Corte di giustizia, Sentenza C-91/23
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 March 2025. — XH v European Commission. — Appeal – Civil service – Official – Refusal to amend the official’s personal file – Decision not to include the official’s name on the list of persons promoted in 2020 – Action for annulment and for damages – Time limits for bringing proceedings – Starting point – Application for legal aid – Suspension of time limits – Article 148(9) of the Rules of Procedure of the General Court – Order of the General Court refusing the applicant that aid – Service by registered post, with a form for acknowledgement of receipt, to the address mentioned in the application for legal aid – Unforeseeable circumstances or force majeure – Excusable error. — Case C-91/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto l’appello di una funzionaria contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il suo ricorso di annullamento e risarcimento. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla decorrenza e cessazione dei termini, sulla validità della notificazione dell’ordinanza di rigetto del patrocinio a spese e sull’assenza di forza maggiore o errore scusabile. Sono stati inoltre dichiarati inammissibili o infondati numerosi motivi per difetto di precisione, novità dei motivi o richiesta surrettizia di riesame del merito.
Impugnazione di un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, un ricorso di una funzionaria contro il diniego di promozione e il rifiuto di rettifica del fascicolo personale, con contestazione del dies a quo e della sospensione dei termini per l’istanza di patrocinio a spese UE.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente dichiarato tardivo il ricorso di primo grado, in particolare: 1) quanto al momento in cui la ricorrente è venuta a conoscenza delle decisioni di rigetto dei reclami e quindi al dies a quo del termine ex articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto; 2) quanto alla data di cessazione della sospensione dei termini legata alla domanda di patrocinio a spese; 3) quanto alla validità della notificazione dell’ordinanza che respingeva l’assistenza legale; 4) quanto alla sussistenza di circostanze imprevedibili, forza maggiore o errore scusabile idonei a giustificare la tardività.
Principio di diritto
La Corte respinge l’appello e conferma che un ricorso di primo grado è irricevibile se proposto oltre il termine di cui all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari, quando la sospensione del termine per la domanda di patrocinio a spese è cessata con la valida notificazione dell’ordinanza che la respingeva; la notificazione è valida se effettuata, secondo l’articolo 148, paragrafo 9, del regolamento di procedura del Tribunale, all’indirizzo indicato dall’istante e ricevuta da un soggetto da lui incaricato di ritirare la corrispondenza, essendo irrilevante la verifica dei limiti interni del mandato privatistico di tale soggetto. La Corte ribadisce inoltre che circostanze imprevedibili, forza maggiore ed errore scusabile richiedono una situazione eccezionale e, soprattutto, l’adozione della diligenza normalmente esigibile: in mancanza di tale diligenza, la tardività non può essere sanata.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 57 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 80, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 90 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 148, paragrafo 9, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Tardività del ricorso di primo grado e notificazione dell’ordinanza sul patrocinio a spese
La pronuncia riguarda un appello avverso un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, un ricorso di una funzionaria della Commissione volto all’annullamento di due decisioni amministrative e al risarcimento del danno. La questione centrale è la corretta individuazione del termine per proporre il ricorso e del momento in cui la sospensione legata alla domanda di patrocinio a spese è cessata.
Fatti e procedimento
La Commissione aveva pubblicato, il 12 novembre 2020, la lista delle promozioni per il 2020, nella quale il nome della ricorrente non figurava. Il 24 novembre 2020 era stata inoltre adottata una decisione di rifiuto di rettificare il suo fascicolo Sysper 2. La ricorrente aveva presentato reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, poi respinti con decisioni dell’8 e del 16 giugno 2021.
La ricorrente aveva presentato una domanda di patrocinio a spese il 26 agosto 2021. Con ordinanza del 19 novembre 2021, il presidente del Tribunale aveva respinto tale domanda. Il Tribunale ha ritenuto che l’ordinanza fosse stata validamente notificata il 26 novembre 2021 all’indirizzo indicato nella domanda, anche se ricevuta da un service provider incaricato dalla ricorrente di ricevere la corrispondenza. Da ciò il Tribunale ha fatto decorrere la ripresa del termine di impugnazione, con conseguente tardività del ricorso depositato il 18 gennaio 2022.
