Cassazione Penale, Sentenza n. 14735/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Falcone ha impugnato l'ordinanza del 13/01/2022 con cui il GIP ha rigettato la richiesta di restituzione di euro 15.000, sequestrati come sequestro probatorio in relazione al reato di cui all'art. 644 c.p. (usura). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.) per carenza motivazionale, lamentando che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto affermato nella precedente pronuncia di annullamento con rinvio e non aveva adeguatamente valutato le difese sulla lecita provenienza della somma.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che il giudizio del GIP non fosse affetto da vizio tale da integrare violazione di legge o una motivazione del tutto mancante o irrimediabilmente carente. Il giudice di rinvio ha legittimamente fatto ricorso alla motivazione per relationem richiamando la sentenza di condanna/ confisca emessa nel rito abbreviato che era atto del procedimento noto alle parti e ha potuto svolgere autonoma valutazione di merito entro i limiti dell'annullamento. È escluso l'uso di scienza privata del giudice in senso vietato, mentre è ammesso il richiamo a provvedimenti del procedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 263, comma 5 c.p.p.
Richiamato come riferimento procedurale relativo al provvedimento originario impugnato; indica la natura dell'ordine impugnato ma non è stato centrale nella motivazione della Corte oltre al contesto del rito
art. 644 c.p.
Indica il reato (usura) in relazione al quale era stato disposto il sequestro probatorio della somma; la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato è stata ritenuta adeguatamente valutata alla luce della sentenza di confisca
art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente come parametro di violazione di legge per cassazione del provvedimento cautelare; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge intesa anche come vizi motivazionali radicali
art. 627, comma secondo c.p.p.
Richiama il potere del giudice di rinvio di decidere con gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, salvo il divieto di replicare i vizi motivazionali censurati; la Corte lo utilizza per affermare la possibilità per il giudice di rinvio di formarsi autonomo convincimento entro i limiti dell'annullamento
Giurisprudenza: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov, Rv. 239692)
Richiamata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge e per vizi motivazionali tanto gravi da rendere la motivazione incomprensibile o mancante; parametro usato per valutare la completezza della motivazione impugnata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro probatorio è ammesso soltanto per violazione di legge, intendendo tale nozione anche come vizi motivazionali estremi che rendono incomprensibile il percorso argomentativo del giudice
- Quando l'annullamento è stato disposto per omesso esame di deduzioni difensive rilevanti, il giudice di rinvio deve esaminare le specifiche allegazioni difensive ma conserva la facoltà di elaborare autonomo convincimento entro i limiti dell'annullamento
- La tecnica della motivazione per relationem è ammessa se si richiama un atto del procedimento noto alle parti (es. una sentenza di primo grado) e non costituisce uso di scienza privata del giudice; è invece vietato fondare il giudizio su conoscenze personali non emergenti dagli atti
- Una sentenza di confisca, se non impugnata nei profili rilevanti, può costituire elemento decisivo per ritenere il nesso di pertinenzialità tra somme sequestrate e reato, valorizzabile dal giudice del sequestro
- Se si contesta la motivazione del provvedimento cautelare, è necessario dimostrare che il vizio è tale da integrare una violazione di legge o un difetto motivazionale radicale; mere divergenze di valutazione sull'apprezzamento delle prove o della pertinenzialità non sono sufficienti
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