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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 707/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva negato la caducazione del vincolo (sequestro preventivo) sulle quote societarie di "Trep S.p.A." intestate a "Rossi Luisa Nicotina s.a.s." (poi incorporata in MGL S.r.l.). La ricorrente deduceva che il giudice d'appello avesse oltrepassato il perimetro del devolutum attribuendo rilievo decisivo a questioni non decisive nella fase di primo grado (in particolare sulla non decisività della terzietà della società), violando gli artt. 310 e 322-bis c.p.p. e introducendo motivazione additiva/innovativa a sostegno della misura cautelare. In sostanza si contestava la legittimità della persistenza del sequestro in ragione della presunta terzietà e buona fede di MGL rispetto ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e riciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice d'appello non ha travalicato il devolutum: il tribunale si è infatti limitato a valutare i motivi dedotti e il "decisum" del provvedimento impugnato, esaminando sia la questione della dedotta estraneità/terzietà della ricorrente (ritenuta non decisiva) sia il periculum (rischio) che giustifica il sequestro preventivo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo impeditivo è legittimo quando sussiste un nesso pertinenziale tra reato e cosa e quando la disponibilità del bene da parte del terzo può costituire pericolo di aggravamento/protrazione delle conseguenze del reato; ha inoltre sottolineato che l'operazione di incorporazione è posteriore agli eventi e appare riconducibile a un'iniziativa idonea a eludere l'ablazione reale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Richiamato per delimitare l'ambito dell'appello cautelare e la natura devolutiva del giudizio di merito: il giudice d'appello non può decidere su questioni non dedotte nel provvedimento di primo grado

  • art. 310 c.p.p.

    Riferito in relazione ai limiti della cognizione del giudice d'appello; la Corte ha richiamato il principio per cui non sono ammissibili motivi nuovi in appello cautelare che escano dal devolutum

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Citate le regole sul sequestro funzionale alla confisca: lo stato di buona fede del terzo è rilevante quando il sequestro è disposto esclusivamente per finalità di confisca, condizione non presente nel caso concreto

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Applicato per estendere la dichiarazione di inammissibilità anche ai motivi nuovi introdotti in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna alle spese del procedimento e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifesta del ricorso

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conversione normativa procedurale)

    Citato in relazione alla forma di trattazione del ricorso e alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ma non sostanziale ai fini della decisione

Massime di principio

  • In appello cautelare la cognizione del giudice è devoluta e limitata ai motivi e al decisum del provvedimento impugnato: non sono ammissibili nuovi rilievi che escano dal perimetro già affrontato dal giudice a quo
  • Il sequestro preventivo di quote societarie o dell'intero complesso aziendale è legittimo quando sussiste un nesso pertinenziale tra il reato (es. bancarotta per distrazione) e il bene sequestrato, in particolare se la disponibilità del bene può favorire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato
  • La mera intestazione formale a un terzo non impedisce il sequestro se emergono elementi che collegano strumentalmente la società al compimento delle condotte illecite; operazioni societarie successive ai fatti (es. incorporazioni) possono essere valutate cometentativo di sterilizzare l'ablazione reale
  • Lo stato di buona fede del terzo è più rilevante quando il sequestro è disposto esclusivamente per finalità di confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.); quando il sequestro è impeditivo, la terzietà e la buona fede hanno peso minore se sussistono esigenze cautelari
  • Nei ricorsi manifestamente infondati in materia cautelare il giudice può dichiarare l'inammissibilità e condannare la parte alle spese e a sanzioni (es. somme alla cassa delle ammende), specie se le ragioni dell'impugnazione appaiono abnormi o irrimediabilmente carenti

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