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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37158/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per la ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cessione di circa 4 grammi di cocaina in data 17 marzo 2023). Il difensore deduceva il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché il Tribunale aveva escluso la riqualificazione del fatto alla forma di lieve entità (art. 73, comma 5) motivando che occorreva accertare l'inserimento in un contesto organizzato e il principio attivo della sostanza, cioè circostanze ancora oggetto di indagine e non comprovate; inoltre il difensore richiamava il peso lordo sequestrato (4,01 g) e giurisprudenza che individua limiti ponderali per la configurazione della fattispecie lieve.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato. Ha dichiarato ammissibile il ricorso (in quanto la modificazione della qualificazione incide sulla durata della misura coercitiva) e ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame come manifestamente illogica: non è ammissibile negare la ricorrenza della lieve entità sulla base di ipotesi investigative non comprovate. La Corte ha richiamato i principi di legittimità secondo cui la riconducibilità al comma 5 dell'art. 73 si valuta con riferimento agli indici espressamente previsti dalla norma e solo se questi risultano comprovati; se uno degli indici è negativamente assorbente, le ulteriori considerazioni non possono incidere sul giudizio. In conseguenza, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    L'art. 73, comma 5 (fattispecie di lieve entità), può essere riconosciuto solo quando la minima offensività risulti da elementi comprovati (dati qualitativi e quantitativi e gli altri parametri indicati dalla norma: mezzi, modalità, circostanze). Circostanze meramente eventuali o non accertate non possono impedire la riqualificazione in tenuità.

  • codice di procedura penale - art. 309, comma 7

    Norma richiamata per la competenza al nuovo giudizio: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale competente ai sensi di detta disposizione.

  • d.l. n. 137 del 28/10/2020, art. 23, comma 8 (conv. in legge n. 176/2020) e successive proroghe

    Richiamata in relazione alla procedura scritta per il trattamento del ricorso (assenza di trattazione orale), ossia presupposti procedurali per la decisione con procedimento scritto.

Massime di principio

  • La qualificazione della detenzione/cessione di stupefacenti come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede elementi probatori concreti e comprovati; non possono prevalere ipotesi investigative non accertate.
  • La presenza di una modesta quantità di stupefacente (es. circa 4 grammi di cocaina) rappresenta un indice rilevante a favore della possibile applicazione della causa di lieve entità, salvo riscontri probatori contrari su altri indici previsti dalla norma.
  • In sede di riesame cautelare il contrasto motivazionale fondato su considerazioni ipotetiche o su fatti non dimostrati può determinare l'annullamento del provvedimento da parte della Corte di legittimità.
  • La modificazione della qualificazione giuridica del fatto può incidere sulla durata o sulla gravità della misura coercitiva: l'interesse dell'indagato a proporre riesame o ricorso per cassazione è concreto quando tale modificazione possa influire sull'an o sul quomodo della misura.
  • In situazioni analoghe il giudice di merito deve basare la decisione sui soli indici espressamente previsti dalla norma e comprovati dagli atti; eventuali esigenze investigative ulteriori non giustificano, da sole, il rifiuto di riconoscere la tenuità del fatto.

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