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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 563 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Frode carosello - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'onere della prova nell'ambito di una frode carosello IVA. L'Amministrazione finanziaria, per negare la detrazione dell'IVA o contestare la partecipazione del cessionario alla frode, deve dimostrare non solo l'esistenza di una società cartiera, ma anche la connivenza o consapevolezza del cessionario. La prova può essere fornita mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, indicando gli elementi oggettivi che, in relazione alle circostanze concrete, avrebbero dovuto indurre un operatore economico normalmente diligente a sospettare l'irregolarità delle operazioni.

La decisione

Il principio affermato pone a carico dell'Amministrazione finanziaria la dimostrazione sia della natura fittizia o cartolare della società coinvolta sia della conoscenza, o ragionevole conoscibilità, della frode da parte del cessionario. Non è sufficiente provare la sola irregolarità del fornitore o il suo ruolo di cartiera: devono essere individuati elementi concreti e convergenti idonei a dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta. L'esito specifico del giudizio e il dispositivo non sono indicati nel testo fornito.

Norme richiamate

  • Principi dell'Unione europea in materia di detrazione IVA e frodi carosello

    Il diritto alla detrazione può essere negato quando l'Amministrazione dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione connessa a una frode IVA.

  • Cassazione civile, sentenza n. 17818/2016

    Conferma che l'Amministrazione deve provare, anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, sia la natura di cartiera della società sia la consapevolezza o connivenza del cessionario.

Massime di principio

  • La sola esistenza di un fornitore qualificabile come società cartiera non dimostra automaticamente che il cliente abbia partecipato alla frode o ne fosse consapevole.
  • L'Amministrazione deve indicare circostanze oggettive e specifiche, quali prezzi anomali, modalità di pagamento o consegna atipiche, assenza di effettiva struttura aziendale, rapporti anomali tra le parti o ripetute irregolarità, idonee a far sorgere il sospetto in un operatore diligente.
  • Le presunzioni sono ammesse, ma devono essere gravi, precise e concordanti; non possono fondarsi su mere congetture o su elementi generici.
  • Il contribuente, una volta contestati e provati dall'Amministrazione gli elementi oggettivi della frode e della possibile conoscibilità, deve dimostrare di avere adottato una diligenza ragionevole e di non essere stato consapevole dell'irregolarità.
  • Nelle controversie analoghe occorre distinguere tra la frode commessa dal fornitore e la partecipazione consapevole, o colposamente ignorata, del cessionario.

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