Corte di giustizia, Sentenza C-351/24
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 marzo 2025. — C/C Vámügynöki Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Veszprémi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 119, paragrafo 3 – Errore commesso nel rilascio di certificati di circolazione delle merci – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee – Appendice I – Articolo 32 – Cooperazione amministrativa – Controllo della prova dell’origine. — Causa C-351/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i rapporti tra il meccanismo di controllo a posteriori della Convenzione paneuromediterranea e la disciplina unionale sul rimborso/sgravio dei dazi per errore delle autorità competenti. Quando l’inesattezza del certificato EUR.1 deriva da un errore di diritto manifesto e non richiede ulteriori verifiche, l’autorità doganale di importazione può constatare l’errore senza attivare il procedimento di controllo dell’articolo 32. Di conseguenza, l’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale non osta a una prassi nazionale in tal senso.
Sgravio/rimborso dei dazi doganali: se, in presenza di un certificato EUR.1 palesemente errato, l’autorità doganale possa constatare l’inesattezza senza attivare il controllo a posteriori previsto dalla Convenzione paneuromediterranea.
La questione giuridica
Se l’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale dell’Unione, letto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale paneuromediterranea, debba essere interpretato nel senso che vieta una prassi nazionale che consente di dichiarare inesatta la prova dell’origine senza avviare il procedimento di controllo a posteriori previsto dalla Convenzione, quando il certificato EUR.1 presenta un errore di diritto manifesto sulla possibilità di beneficiare del trattamento preferenziale.
Principio di diritto
L’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale dell’Unione non impone di attivare il controllo a posteriori previsto dall’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale quando l’autorità doganale dello Stato membro di importazione può constatare direttamente che il certificato EUR.1 è viziato da un errore di diritto manifesto sulla possibilità delle merci di beneficiare del trattamento preferenziale; in tal caso, l’autorità può dichiarare l’inesattezza della prova dell’origine senza previa cooperazione amministrativa. La presunzione dell’articolo 119, paragrafo 3, opera solo se il certificato inesatto è stato rilasciato nell’ambito di un effettivo sistema di cooperazione amministrativa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 116, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 119 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Decisione 2013/94/UE del Consiglio
- Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
- Appendice I della Convenzione regionale
- Articolo 31 dell’appendice I della Convenzione regionale
- Articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale
- Articolo 15 dell’appendice I della Convenzione regionale
- Comunicazione della Commissione 2021/C 418/12
- Comunicazione della Commissione 2007/C 83/01
Errore manifesto nella prova dell’origine e sgravio dei dazi doganali
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Veszprémi Törvényszék (Ungheria) in una controversia doganale relativa al rigetto di una domanda di sgravio dei dazi. La questione riguarda l’interazione tra il codice doganale dell’Unione e la Convenzione regionale paneuromediterranea in materia di certificati EUR.1 e controllo dell’origine.
Fatti e procedimento principale
La C/C Vámügynöki Kft., quale rappresentante doganale indiretto dell’importatore Best-Epil Kft., aveva chiesto l’immissione in libera pratica di mandarini freschi provenienti dal Kosovo e certificati come originari della Turchia mediante certificati EUR.1 rilasciati dalle autorità kosovare. Dopo l’immissione, l’autorità doganale di primo grado ha effettuato un controllo a posteriori e ha ritenuto che i certificati non fossero conformi alla Convenzione regionale, poiché i prodotti, essendo agricoli, non potevano beneficiare del cumulo diagonale e il trattamento preferenziale non poteva essere certificato dalle autorità kosovare.
A seguito del recupero a posteriori dei dazi, la C/C ha chiesto lo sgravio invocando l’articolo 116, paragrafo 1, lettera c), e soprattutto l’articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. Secondo la ricorrente, il solo fatto che i certificati fossero stati rilasciati nell’ambito del sistema di cooperazione amministrativa della Convenzione regionale bastava a qualificare l’errore come non ragionevolmente scopribile, senza ulteriori verifiche. L’amministrazione e la direzione dei ricorsi hanno invece sostenuto che non vi fosse un vero caso di cooperazione amministrativa e che, comunque, l’errore fosse facilmente riconoscibile da un operatore professionale del settore doganale.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, l’articolo 119 del codice doganale dell’Unione, che disciplina il rimborso o lo sgravio dei dazi per errore delle autorità competenti. Il paragrafo 3 prevede che, quando il trattamento preferenziale dipende da un sistema di cooperazione amministrativa con autorità di Paesi terzi, il rilascio di un certificato inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore.
Sul versante convenzionale, sono rilevanti:
- l’articolo 31 dell’appendice I, sulla cooperazione amministrativa;
- l’articolo 32 dell’appendice I, sul controllo a posteriori delle prove dell’origine;
- l’articolo 15 dell’appendice I, che contempla il certificato EUR.1 come prova dell’origine.
Questione pregiudiziale
Il giudice ungherese chiedeva in sostanza se l’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale, letto insieme all’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale, osti a una prassi nazionale che consenta di dichiarare inesatta la prova dell’origine senza avviare il controllo a posteriori convenzionale, quando il certificato di circolazione sia affetto da un errore di diritto manifesto sulla possibilità di fruire del trattamento preferenziale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 32 dell’appendice I prevede il controllo a posteriori quando le autorità doganali di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, dell’origine delle merci o del rispetto degli altri obblighi convenzionali. Tale meccanismo presuppone una cooperazione amministrativa tra autorità importatrici ed esportatrici ai sensi dell’articolo 31 considerato nel suo insieme.
Tuttavia, la semplice emissione di un certificato EUR.1 non implica di per sé l’esistenza di una cooperazione amministrativa in senso tecnico-giuridico. Inoltre, la Corte afferma che la Convenzione non impone un obbligo sistematico di attivare il controllo a posteriori ogni volta che l’autorità di importazione rilevi un errore sulla possibilità di beneficiare del trattamento preferenziale.
Il punto decisivo è che, se l’autorità doganale può constatare immediatamente, senza ulteriori indagini, che il certificato è inesatto perché viziato da un errore di diritto manifesto, non è necessario avviare il controllo previsto dall’articolo 32. In tale ipotesi, il certificato deve essere trattato come inapplicabile, secondo un approccio coerente anche con le note esplicative richiamate dalla Commissione.
La Corte precisa inoltre che l’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale non disciplina le condizioni di attivazione della cooperazione amministrativa, ma soltanto le conseguenze dell’errore dell’autorità estera ai fini della tutela dell’affidamento del debitore. La presunzione di errore non ragionevolmente scopribile opera quindi solo quando il certificato inesatto sia stato rilasciato nel contesto di un effettivo sistema di cooperazione amministrativa; essa non impedisce all’autorità importatrice di constatare direttamente l’errore manifesto.
Decisione e portata pratica
La Corte risponde che l’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale, letto in combinato disposto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale, non osta a una prassi nazionale secondo cui, in presenza di un errore di diritto manifesto sul diritto al trattamento preferenziale, le autorità doganali della parte contraente importatrice possono validamente constatare l’inesattezza del certificato senza avviare il procedimento di controllo a posteriori.
Principio affermato
La disciplina unionale sul rimborso o sgravio dei dazi per errore delle autorità competenti non impone il ricorso al controllo convenzionale quando l’inesattezza del certificato EUR.1 sia immediatamente accertabile come errore di diritto manifesto; solo ove sia necessario verificare l’autenticità, l’origine o il rispetto delle condizioni convenzionali trova applicazione il meccanismo di cooperazione amministrativa dell’articolo 32.
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