Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-67/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 marzo 2025. — R. K. contro K. Ch. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Prestazioni alimentari fissate da una decisione di un giudice di uno Stato terzo – Creditori di alimenti residenti in tale Stato terzo, aventi o la sola cittadinanza di detto Stato terzo, o tale cittadinanza e quella di uno Stato membro – Debitore di alimenti, cittadino di tale Stato membro, avente la propria residenza abituale in detto Stato membro – Domanda di modifica di tale decisione presentata da tale debitore di alimenti dinanzi a un giudice del medesimo Stato membro – Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente. — Causa C-67/24

Giurisprudenza europea62024CJ0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il regolamento n. 4/2009 ha portata universale quanto alle norme di competenza in materia di alimenti e si applica anche alle azioni del debitore dirette a ridurre o sopprimere obbligazioni fissate da un giudice di uno Stato terzo. Conferma inoltre che la cittadinanza comune richiesta dall’articolo 6 non esclude la presenza di ulteriori cittadinanze dei convenuti, e che il forum necessitatis dell’articolo 7 resta riservato a situazioni eccezionali di possibile diniego di giustizia. Nel caso concreto, il giudice bulgaro dovrà verificare, per le diverse domande, la competenza secondo tali criteri.

Competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari: una domanda di modifica di una decisione resa da un giudice di uno Stato terzo rientra nel regolamento n. 4/2009 e può fondare la competenza ex articoli 6 e 7 in presenza dei relativi presupposti.

La questione giuridica

Se il regolamento (CE) n. 4/2009 si applichi a una domanda del debitore diretta a modificare, ridurre o sopprimere alimenti fissati da una decisione di un giudice di uno Stato terzo; se tale domanda rientri nella nozione di "domanda di prestazioni alimentari" ai fini degli articoli 3 e 8; se l'articolo 6 consenta la competenza sussidiaria anche quando i convenuti hanno, oltre alla cittadinanza dello Stato membro del foro, anche la cittadinanza di uno Stato terzo; e se l'articolo 7 (forum necessitatis) possa applicarsi quando la domanda non possa ragionevolmente essere proposta nello Stato terzo.

Principio di diritto

Il regolamento n. 4/2009 si applica anche alla domanda proposta dal debitore per modificare una decisione sugli alimenti resa da un giudice di uno Stato terzo non parte della Convenzione dell’Aia del 2007, e tale domanda rientra nelle "obbligazioni alimentari" senza distinzione tra richiesta di riconoscimento, riduzione o soppressione. In assenza di competenza ex articoli 3, 4 e 5, l’articolo 6 opera se le parti hanno una cittadinanza comune, anche quando i convenuti possiedono pure la cittadinanza di uno Stato terzo; inoltre, il forum necessitatis dell’articolo 7 può fondare la competenza solo in casi eccezionali, se il procedimento non può ragionevolmente essere introdotto o svolto nello Stato terzo o vi è impossibile, e purché vi sia un collegamento sufficiente con lo Stato membro adito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Considerando 9 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Considerando 10 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Considerando 11 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Considerando 15 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Considerando 16 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Considerando 17 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
  • Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007

Competenza in materia di obbligazioni alimentari e decisioni di uno Stato terzo

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) in una controversia tra un debitore di alimenti, cittadino bulgaro residente in Bulgaria, e i creditori di alimenti residenti in Canada. La domanda principale mira a chiarire se il regolamento (CE) n. 4/2009 consenta a un giudice bulgaro di conoscere di un’azione di modifica di una decisione canadese che fissa alimenti, con particolare attenzione agli articoli 3, 6, 7 e 8 del regolamento.

Fatti e procedimento principale

R.K., cittadino bulgaro, era sposato con K. Ch., cittadina canadese, e ha due figli, D.K. ed E.K., cittadini canadesi e bulgari. Nel 2017 la Cour supérieure de la province du Québec ha pronunciato il divorzio e ha fissato obblighi alimentari a carico di R.K. verso l’ex moglie e i figli. Successivamente R.K. ha adito il giudice bulgaro chiedendo di ridurre gli alimenti per il figlio ancora minorenne e di sopprimere gli alimenti per l’ex moglie e per l’altro figlio, divenuto maggiorenne.

Il giudice di primo grado aveva inizialmente chiuso il procedimento per difetto di competenza internazionale, ritenendo applicabile il regolamento n. 4/2009 anche nei rapporti con Stati terzi. La Corte di Sofia ha invece affermato che gli articoli 3 e seguenti del regolamento non si applicano nei rapporti con Stati terzi e che la competenza dei giudici bulgari discenderebbe dal diritto internazionale privato nazionale. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire la correttezza di tale approccio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 4/2009;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, sulla sua applicazione alle obbligazioni alimentari;
  • l’articolo 3 sulla competenza generale;
  • l’articolo 6 sulla competenza sussidiaria;
  • l’articolo 7 sul forum necessitatis;
  • l’articolo 8 sulla limitazione dell’azione di modifica;
  • i considerando 9-17, in particolare i considerando 15, 16 e 17.

