Corte di giustizia, Sentenza C-217/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 marzo 2025. — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contro A N. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni che i cittadini di paesi terzi devono soddisfare per poter beneficiare dello status di rifugiato – Articolo 2, lettera d) – Motivi di persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Nozione di “appartenenza a un particolare gruppo sociale” – Condizione relativa alla percezione del gruppo come diverso da parte della società circostante nel paese d’origine – Requisiti per la protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera f) – Nozione di “danno grave” – Articolo 15, lettere a) e b) – Persone facenti parte di una stessa famiglia e minacciate nell’ambito di una faida a motivo del loro legame familiare». — Causa C-217/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Verwaltungsgerichtshof austriaco, chiarisce che la nozione di "particolare gruppo sociale" della direttiva qualifiche non può essere estesa automaticamente ai membri di una famiglia coinvolta in una faida per ragioni patrimoniali. L’elemento decisivo è la percezione del gruppo come diverso dalla società circostante nel suo complesso, non la sola ostilità dei persecutori o il sentimento soggettivo delle vittime. In mancanza di tale requisito, lo status di rifugiato non può essere riconosciuto per questo solo motivo, ma deve comunque essere verificata l’eventuale protezione sussidiaria.
Interpretazione della nozione di "particolare gruppo sociale" nella direttiva 2011/95/UE: la mera appartenenza a una famiglia coinvolta in una faida patrimoniale non basta, da sola, per il riconoscimento dello status di rifugiato.
La questione giuridica
Se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che una persona minacciata nell’ambito di una faida familiare, per il solo fatto di essere membro della famiglia coinvolta in una controversia patrimoniale, possa essere qualificata come appartenente a un "particolare gruppo sociale"; e, in particolare, come debba essere intesa la condizione relativa all’"identità distinta" del gruppo perché esso sia percepito come diverso dalla società circostante.
Principio di diritto
L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE richiede condizioni cumulative: i membri del gruppo devono condividere una caratteristica innata o una storia comune non mutabile, e il gruppo deve essere percepito come diverso dalla società circostante nel paese d’origine. Nel caso di una faida familiare legata a una controversia patrimoniale, la sola appartenenza alla famiglia minacciata non basta, di per sé, a integrare un "particolare gruppo sociale"; quindi non è possibile riconoscere lo status di rifugiato per questo solo motivo. Resta tuttavia fermo che, se non ricorrono i presupposti per lo status di rifugiato, l’autorità nazionale deve esaminare la protezione sussidiaria, la quale può coprire anche minacce di morte o violenze gravi provenienti da soggetti non statuali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1, sezione A, paragrafo 2
- Direttiva 2011/95/UE, considerando 6, 29, 30, 33, 34, 39
- Direttiva 2011/95/UE, articoli 2, lettera d), 2, lettera f), 4, paragrafo 3, 6, 7, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettera d), 15, lettere a), b) e c), 18
- Direttiva 2013/32/UE, articolo 10, paragrafo 2
- Asylgesetz 2005 (Austria), articolo 3
Interpretazione della nozione di "particolare gruppo sociale" nella faida familiare
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in una controversia tra il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e un richiedente afghano, A N, che invocava il rischio di persecuzione derivante da una faida familiare originata da una controversia patrimoniale. La Corte era chiamata a chiarire se la sola appartenenza alla famiglia coinvolta nella faida potesse integrare un "particolare gruppo sociale" ai sensi della direttiva 2011/95/UE.
