Sentenza del 20/09/2016 n. 5350 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Ricorso introduttivo - Notifica via Pec - Precedente al 01.12.2015 - Ufficio non inserito nella sperimentazione - Inesistenza - Sanatoria - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la validità della notifica PEC eseguita fuori dal periodo e dall'ambito territoriale autorizzati. La costituzione dell'appellato non ha prodotto alcuna sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c., poiché tale norma può sanare la nullità della notificazione, ma non l'inesistenza. Di conseguenza, il ricorso o l'impugnazione notificata con tale modalità è rimasta priva di una valida notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica via PEC del ricorso introduttivo nel processo tributario, eseguita prima del 1 dicembre 2015 e in un ambito regionale non incluso nella fase iniziale di sperimentazione del processo tributario telematico. Secondo la decisione, in tale situazione la notifica non era consentita dall'ordinamento e doveva essere qualificata come inesistente, non come semplicemente nulla. L'inesistenza poteva essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio e non poteva essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte destinataria.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
«La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»
La norma consente la sanatoria della nullità quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, anche mediante la costituzione della parte destinataria. Tuttavia, secondo la sentenza, non è applicabile all'inesistenza della notificazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre verificare, per le notifiche telematiche effettuate nel periodo transitorio, sia la data della notifica sia l'ambito territoriale e l'eventuale inclusione dell'ufficio nella sperimentazione prevista.
- Una notifica PEC eseguita prima dell'abilitazione normativa o fuori dall'ambito territoriale autorizzato può essere considerata inesistente, con conseguenze più gravi rispetto alla semplice nullità.
- L'inesistenza della notifica può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio e non è sanata dalla costituzione della parte destinataria.
- La costituzione in giudizio può sanare una notifica nulla quando l'atto abbia raggiunto il proprio scopo, ma non può rendere efficace una notificazione giuridicamente inesistente.
- La disciplina applicabile deve essere individuata in base alla normativa vigente al momento della notifica, senza applicare retroattivamente le regole successive che hanno esteso o autorizzato il processo telematico.
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