanizzazione erano già state realizzate; e che il beneficio dovesse essere riconosciuto in applicazione del principio di affidamento, avendo seguito circolari e risoluzioni dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato B. S.r.l. al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.900 euro oltre alle spese prenotate a debito. Ha stabilito che il termine triennale per il recupero dell'imposta decorre dalla scadenza dei cinque anni concessi per l'utilizzazione edificatoria, poiché solo allora la perdita dell'agevolazione diventa definitiva. Nel merito, il beneficio non spettava perché, al momento dell'acquisto, il terreno era già urbanizzato e direttamente edificabile: mancava quindi l'attività del nuovo acquirente consistente nell'attuazione degli oneri urbanistici e nella realizzazione della nuova costruzione. La Corte ha inoltre escluso la tutela dell'affidamento, poiché circolari e risoluzioni non sono fonti normative vincolanti e la norma era ritenuta sufficientemente chiara.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
Agevolazione per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, subordinata all'utilizzazione edificatoria entro cinque anni dall'acquisto.
L'agevolazione è di stretta interpretazione e presuppone che l'acquirente contribuisca all'attuazione del piano urbanistico, comprese le opere di urbanizzazione, oltre alla realizzazione della nuova costruzione. Non spetta per l'acquisto di un terreno già urbanizzato e direttamente edificabile.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, in combinato con Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30
Estensione delle agevolazioni ai piani attuativi di iniziativa privata.
Nei piani attuativi privati, il beneficio riguarda i trasferimenti effettuati dopo la convenzione e nell'ambito dell'attuazione effettiva del piano da parte del soggetto attuatore.
Legge 23 dicembre 2001, n. 448, art. 76
Richiamata quale base normativa delle agevolazioni applicate al trasferimento degli immobili.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
Il termine triennale di decadenza per il recupero dell'imposta decorre dal momento in cui il beneficio viene definitivamente meno; nel caso di mancata utilizzazione edificatoria, dalla scadenza del termine quinquennale concesso per realizzarla.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
L'affidamento è tutelabile solo in presenza di un comportamento apparentemente legittimo e coerente dell'Amministrazione, della buona fede del contribuente e di circostanze specifiche idonee a giustificare tale affidamento. Le circolari e le risoluzioni, non essendo fonti normative, non vincolano il giudice e non possono di per sé fondare il diritto al beneficio.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è subordinata a un comportamento da realizzare entro un certo termine, il termine per il recupero dell'imposta decorre normalmente dalla scadenza del termine assegnato, perché solo allora la perdita del beneficio diventa definitiva.
- Le agevolazioni fiscali collegate a piani urbanistici devono essere interpretate restrittivamente: non è sufficiente che il terreno sia formalmente inserito in un piano di lottizzazione; occorre che l'acquirente partecipi effettivamente alla sua attuazione.
- L'acquisto di un terreno già urbanizzato e immediatamente edificabile, quando le opere di urbanizzazione sono state eseguite dal venditore o sono già completate, può escludere l'agevolazione destinata a incentivare i costi e gli adempimenti dell'attuazione urbanistica.
- Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria possono orientare il contribuente, ma non sostituiscono la legge e non garantiscono automaticamente il mantenimento di un beneficio contrario ai requisiti normativi.
- Per invocare il legittimo affidamento non basta dimostrare di aver seguito indicazioni amministrative: occorrono anche una condotta coerente dell'Amministrazione, la buona fede del contribuente e circostanze concrete che rendano obiettivamente giustificato l'affidamento.
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