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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-515/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 marzo 2025. — Commissione europea contro Repubblica italiana. — Inadempimento di uno Stato – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 4, 5 e 10 – Inquinamento di aree sensibili – Impianti di trattamento delle acque reflue urbane – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria. — Causa C-515/23

Giurisprudenza europea62023CJ0515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro l’Italia per mancata esecuzione della sentenza C‑85/13 sul trattamento delle acque reflue urbane. Ha ritenuto persistenti, almeno fino alla data dell’udienza, le violazioni in relazione a quattro agglomerati, e ha respinto le difese italiane, compresa quella sul carico generato di Trappeto. Considerata la durata eccezionale dell’inadempimento e l’impatto ambientale, la Corte ha imposto sia una somma forfettaria di 10 milioni di euro sia una penalità semestrale decrescente.

Inadempimento dell’Italia per mancata esecuzione della sentenza C‑85/13 sul trattamento delle acque reflue urbane in alcuni agglomerati; irrogazione di somma forfettaria e penalità ai sensi dell’articolo 260 TFUE.

La questione giuridica

Se la Repubblica italiana avesse adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza C‑85/13, relativa alla conformità di alcuni agglomerati agli articoli 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE; in caso negativo, se fosse opportuno irrogare sia una somma forfettaria sia una penalità, e in quale misura.

Principio di diritto

Se uno Stato membro non ha dato piena esecuzione a una sentenza di condanna ex articolo 258 TFUE, la Corte può, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, dichiarare il persistente inadempimento e imporre cumulativamente una somma forfettaria e una penalità quando l’inadempimento è stato a lungo protratto e tende a persistere. Nel caso di specie, l’Italia non aveva ancora, alla data di riferimento e fino all’esame dei fatti, reso conformi tutti gli agglomerati interessati dalla sentenza C‑85/13; la Corte ha quindi condannato lo Stato membro a pagare una somma forfettaria di 10 milioni di euro e una penalità semestrale decrescente di 13.687.500 euro, applicabile se l’inadempimento persiste alla data della sentenza, fino alla completa esecuzione.

Norme richiamate

  • Articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE
  • Direttiva 91/271/CEE
  • Articolo 1 della direttiva 91/271/CEE
  • Articolo 2 della direttiva 91/271/CEE
  • Articolo 3 della direttiva 91/271/CEE
  • Articolo 4 della direttiva 91/271/CEE
  • Articolo 5 della direttiva 91/271/CEE
  • Articolo 10 della direttiva 91/271/CEE
  • Allegato I della direttiva 91/271/CEE
  • Sentenza Commissione/Italia, C‑85/13
  • Comunicazione della Commissione 2023/C 2/01
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Inadempimento dell’Italia per mancata esecuzione della sentenza C‑85/13 sul trattamento delle acque reflue urbane

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, per la mancata esecuzione della sentenza C‑85/13 del 10 aprile 2014. La controversia verte sul rispetto della direttiva 91/271/CEE in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane in alcuni agglomerati italiani, con particolare attenzione agli scarichi in aree sensibili.

Contesto normativo

La Corte richiama la finalità della direttiva 91/271, diretta a proteggere l’ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane. Sono rilevanti, in particolare, gli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva, nonché l’allegato I.

  • L’articolo 3 impone la dotazione di reti fognarie per determinati agglomerati.
  • L’articolo 4 impone il trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane prima dello scarico.
  • L’articolo 5 richiede un trattamento più spinto per gli scarichi in aree sensibili.
  • L’articolo 10 impone che progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli impianti garantiscano prestazioni sufficienti e tengano conto delle variazioni stagionali.

La precedente sentenza C‑85/13

Nella sentenza C‑85/13 la Corte aveva già accertato che l’Italia era venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271 per numerosi agglomerati. Nella presente causa la Commissione ha sostenuto che, nonostante i successivi contatti e aggiornamenti, cinque agglomerati risultavano ancora non conformi: Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini, Trappeto e Courmayeur.

Svolgimento del procedimento

Dopo vari scambi informativi, la Commissione ha inviato il 18 maggio 2018 una lettera di costituzione in mora ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, limitando le contestazioni a quattordici agglomerati ancora non conformi. Ritenendo persistente l’inadempimento, ha poi proposto il presente ricorso, chiedendo una dichiarazione di inadempimento e l’irrogazione di:

  • una penalità giornaliera;
  • una somma forfettaria minima;
  • la condanna alle spese.

Posizioni delle parti

La Commissione ha sostenuto che, alla scadenza del termine fissato nella lettera di costituzione in mora, e persino all’ultimo aggiornamento disponibile, gli obblighi della direttiva non erano stati rispettati nei cinque agglomerati residui. Ha inoltre insistito sul fatto che la violazione degli articoli 4 o 5 comporta necessariamente anche la violazione dell’articolo 10.

