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Sentenza

Sentenza n. 5609/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00742/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di revoca totale di un contributo per la programmazione di film d'essai relativo all'anno 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva ottenuto un contributo di euro 116.030,00 per la programmazione di film d'essai. Il Ministero ha successivamente avviato il procedimento di revoca, rilevando divergenze tra le proiezioni dichiarate nella domanda e i dati risultanti dalle verifiche, anche tramite la SIAE, e ha disposto la revoca totale del beneficio. In primo grado l'impresa ha dedotto che le divergenze dipendevano dall'inclusione di cortometraggi proiettati gratuitamente, che avrebbero comunque dovuto essere indicati perché il bando richiedeva la dichiarazione dell'intera programmazione. Ha inoltre dedotto che non vi fossero dichiarazioni mendaci, ma soltanto incongruenze; l'omessa o insufficiente istruttoria e motivazione; la violazione del principio di proporzionalità; l'omesso soccorso istruttorio; l'illegittimità della revoca totale, in luogo di una revoca parziale limitata alle proiezioni non computabili; la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per mancata considerazione delle osservazioni procedimentali. In appello ha articolato sei motivi, lamentando anche l'omessa pronuncia del TAR su alcune censure, l'erroneità della qualificazione delle dichiarazioni come mendaci e l'integrazione postuma della motivazione da parte del giudice.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha interpretato sistematicamente il bando, rilevando che la nozione di "proiezione cinematografica" comprende soltanto l'attività di proiezione al pubblico effettuata a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento e che non sono valide, ai fini della qualifica di sala d'essai e del contributo, le proiezioni senza spettatori paganti. Di conseguenza, l'obbligo di dichiarare l'intera programmazione riguarda soltanto quella rilevante secondo il bando. L'impresa, avendo computato ai fini del beneficio numerose proiezioni gratuite di cortometraggi e avendo autocertificato il rispetto dei criteri del bando e l'emissione dei titoli di accesso conformemente alla normativa fiscale, ha reso una dichiarazione non veritiera. Sussistevano pertanto i presupposti per la revoca totale previsti dall'art. 9, comma 3, del bando e dall'art. 12, comma 5, del D.M. 31 luglio 2017; non era possibile una revoca parziale, poiché la disciplina collegava immediatamente la dichiarazione mendace alla revoca integrale. Il provvedimento e il preavviso erano sufficientemente motivati mediante il riferimento alla divergenza tra i dati dichiarati e quelli SIAE e alla norma che prevedeva la revoca per dichiarazioni mendaci. Non è stata ravvisata violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'impresa aveva ricevuto il preavviso, aveva presentato osservazioni e il provvedimento finale aveva ritenuto tali difese insufficienti a superare le incongruenze rilevate. L'appellante è stata condannata al pagamento di euro 3.000, oltre accessori di legge, per le spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, lett. b), del bando

    "proiezione cinematografica" significa "l’attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda"

    La proiezione rilevante ai fini della qualifica di sala d'essai e dell'attribuzione del contributo è soltanto quella effettuata a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento.

  • art. 1, comma 2, lett. e), del bando

    "sala d’essai" è la sala cinematografica che realizza una programmazione cinematografica annua maggioritaria di film d’essai

    La qualifica di sala d'essai va valutata sulla base della programmazione rilevante secondo le definizioni del bando.

  • art. 3, comma 3, del bando

    "Non saranno considerate valide le proiezioni senza spettatori paganti"

    Le proiezioni gratuite non rilevano ai fini delle percentuali necessarie per la qualifica d'essai e per il contributo.

  • art. 4, comma 4, del bando

    L’istanza deve contenere "l’intera programmazione effettuata"

    L'obbligo dichiarativo riguarda l'intera programmazione rilevante ai fini del bando, ossia le proiezioni con ingresso a pagamento.

  • art. 5, comma 1, del bando

    Il punteggio per la proiezione di lungometraggi o cortometraggi si riferisce alle proiezioni effettuate a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento.

  • art. 9, comma 3, del bando

    In presenza di dichiarazioni mendaci, la conseguenza prevista è la revoca totale del contributo.

  • art. 12, comma 5, D.M. 31 luglio 2017

    La dichiarazione mendace costituisce presupposto per la revoca del contributo.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni rese nella domanda avevano natura di autocertificazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato mediante la comunicazione del preavviso di revoca e la possibilità di presentare osservazioni, successivamente valutate dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di un bando per contributi pubblici, le singole clausole devono essere lette sistematicamente: l'obbligo di dichiarare l'intera programmazione si riferisce soltanto alle attività che il bando considera rilevanti per il conseguimento del beneficio.
  • Quando la disciplina di un contributo definisce come rilevanti soltanto le proiezioni effettuate a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, le proiezioni gratuite non possono essere computate né per il possesso dei requisiti né per la quantificazione del punteggio o del contributo.
  • L'autocertificazione del rispetto dei criteri del bando e dei requisiti di accesso al contributo, quando risulti smentita da verifiche istruttorie oggettive, integra una dichiarazione non veritiera anche se la difformità viene rappresentata dal beneficiario come mera incongruenza interpretativa.
  • Se il bando e la disciplina di settore collegano la dichiarazione mendace alla revoca totale del contributo, l'amministrazione non è tenuta a limitarsi a una rideterminazione parziale del beneficio relativo alle sole attività valide.
  • Il provvedimento di revoca è sufficientemente motivato quando indica la divergenza tra i dati dichiarati e quelli accertati e richiama la disposizione che collega tale divergenza, qualificata come dichiarazione mendace, alla revoca del contributo.
  • La comunicazione del preavviso di rigetto o di revoca soddisfa il contraddittorio procedimentale quando il destinatario può presentare osservazioni e il provvedimento finale dà conto, anche sinteticamente, della loro insufficienza a superare gli elementi ostativi.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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