Cassazione Civile, Ordinanza n. 10973/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il soggetto istante aveva chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione, di una somma a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in due procedimenti penali connessi alla propria attività nella società poi fallita, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002. La domanda era stata respinta dal giudice delegato perché l'istante risultava coinvolto nelle indagini quale ex legale rappresentante della società e non quale mero dipendente. Il tribunale aveva confermato il diniego. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, violazione di norme processuali e sostanziali: con il primo lamentava difetto di istruttoria, carenza di motivazione e pretesa non contestazione della sua qualità di dirigente/dipendente, sostenendo che ciò bastasse a fondare il rimborso ex art. 19 CCNL; con il secondo invocava la disciplina del mandato, sostenendo che l'attività svolta per la società legittimasse il rimborso delle spese di difesa penale ai sensi degli artt. 1720 e 2393 c.c., in relazione anche agli artt. 95 e 96 l.fall.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi del decreto impugnato, fondato sulla mancata produzione del contratto di lavoro e quindi sulla non applicabilità dell'art. 19 CCNL, oltre a risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto che le spese di difesa penale non fossero rimborsabili ex art. 1720 c.c., perché non inerenti all'adempimento del mandato ma conseguenza di fatti penalmente rilevanti, mediati dall'iniziativa di terzi; inoltre le contestate condotte, per loro natura, eccedevano il contenuto tipico del mandato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti in sede di legittimità
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro di censura processuale, ma la Corte non vi ravvisa violazione
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa non contestazione, ma la Corte esclude che ricorra non contestazione in presenza di contestazione dei presupposti del credito
art. 95 l.fall.
richiamato dal ricorrente; non fonda il riconoscimento del credito nel caso concreto
art. 96 l.fall.
richiamato dal ricorrente; non incide sulla valutazione di inammissibilità e insussistenza del credito
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato dal ricorrente; non conduce a diversa soluzione
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro di motivazione e giusto processo
art. 19 CCNL
non applicabile in mancanza della prova del rapporto di lavoro e comunque non idoneo a fondare il rimborso richiesto nei termini prospettati
art. 1720 c.c.
consente il rimborso solo delle spese sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento del mandato; non comprende le spese di difesa in un processo penale derivante da accuse di terzi
art. 2393 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non rilevante ai fini del rimborso delle spese di difesa penale nel caso esaminato
art. 1703 c.c.
definisce il mandato; le attività contestate non rientrano nel contenuto tipico dell'incarico
art. 1708 c.c.
delimita l'oggetto del mandato; le condotte penali contestate esorbitano dall'ordinaria esecuzione del mandato
art. 316 bis c.p.
richiamato come una delle imputazioni penali, a conferma che si trattava di condotte penalmente rilevanti e non di spese inerenti al mandato
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. 228/2012
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
d.lgs. n. 231/2002
richiamato dalla domanda originaria per gli interessi, ma non rilevante ai fini dell'esito
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata e si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove.
- In sede di legittimità non è consentito utilizzare la denuncia di violazione di legge per ottenere un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio.
- Il rimborso ex art. 1720 c.c. spetta solo per spese sostenute in diretta e stretta dipendenza dall'esecuzione del mandato; non sono rimborsabili le spese originate da un procedimento penale scaturito da accuse di terzi, anche se connesse all'attività svolta per il mandante.
- Ai fini del rimborso delle spese di difesa penale occorre un nesso causale diretto con l'adempimento dell'incarico; se tra incarico e spesa si inserisce un fatto intermedio autonomo, come l'iniziativa accusatoria di terzi, il nesso richiesto viene meno.
- Le attività o condotte che integrano o possono integrare illecito penale e che esorbitano dal contenuto tipico dell'incarico non possono essere trattate come spese inerenti al mandato ai fini del rimborso.
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