L’Italia non ha contestato in modo decisivo la situazione fattuale, ma ha evidenziato gli interventi progettuali e infrastrutturali in corso o conclusi, invocando in particolare:

  • la complessità tecnica degli interventi;
  • la cooperazione con la Commissione;
  • gli ingenti investimenti pubblici;
  • il ruolo del commissario straordinario unico. Per Trappeto ha sostenuto che il carico generato sarebbe inferiore a 10.000 a.e. e che, quindi, l’agglomerato non sarebbe più soggetto alla direttiva. Per Courmayeur ha affermato l’avvenuta progressiva conformazione dell’agglomerato.

Valutazione della Corte sull’inadempimento

La Corte ricorda che, nei procedimenti ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di riferimento per valutare l’inadempimento è quella di scadenza del termine fissato nella lettera di costituzione in mora. Nel caso di specie, tale data era il 18 luglio 2018.

La Corte accerta che:

  • per Castellammare del Golfo I, Cinisi e Terrasini, l’Italia riconosceva ancora l’assenza delle misure necessarie alla data rilevante;
  • per Trappeto, non poteva essere accolto l’argomento sulla soglia di 10.000 a.e., poiché il mutamento del metodo di calcolo non poteva essere fatto valere per la prima volta in questa fase per rimettere in discussione il giudicato della sentenza C‑85/13, e comunque gli elementi prodotti non dimostravano il superamento della soglia né la piena conformità alla data rilevante;
  • per Courmayeur, l’Italia stessa ammetteva che i lavori di collegamento non erano ancora conclusi alla data rilevante e che la conformità non era stata pienamente dimostrata.

Ne deriva che l’Italia non aveva adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza C‑85/13 e ha quindi violato l’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

Cumulo di somma forfettaria e penalità

La Corte ribadisce che la penalità e la somma forfettaria perseguono entrambe l’obiettivo di indurre lo Stato membro ad eseguire la sentenza e possono essere cumulate quando l’inadempimento è insieme protratto e persistente. Nel caso concreto, la durata ultra-decennale dell’inadempimento, unita alla permanenza di violazioni in materia ambientale, giustifica il cumulo delle due sanzioni.

Determinazione della somma forfettaria

La Corte considera la gravità dell’infrazione, la sua durata e la capacità finanziaria dello Stato membro, ma non accoglie integralmente il metodo proposto dalla Commissione, soprattutto in relazione al fattore di capacità finanziaria. Tiene conto dei progressi compiuti dall’Italia, della cooperazione mostrata, degli investimenti effettuati e della nomina del commissario unico.

Pur constatando che l’infrazione ha inciso sull’ambiente in territori classificati come aree sensibili, e che il ritardo complessivo è eccezionale, la Corte fissa equitativamente la somma forfettaria in 10 milioni di euro.

Determinazione della penalità

Quanto alla penalità, la Corte osserva che essa è giustificata perché, alla data dell’udienza, l’esecuzione non era ancora completa. Rileva però che Trappeto risultava conforme alla data del 15 dicembre 2023, sicché i carichi inadempienti si erano ridotti.

Tenendo conto della gravità residua, della durata dell’infrazione e della capacità finanziaria dell’Italia, la Corte stabilisce una penalità decrescente semestrale di 13.687.500 euro, da applicarsi solo se l’inadempimento persiste alla data della sentenza e da ridurre proporzionalmente in funzione del numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che saranno progressivamente resi conformi.

Dispositivo

La Corte:

  • dichiara che l’Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE per mancata esecuzione della sentenza C‑85/13;
  • condanna l’Italia a pagare una somma forfettaria di 10 milioni di euro;
  • condanna l’Italia al pagamento di una penalità semestrale di 13.687.500 euro, se l’inadempimento persiste alla data della sentenza, fino alla completa esecuzione, con riduzione proporzionale in caso di progressiva conformità;
  • condanna l’Italia alle spese.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • in sede di articolo 260 TFUE, la Corte valuta l’inadempimento alla data di scadenza del termine fissato nella lettera di costituzione in mora;
  • non è consentito rimettere in discussione, nella fase di esecuzione, elementi già coperti dall’autorità di cosa giudicata della sentenza che ha accertato l’inadempimento;
  • somma forfettaria e penalità possono cumularsi quando l’infrazione è sia grave sia duratura;
  • la determinazione delle sanzioni deve essere proporzionata, ma resta affidata all’ampio potere discrezionale della Corte.

Come è indicizzato

Materieacque reflue urbaneinadempimento degli stati membrisanzioni pecuniarietutela dell'ambientediritto dell'acqua

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