Fatti e procedimento principale
A N, cittadino afghano di etnia pashtun, aveva presentato domanda di protezione internazionale in Austria. Secondo le risultanze del giudice nazionale, egli era esposto a minacce gravi, fino all’omicidio, da parte dei cugini del padre a causa del suo legame familiare con quest’ultimo, in relazione a una faida nata da una disputa su un terreno agricolo. Il BFA aveva respinto la domanda, ma il Bundesverwaltungsgericht aveva accolto il ricorso del richiedente, riconoscendogli lo status di rifugiato. Il BFA ha quindi proposto ricorso per revision dinanzi al giudice del rinvio.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se la condizione dell’"identità distinta" prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, debba essere valutata autonomamente oppure in relazione alla percezione del gruppo da parte della società circostante;
- quali criteri siano rilevanti per accertare tale identità distinta e la percezione di diversità;
- se, in una faida familiare, la minaccia subita dai membri di una famiglia possa di per sé fondare il riconoscimento dello status di rifugiato.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama la definizione di "rifugiato" dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, in combinato con l’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra. Ricorda inoltre che il riconoscimento dello status di rifugiato richiede un nesso tra il motivo di persecuzione e gli atti persecutori, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva, nonché la possibilità che la persecuzione sia posta in essere anche da soggetti non statuali, quando lo Stato non offra protezione effettiva ex articoli 6 e 7.
La Corte richiama altresì:
- l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), che definisce il "particolare gruppo sociale";
- l’articolo 15, lettere a) e b), sul "danno grave" rilevante per la protezione sussidiaria;
- l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE, che impone di esaminare anzitutto lo status di rifugiato e, se negato, la protezione sussidiaria.
Ragionamento della Corte sul "particolare gruppo sociale"
La Corte ribadisce che la nozione di "particolare gruppo sociale" richiede due condizioni cumulative:
- i membri del gruppo devono condividere una caratteristica innata, una storia comune non mutabile, oppure una caratteristica o fede fondamentale per identità o coscienza;
- il gruppo deve possedere un’identità distinta nel paese d’origine, perché è percepito come diverso dalla società circostante.
Quanto alla prima condizione, la Corte osserva che i legami familiari, anche quando la faida si trasmette in linea patrilineare, rivelano una storia comune non mutabile e possono quindi soddisfare il primo requisito.
Quanto alla seconda condizione, la Corte afferma che l’"identità distinta" non va esaminata in modo autonomo: essa dipende dalla percezione del gruppo da parte della società circostante nel suo insieme. Non è sufficiente la percezione di alcuni individui, né quella soggettiva degli stessi membri del gruppo, né la sola ostilità dei persecutori. Occorre invece che la differenza sia riconoscibile a livello sociale complessivo, anche attraverso indizi concreti come discriminazioni, esclusione o stigmatizzazione generalizzata.
La Corte aggiunge che, nel caso esaminato, dagli atti non emerge che i membri della famiglia coinvolta nella faida siano percepiti come diversi dalla società circostante nel suo complesso; pertanto, la sola esposizione a una faida familiare per ragioni patrimoniali non consente di qualificare il richiedente come appartenente a un particolare gruppo sociale.
Effetti sulla protezione sussidiaria
Pur escludendo, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato per questo solo motivo, la Corte sottolinea che l’autorità nazionale deve comunque verificare se sussistano i presupposti per la protezione sussidiaria. A tale riguardo, il danno grave di cui all’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95/UE include anche minacce di morte, violenze o trattamenti inumani o degradanti provenienti da soggetti non statuali, senza distinguere in base alle ragioni della violenza.
Decisione della Corte
La Corte risponde che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE deve essere interpretato nel senso che un richiedente minacciato nell’ambito di una faida nel paese d’origine, per il solo fatto di appartenere a una famiglia coinvolta in una controversia patrimoniale, non può essere considerato appartenente a un particolare gruppo sociale. Di conseguenza, tale sola circostanza non basta per ottenere lo status di rifugiato.
Principio affermato
La decisione conferma che il criterio dell’"identità distinta" richiede una percezione sociale ampia e non può essere sostituito dalla sola iniziativa persecutoria di privati. Resta ferma, separatamente, la necessità di esaminare la protezione sussidiaria quando il richiedente rischi gravi violenze o la morte in caso di rimpatrio.
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