Questioni sottoposte alla Corte
In appello, la ricorrente ha contestato in sostanza:
- la determinazione del dies a quo del termine di ricorso;
- la data di cessazione della sospensione del termine per effetto della domanda di patrocinio a spese;
- la validità della notificazione dell’ordinanza sul patrocinio;
- la mancata riconduzione della tardività a circostanze imprevedibili, forza maggiore o errore scusabile;
- ulteriori profili relativi al fascicolo, agli indirizzi postali e alla corretta gestione della corrispondenza processuale.
Normativa rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- l’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari, che prevede il termine di tre mesi per il ricorso;
- l’articolo 148, paragrafo 9, del regolamento di procedura del Tribunale, sulla notificazione all’istante non rappresentato da avvocato;
- l’articolo 57 del regolamento di procedura del Tribunale, sulla notificazione degli atti;
- l’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, relativo a circostanze imprevedibili e forza maggiore;
- gli articoli 256 e 270 TFUE, per il quadro del controllo in appello e della controversia di pubblico impiego.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che, in appello, il controllo è limitato alle questioni di diritto e che i motivi devono essere chiari, precisi e specificamente diretti contro i punti dell’ordinanza impugnata. Le censure che si limitano a chiedere una nuova valutazione dei fatti o che non individuano con precisione l’errore di diritto sono dichiarate inammissibili.
Sul quarto motivo, relativo alla notificazione dell’ordinanza di rigetto del patrocinio, la Corte conferma che l’articolo 148, paragrafo 9, consente la notificazione al richiedente non rappresentato da avvocato mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo da lui indicato. È sufficiente che il documento sia ricevuto da un soggetto incaricato di ricevere la corrispondenza in nome e per conto dell’istante; il Tribunale non deve verificare i limiti interni del mandato privatistico conferito a tale soggetto. La Corte esclude quindi qualsiasi violazione della norma processuale.
Quanto alla forza maggiore e alle circostanze imprevedibili, la Corte ribadisce che tali nozioni presuppongono eventi anomali, estranei alla parte, e l’adozione di tutte le misure ragionevoli per evitarne le conseguenze senza sacrifici eccessivi. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che la ricorrente non avesse esercitato la diligenza richiesta, anche rispetto alla gestione della propria casella di posta elettronica e agli accorgimenti necessari per evitare la perdita del termine.
In tema di errore scusabile, la Corte conferma che esso può essere riconosciuto solo in situazioni eccezionali in cui il comportamento dell’istituzione abbia generato un’effettiva confusione in un soggetto diligente e normalmente informato. Tuttavia, poiché il Tribunale aveva già constatato l’assenza della diligenza necessaria, le censure ulteriori sul comportamento della cancelleria e sugli indirizzi postali sono risultate in gran parte inefficaci o manifestamente inammissibili.
Decisione
La Corte respinge integralmente l’appello. Conferma quindi l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso originario per tardività e condanna la ricorrente alle spese.
Principi affermati
- Il termine di ricorso ex articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari decorre dalla conoscenza della decisione resa sul reclamo e può essere sospeso dalla domanda di patrocinio a spese.
- La notificazione dell’ordinanza che respinge il patrocinio è valida se effettuata all’indirizzo indicato dall’istante e ricevuta da un soggetto da lui incaricato di ricevere la corrispondenza.
- Forza maggiore, circostanze imprevedibili ed errore scusabile non operano quando il soggetto non ha adottato la diligenza normalmente richiesta per rispettare il termine di impugnazione.
- In appello, non sono ammissibili censure che mirino in realtà a una nuova valutazione dei fatti o che siano formulate in modo generico o tardivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 27 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-217/23
- Sentenza · 27 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-515/23
- Sentenza · 27 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-57/24
- Sentenza · 27 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-67/24
- Sentenza · 27 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-186/24
- Sentenza · 27 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-351/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →