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Sentenza

Sentenza n. 53/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento 1)del provvedimento prot. n.14965 del 22.09.2025, successivamente comunicato, con il quale il Responsabile Area Tecnica del Comune di Positano ha denegato l’istanza di condono ex L.47/85; 2)della contestuale ordinanza di demolizione n. 31 del 22.09.2025; 3)della comunicazione dei motivi ostativi ex art.10 bis, L.241/90, prot. n.9445 del 12.06.2025 del Responsabile Comunale; 4) di tutti gli atti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi compresa, la nota prot. n.11371 del 17.07.2025 e la nota prot. n.17764 del 17.12.2007.

Giustizia amministrativa202501991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di condono edilizio ex l. 47/1985, comunicazione dei motivi ostativi e ordinanza di demolizione relativa a opere abusive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di condono edilizio presentata dal dante causa nel 1986, la contestuale ordinanza di demolizione, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e la nota con cui il Comune aveva concesso un termine di soli trenta giorni per presentare controdeduzioni e integrare la documentazione. L’istanza di condono riguardava un manufatto ad uso deposito e un’area scoperta con muro di recinzione destinata a parcheggio, realizzati senza titolo. Il ricorrente aveva chiesto accesso agli atti il 24 giugno 2025 e, il 30 giugno 2025, aveva domandato la concessione del termine di novanta giorni per l’integrazione documentale. Il Comune, con nota del 17 luglio 2025, aveva assegnato un termine di trenta giorni decorrente dal 30 giugno 2025, con scadenza il 30 luglio 2025, mentre l’istanza di accesso era stata riscontrata soltanto il 5 agosto 2025. Il ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità della fissazione del termine, poiché la scadenza per produrre documenti precedeva l’ostensione degli atti necessari a conoscere lo stato della pratica, nonché l’illegittimità derivata degli atti successivi.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. La nota del 17 luglio 2025 è stata dichiarata illegittima perché il Comune aveva fissato la scadenza del termine per la presentazione della documentazione al 30 luglio 2025, mentre aveva consentito l’accesso agli atti soltanto il 5 agosto 2025. Il ricorrente avrebbe dovuto beneficiare del termine di novanta giorni previsto dall’art. 39, comma 4, l. 724/1994, applicabile anche alle domande di condono ex l. 47/1985 in forza dell’art. 49 l. 449/1997. L’illegittimità della nota relativa al termine ha determinato l’illegittimità derivata degli atti consequenziali. Il TAR ha pertanto annullato il diniego di condono, l’ordinanza di demolizione, la comunicazione dei motivi ostativi e la nota del 17 luglio 2025. Le spese sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando lo stato degli atti è chiaro e sussistono le relative condizioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Rileva per la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono.

  • art. 39, comma 4, l. 724/1994

    Prevede il termine di novanta giorni per procedere all’integrazione documentale dell’istanza di condono.

  • art. 49 l. 449/1997

    Rende applicabile il termine previsto dall’art. 39, comma 4, l. 724/1994 anche alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della l. 47/1985.

  • l. 47/1985

    Costituisce la disciplina in base alla quale era stata presentata l’istanza di condono edilizio oggetto del diniego.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione richiede l’integrazione documentale di un’istanza di condono edilizio, deve assicurare il termine di novanta giorni previsto dall’art. 39, comma 4, l. 724/1994, applicabile anche alle istanze presentate ai sensi della l. 47/1985 per effetto dell’art. 49 l. 449/1997.
  • È illegittimo assegnare al privato un termine per produrre documenti con scadenza anteriore alla conclusione dell’accesso agli atti richiesto per conoscere la documentazione e lo stato del procedimento, poiché tale scansione temporale compromette la possibilità effettiva di integrare l’istanza.
  • L’illegittimità dell’atto che fissa un termine inadeguato per l’integrazione documentale dell’istanza di condono si trasmette, per illegittimità derivata, al successivo diniego di condono e agli atti repressivi conseguenti, inclusa l’ordinanza di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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