Sentenza n. 5054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 02915/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la determinazione comunale di approvazione dei verbali della selezione comparativa per la progressione verticale a un posto nell’area dei funzionari di vigilanza
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La dipendente aveva impugnato la determinazione comunale di approvazione dei verbali della selezione comparativa, sostenendo che la commissione non le avesse attribuito il punteggio spettante. In particolare, deduceva che ciascuno dei tre attestati di lodevole servizio posseduti avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di due punti, per complessivi sei punti, e che l’abilitazione di praticante avvocato avrebbe dovuto valere un ulteriore punto. Secondo la ricorrente, il punteggio corretto sarebbe stato di 80 anziché 73, con conseguente vittoria della procedura. Il TAR aveva ritenuto che l’avviso prevedesse per l’attestato di lodevole servizio un punteggio unitario di due punti, indipendentemente dal numero degli attestati, e che l’ulteriore punto per l’abilitazione non avrebbe comunque modificato l’esito, determinando una situazione di parità risolta in favore del controinteressato. In appello sono stati dedotti error in iudicando, illogicità, violazione di legge, falso presupposto, travisamento, omessa e carente motivazione, omessa ponderazione dei fatti, contraddittorietà ed eccesso di potere, oltre all’erroneità della statuizione sulle spese del primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha interpretato l’avviso secondo i criteri letterale e sistematico, applicabili anche ai bandi delle procedure concorsuali ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c. La disciplina attribuiva due punti all’“Attestato di lodevole servizio”, senza prevedere né un punteggio per ciascuna attestazione né un criterio di cumulabilità, diversamente da quanto stabilito per altre voci, quali idoneità, corsi, incarichi, competenze certificate, abilitazioni e pubblicazioni, per le quali erano espressamente indicati il carattere incrementale e il limite massimo. L’uso del singolare e l’assenza di un limite specifico sono stati interpretati nel senso che il titolo avesse natura tabellare e binaria: il punteggio spettava per il solo possesso di almeno un attestato e non aumentava in funzione del numero delle attestazioni. Tale soluzione è stata ritenuta coerente anche sul piano teleologico, poiché il lodevole servizio esprime una qualità soggettiva del dipendente, mentre altri titoli rilevano per il loro contenuto quantitativamente incrementabile. È stata quindi esclusa la tesi secondo cui il punteggio avrebbe potuto essere sommato senza uno specifico limite per ciascun attestato, sino ad assorbire potenzialmente l’intero punteggio della categoria delle competenze professionali. Il motivo relativo alle spese del primo grado è stato respinto perché conseguente alla soccombenza della ricorrente, correttamente regolata secondo il principio di cui all’art. 91, comma 1, c.p.c. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 1362 e 1363 c.c.
I criteri letterale e sistematico di interpretazione del contratto sono applicabili anche all’interpretazione degli avvisi e dei bandi delle procedure concorsuali.
art. 91, comma 1, c.p.c.
La parte soccombente è tenuta, in linea generale, al pagamento delle spese del giudizio; la condanna alle spese del primo grado è stata confermata in ragione della soccombenza della ricorrente.
Massime di principio
- Nell’interpretazione di un bando o avviso relativo a una procedura selettiva devono essere privilegiati i criteri letterale e sistematico, valutando il significato della clausola nel contesto complessivo della disciplina e in comparazione con le altre voci di punteggio.
- Quando una lex specialis attribuisce un punteggio a un titolo indicato al singolare, senza prevedere né l’attribuzione di punti per ciascun titolo né la cumulabilità delle attestazioni, e disciplina diversamente in senso incrementale le altre voci, il punteggio può essere interpretato come unitario e spettante per il solo possesso di almeno un titolo.
- L’assenza, nella lex specialis, di un limite massimo specifico per una singola voce di punteggio non implica di per sé la cumulabilità illimitata dei titoli: tale assenza può indicare, in relazione al tenore complessivo della disciplina, che la voce abbia natura binaria o tabellare.
- È ragionevole distinguere tra titoli valutabili quantitativamente, per i quali il punteggio cresce in relazione al numero o al contenuto dei titoli posseduti, e titoli che esprimono una qualità soggettiva del candidato, valutabili con un punteggio predeterminato indipendentemente dal numero delle attestazioni.
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