Cassazione Penale, Sentenza n. 8989/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 06/05/2021 della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato promossa in favore di Stefano Marsilli. Il ricorrente censurava la declaratoria di inammissibilità sostenendo: 1) che l'atto impugnato fosse ordinanza ricorribile ex art. 127, comma 9, c.p.p. e non "decreto"; 2) che le notifiche valorizzate dalla Corte territoriale (notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione indagini e notifica del decreto di citazione a giudizio alla zia convivente) non dimostravano la conoscenza del processo da parte dell'imputato; 3) di non risiedere nell'interno ove era stata notificata la citazione ma in altro interno del medesimo stabile; 4) di non essere stato adeguatamente informato della sostituzione del difensore (difensore d'ufficio intervenuto per rinunzia del difensore di fiducia) e di incongruenze nelle indicazioni del difensore sul decreto notificato alla zia rispetto a quello notificato al difensore d'ufficio; 5) che non erano state adeguatamente notificate le udienze successive; 6) che le condotte per cui era stato condannato non costituirebbero più reato (falso in fotocopia). In sintesi il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata per vizi di diritto e di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In via principale ha rilevato la carenza di procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione: l'avvocato che ha sottoscritto il ricorso era stato nominato procuratore speciale soltanto per la presentazione della richiesta di rescissione, e non era stata conferita apposita procura per il gravame in Cassazione, requisito ritenuto necessario dalla giurisprudenza consolidata. In via secondaria, comunque, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso avendo individuato vari indicatori della conoscenza del processo da parte di Marsilli (notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione indagini, notifica del decreto a persona qualificatasi capace e convivente, dichiarazione di domicilio nello stesso indirizzo e il fatto che il difensore d'ufficio abbia comunicato l'assenza dell'imputato in udienza), nonché elementi che facevano ritenere una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/06/2017 n.103).
Norme richiamate
art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
Disciplina la ricorribilità per cassazione delle ordinanze; il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato fosse un'ordinanza ricorribile ai sensi di questa norma
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di rescissione del giudicato penale; la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'istanza basandosi su elementi relativi alla conoscenza del processo
art. 161 cod. proc. pen.
Riguarda la dichiarazione del domicilio processuale; la Corte ha valutato come rilevante che l'imputato avesse eletto domicilio nello stesso indirizzo in cui è stata effettuata la notifica
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per sanzionare il ricorrente per inammissibilità del ricorso
L. 23/06/2017, n. 103
Modifica la disciplina sanzionatoria connessa all'art. 616 c.p.p.; richiamata in relazione alla determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle ammende
Corte Cost. 13/6/2000 n.186
Richiamata come principio relativo alla commisurazione e al carattere equitativo della sanzione pecuniaria inflitta per inammissibilità
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione avverso decisioni su istanze ex art. 629-bis c.p.p. è necessaria un'apposita procura speciale per la Cassazione; una procura limitata alla sola presentazione dell'istanza di rescissione non è sufficiente.
- La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non è di per sé pacificamente indicativa della conoscenza del processo, ma può concorrere con altri elementi a dimostrare la consapevolezza dell'imputato dell'esistenza del procedimento.
- La notifica ad una persona "capace e convivente" e la scelta di un domicilio processuale nello stesso indirizzo possono essere valutate dal giudice come indici della conoscenza del processo o della volontà di sottrarsi alle notifiche; l'elezione di domicilio è un fatto rilevante e può essere interpretata come comportamento volto a gestire le notifiche.
- Le dichiarazioni del difensore in udienza (es. comunicare che l'assistito non sarebbe stato presente) possono costituire elemento indiziario di contatti tra imputato e difensore e, quindi, contribuire a inferire la conoscenza del processo.
- Se si intende contestare la conoscenza del processo occorre fornire elementi probatori convincenti e coerenti (ad es. prova della diversa dimora effettiva, mancata convivenza della persona nella cui mani è stata notificata l'atto, mancanza di contatti con il difensore) per neutralizzare gli indicatori opposti.
- L'inammissibilità del ricorso per vizi formali o procedurali può comportare sanzioni economiche e la condanna alle spese; pertanto è fondamentale curare sia i requisiti di rappresentanza sia l'istruzione probatoria prima di proporre impugnazioni.
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