Sentenza n. 30/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 564/2018 del 6.4.2018, notificata in forma esecutiva il 4.7.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 564/2018, quanto al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 564/2018, nella parte in cui il Comune era stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 4 luglio 2018. Il Comune ha provveduto al pagamento soltanto il 25 marzo 2025, dopo il deposito del ricorso per ottemperanza. La ricorrente ha quindi insistito per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, valorizzando il ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Ha tuttavia condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva eseguito la sentenza soltanto dopo il deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge, con rifusione del contributo unificato ove effettivamente versato. La sentenza ha inoltre disposto che fosse eseguita dall'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e condannare l'amministrazione, anche se la pretesa sostanziale è stata soddisfatta nel corso del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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