Il considerando 15 è centrale, perché afferma che la residenza abituale del convenuto in uno Stato terzo non esclude l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di competenza e che non è più ammesso il rinvio alle norme nazionali di competenza.

Prima e seconda questione: ambito di applicazione del regolamento

La Corte stabilisce che una domanda proposta dal debitore per modificare una decisione sugli alimenti resa da un giudice di uno Stato terzo, diretta sia a ridurre sia a sopprimere le prestazioni, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009.

La Corte osserva che:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, si riferisce genericamente alle "obbligazioni alimentari";
  • il regolamento utilizza una nozione autonoma di obbligazione alimentare;
  • non esiste nel testo una distinzione tra domande di concessione, aumento, riduzione o soppressione degli alimenti;
  • il fatto che l’articolo 8 disciplini una situazione particolare di modifica di una decisione già esistente non implica che le altre domande di modifica relative a decisioni di Stati terzi escano dal campo del regolamento.

La Corte sottolinea che il regolamento ha carattere esaustivo quanto alle norme di competenza in materia di alimenti e che, fuori dal caso specifico dell’articolo 8, la competenza va verificata secondo gli articoli 3-7. Poiché nel caso concreto i creditori risiedono in Canada, gli articoli 3, lettere a) e b), non conducono alla competenza del giudice bulgaro, mentre le lettere c) e d) non sono pertinenti perché l’azione non è accessoria a uno stato delle persone o alla responsabilità genitoriale.

Terza questione: competenza sussidiaria ex articolo 6

Quanto all’articolo 6, la Corte afferma che la nozione di "cittadinanza comune" non richiede cittadinanza esclusiva o identica sotto ogni altro profilo: è sufficiente che le parti condividano la cittadinanza dello Stato membro del foro.

Nel caso concreto, il debitore e i figli condividono la cittadinanza bulgara; pertanto il giudice bulgaro può fondare la competenza sulle domande relative ai figli ai sensi dell’articolo 6, anche se essi possiedono pure la cittadinanza canadese. Per contro, l’ex moglie, che è soltanto cittadina canadese, non rientra nell’articolo 6.

Quarta questione: forum necessitatis ex articolo 7

La Corte precisa che il forum necessitatis è una competenza eccezionale, utilizzabile solo se nessun giudice di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3-6, se la controversia ha uno stretto collegamento con uno Stato terzo, se il procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto in quello Stato terzo oppure vi è impossibile, e se esiste un collegamento sufficiente con lo Stato membro adito.

Per la domanda di soppressione degli alimenti verso l’ex moglie, la Corte ritiene in linea di principio soddisfatte la mancanza di un altro foro dell’Unione e lo stretto collegamento con il Canada, poiché la creditrice è cittadina canadese e residente in Canada e la decisione originaria è stata resa in Canada. La Corte richiama il precedente MPA e chiarisce che non è necessario che il richiedente abbia già tentato invano un’azione nello Stato terzo; è sufficiente che, alla luce di tutte le circostanze, risulti irragionevole imporre tale azione. Il regolamento mira a prevenire situazioni di diniego di giustizia e può operare in presenza di ostacoli procedurali gravi o di condizioni contrarie al giusto processo.

La Corte osserva tuttavia che, dagli elementi disponibili, non emerge che nel caso del Canada vi sia una impossibilità di accedere alla giustizia; la verifica finale spetta comunque al giudice nazionale. Il collegamento sufficiente con la Bulgaria sembra invece derivare dalla cittadinanza bulgara del debitore.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la domanda di modifica di una decisione alimentare resa da un giudice di uno Stato terzo rientra nel regolamento n. 4/2009;
  • l’articolo 6 si applica quando le parti condividono la cittadinanza dello Stato membro del foro, anche se i convenuti hanno pure cittadinanza di uno Stato terzo;
  • l’articolo 7 può applicarsi in casi eccezionali di impossibilità o irragionevolezza del procedimento nello Stato terzo, purché vi sia un collegamento sufficiente con lo Stato membro adito.

La pronuncia è particolarmente rilevante per la pratica forense perché conferma l’ampiezza della competenza europea in materia di alimenti anche in presenza di decisioni di Stati terzi e delimita con precisione i criteri di competenza residuale e di forum necessitatis.

Come è indicizzato

Materieobbligazioni alimentaricompetenza giurisdizionale internazionalerinvio pregiudizialeforum necessitatisrapporti con stati terzi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.