Corte di giustizia, Sentenza C-57/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 marzo 2025. — Causa promossa da BA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gliwicach. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 13 – Competenza dell’organo giurisdizionale della residenza abituale dell’erede – Dichiarazione tardiva di rinuncia all’eredità di un defunto, che risiedeva abitualmente in uno Stato membro, da parte di un’erede che risiede abitualmente in un altro Stato membro. — Causa C-57/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i limiti della competenza prevista dall’articolo 13 del regolamento successorio n. 650/2012. Il giudice dello Stato membro di residenza abituale dell’erede può ricevere la dichiarazione di rinuncia, ma non può convalidare il rifiuto tardivo degli effetti dell’omissione. La decisione conferma un’interpretazione restrittiva del foro speciale, distinta dalle norme sulla validità formale di cui all’articolo 28 e dalla competenza generale dell’articolo 4.
Portata dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012: il giudice dello Stato membro di residenza abituale dell’erede può limitarsi a ricevere la dichiarazione di rinuncia all’eredità, ma non a convalidare il rifiuto tardivo degli effetti dell’omessa rinuncia.
La questione giuridica
Se l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell’erede a ricevere una dichiarazione di rinuncia all’eredità comprende anche il potere di convalidare, ai fini della sua efficacia, il rifiuto degli effetti giuridici derivanti dalla mancata presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal diritto applicabile.
Principio di diritto
L’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 attribuisce agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale della persona interessata una competenza speciale e limitata a ricevere le dichiarazioni di accettazione o rinuncia all’eredità; tale competenza non si estende alla convalida del rifiuto degli effetti giuridici dell’omessa dichiarazione entro il termine prescritto, poiché un simile atto va oltre la mera ricezione della dichiarazione e non rientra nel foro dell’articolo 13.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 15 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 21 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 23 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 28 del regolamento (UE) n. 650/2012
Portata dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Gliwicach in materia di successioni transfrontaliere. Il tema è la competenza dell’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede quando quest’ultimo chiede di far valere tardivamente il rifiuto degli effetti giuridici dell’omessa rinuncia all’eredità.
Fatti e procedimento principale
BA, minore residente abitualmente in Polonia, era chiamata alla successione di ZJ, deceduto in Germania, Stato della sua residenza abituale. A causa di un errore nel calcolo del termine, il rappresentante legale di BA non aveva presentato in tempo la dichiarazione di rinuncia all’eredità.
BA aveva quindi chiesto al giudice polacco di convalidare il rifiuto dell’applicazione nei suoi confronti degli effetti giuridici di tale omissione. La domanda era stata respinta in primo grado, e BA aveva proposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, che attribuisce ai giudici dello Stato membro di residenza abituale della persona interessata la competenza a ricevere dichiarazioni di accettazione o rinuncia all’eredità, comprenda anche la competenza a convalidare il rifiuto tardivo degli effetti giuridici dell’omessa dichiarazione di rinuncia.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 7, relativo al corretto funzionamento del mercato interno e alla tutela effettiva dei diritti connessi alle successioni transfrontaliere;
- il considerando 32, che mira a semplificare la vita degli eredi e legatari residenti in uno Stato membro diverso da quello della successione;
- l’articolo 4, sulla competenza generale del giudice della residenza abituale del defunto;
- l’articolo 13, sul foro alternativo per ricevere le dichiarazioni di accettazione o rinuncia;
- l’articolo 15, sulla verifica d’ufficio della competenza;
- l’articolo 21, sulla legge applicabile all’intera successione;
- l’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), sulle condizioni ed effetti dell’accettazione o rinuncia;
- l’articolo 28, sulla validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che le disposizioni del diritto dell’Unione, quando non rinviano al diritto nazionale, devono essere interpretate in modo autonomo e uniforme, tenendo conto di testo, contesto e obiettivi.
Quanto al testo dell’articolo 13, la Corte osserva che esso attribuisce ai giudici dello Stato membro di residenza abituale dell’erede una competenza esclusivamente a "ricevere" le dichiarazioni. La formulazione non consente di estendere tale competenza a una decisione di convalida del rifiuto tardivo degli effetti dell’omissione.
Sul piano sistematico, la Corte sottolinea la stretta connessione tra gli articoli 13 e 28: il primo disciplina la competenza, il secondo la validità formale della dichiarazione. Tuttavia, l’articolo 28 riguarda la forma della dichiarazione e non introduce una competenza del giudice di residenza abituale a pronunciarsi sulla convalida di effetti giuridici mancati per tardività.
La Corte rileva inoltre che una decisione giurisdizionale di convalida non è un atto di mera ricezione della dichiarazione, ma un atto ulteriore, che esula dall’ambito dell’articolo 13. La finalità di semplificazione perseguita dal regolamento non giustifica l’estensione del foro speciale oltre i limiti del suo tenore letterale.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all’eredità non sono competenti a convalidare tale rifiuto.
Principio affermato
Il foro speciale dell’articolo 13 del regolamento successioni ha natura eccezionale e limitata: consente solo la ricezione delle dichiarazioni di accettazione o rinuncia presso il giudice dello Stato di residenza abituale dell’erede, ma non autorizza quel giudice a compiere atti decisori ulteriori, come la convalida tardiva dell’omissione della dichiarazione.
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