Corte di giustizia, Sentenza C-186/24
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 marzo 2025. — Matthäus Metzler contro Auto1 European Cars BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Articolo 31, paragrafo 1 – Conoscenza della procedura di insolvenza – Obbligazioni a favore di un debitore che devono essere eseguite a favore dell’amministratore delle procedure di insolvenza – Vendita di un bene (autovettura) da parte del debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza – Esecuzione a favore del debitore. — Causa C-186/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’ambito dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento insolvenza, stabilendo che la protezione del soggetto che paga il debitore senza conoscere l’apertura della procedura non opera automaticamente per qualsiasi obbligazione successiva all’apertura. Essa vale solo se il negozio da cui deriva il debito è opponibile ai creditori secondo la legge dello Stato di apertura. La decisione mira a evitare che la norma diventi uno strumento per sottrarre beni alla massa e per aggirare gli effetti della procedura.
Interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848: applicabilità della tutela del terzo in buona fede ai pagamenti eseguiti al debitore per obbligazioni derivanti da un atto compiuto dopo l’apertura della procedura di insolvenza.
La questione giuridica
Se l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 si applichi anche alle obbligazioni sorte da un negozio giuridico concluso dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza e il trasferimento dei poteri all’amministratore; in subordine, quale sia il luogo di esecuzione rilevante ai fini di tale disposizione quando il pagamento avvenga mediante bonifico da un conto estero.
Principio di diritto
L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 comprende anche l’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza e il trasferimento dei poteri all’amministratore, ma solo se tale atto è opponibile, secondo la legge dello Stato di apertura, ai creditori della procedura; se invece l’atto è inopponibile in base a tale legge, la disposizione non si applica. La Corte ha quindi subordinato la tutela del terzo che paga il debitore alla compatibilità dell’atto con la lex concursus e non ha esaminato la seconda questione sul luogo di esecuzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 7 del regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 28 del regolamento (UE) 2015/848
- Articolo 31 del regolamento (UE) 2015/848
- Considerando 5 del regolamento (UE) 2015/848
- Considerando 81 del regolamento (UE) 2015/848
- Insolvenzordnung austriaca, articolo 3
Interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Oberster Gerichtshof (Austria) e riguarda una controversia tra il curatore di una procedura di insolvenza e una società acquirente di un’autovettura venduta dal debitore dopo l’apertura della procedura. La questione centrale è se il pagamento effettuato al debitore, anziché all’amministratore della procedura, possa ritenersi liberatorio ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento insolvenza.
Fatti e procedimento principale
Il Landesgericht Linz ha aperto la procedura di insolvenza nei confronti del debitore il 25 maggio 2022 e ha nominato il sig. Metzler curatore; la decisione è stata pubblicata lo stesso giorno. Il 2 giugno 2022 il debitore ha venduto in nome proprio un’autovettura a Auto1 European Cars BV, società olandese, presso una succursale situata in Austria. Auto1 ha poi pagato il prezzo su un conto bancario austriaco indicato dal debitore.
Il curatore ha sostenuto che il corrispettivo dovesse entrare nella massa fallimentare, poiché la vendita era avvenuta dopo l’apertura della procedura. Poiché il veicolo era stato rivenduto a terzi, egli ha chiesto una compensazione pari inizialmente al prezzo di vendita e poi al valore commerciale del bene. Auto1 ha invocato l’articolo 31 del regolamento 2015/848, sostenendo di poter essere vincolata solo se era a conoscenza della procedura al momento dell’operazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha sottoposto due questioni:
- se l’articolo 31, paragrafo 1, ricomprenda anche obbligazioni sorte da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l’apertura della procedura e dopo il trasferimento dei poteri all’amministratore;
- in caso di risposta affermativa, quale sia il luogo di esecuzione rilevante quando il pagamento avviene mediante bonifico da un conto bancario aperto in un altro Stato membro.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 5 del regolamento 2015/848, relativo alla prevenzione del forum shopping;
- il considerando 81, che giustifica la tutela del terzo in buona fede che adempie al debitore ignorando l’apertura della procedura all’estero;
- l’articolo 7, che attribuisce alla legge dello Stato di apertura la disciplina della procedura e dei suoi effetti, inclusa la sorte dei beni acquisiti dopo l’apertura e l’inopponibilità degli atti pregiudizievoli;
- l’articolo 28, richiamato per le misure di pubblicità;
- l’articolo 31, paragrafo 1, sulla liberazione di chi paga il debitore invece dell’amministratore senza conoscere la procedura.
La Corte menziona anche l’articolo 3, paragrafo 1, della legge fallimentare austriaca, secondo cui gli atti del debitore successivi all’apertura che incidono sulla massa sono inopponibili ai creditori.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 31, paragrafo 1, non esclude, di per sé, le obbligazioni derivanti da un atto giuridico compiuto dopo l’apertura della procedura. Tuttavia, la norma non va letta isolatamente, ma in collegamento con l’articolo 7 del regolamento, che rimette alla legge dello Stato di apertura la disciplina degli effetti della procedura e dell’opponibilità degli atti.
Da questa lettura sistematica la Corte ricava che l’articolo 31, paragrafo 1, può operare solo se l’atto da cui deriva l’obbligazione è opponibile ai creditori secondo la lex concursus. In altri termini, rientra nella nozione di "obbligazione eseguita" anche quella derivante da un atto successivo all’apertura, ma soltanto quando il diritto dello Stato di apertura non ne escluda l’opponibilità.
La soluzione è confermata dalla finalità della disposizione: proteggere il terzo in buona fede che, ignorando l’apertura della procedura in un altro Stato membro, paga il debitore confidando nel carattere liberatorio dell’adempimento. Estendere tale tutela a un atto inopponibile ai creditori andrebbe oltre lo scopo perseguito dal legislatore dell’Unione e finirebbe per consentire al debitore di trasferire facilmente beni della massa mediante operazioni successive all’apertura, in contrasto con l’obiettivo di prevenire comportamenti opportunistici e forum shopping.
La Corte precisa quindi che, se il contratto di vendita concluso dal debitore con Auto1 è inopponibile ai creditori ai sensi del diritto austriaco, l’articolo 31, paragrafo 1, non si applica. Tale verifica spetta al giudice nazionale.
Seconda questione
Poiché la risposta alla prima questione è stata formulata in modo tale da definire la controversia, la Corte ritiene non necessario esaminare la seconda questione relativa al luogo di esecuzione del pagamento mediante bonifico.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 deve essere interpretato nel senso che le obbligazioni adempiute a favore del debitore, quando avrebbero dovuto essere eseguite a favore dell’amministratore della procedura, comprendono anche quelle derivanti da un atto giuridico compiuto dopo l’apertura della procedura e il trasferimento dei poteri, purché l’atto sia opponibile ai creditori secondo la legge dello Stato di apertura.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che la tutela del terzo in buona fede prevista dall’articolo 31 ha natura eccezionale e va interpretata in modo restrittivo. Essa non neutralizza le regole della lex concursus sull’opponibilità degli atti del debitore: la protezione del pagamento al debitore esiste solo entro i limiti in cui l’atto sia valido e opponibile nella procedura di insolvenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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