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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41219/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di inammissibilità del Tribunale del riesame di Palermo, deducendo: (1) violazione di legge per non avere il Tribunale valutato nel merito le censure mosse contro l'ordinanza del GIP di Palermo (riferimenti agli artt. 309, 311, 291, 27 c.p.p. e norme di cassazione), sostenendo altresì che, ai fini dell'art. 314 c.p.p., l'interesse permane anche se la misura fosse divenuta inefficace; (2) mancata motivazione sull'omessa valutazione del merito nonostante la puntuale esposizione dei motivi nel ricorso di riesame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per palese infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che aveva escluso l'interesse a impugnare l'ordinanza del GIP di Palermo, atteso che quest'ultima aveva dichiarato incompetenza territoriale e il GIP competente di Trapani aveva emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare che costituiva il titolo effettivo della limitazione della libertà. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'eventuale interesse residuo ai fini dell'art. 314 c.p.p. deve essere specificamente e motivatamente dedotto in sede di riesame; la mancata deduzione in quella sede rende inammissibile l'impugnazione e non può essere sanata in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Se il giudice che applica la misura si dichiara incompetente, la misura cessa di avere effetto se non viene sostituita dal giudice competente entro 20 giorni; pertanto la misura cautelare trova titolo nella successiva ordinanza del giudice competente, rendendo privo di rilevanza per lo status libertatis l'annullamento della prima ordinanza.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Consente di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione; l'interesse a coltivare un'impugnazione di una misura divenuta inefficace può sussistere ai fini di questa azione, ma deve essere specificamente e motivatamente dedotto nel ricorso per riesame.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulle condizioni per l'applicabilità delle misure cautelari; il ricorrente aveva censurato la mancanza delle condizioni di applicabilità alla data dell'ordinanza originaria.

  • artt. 292, 317, 321 cod. proc. pen.

    Richiamate come norme procedurali cui si riferisce l'art. 27 circa il procedimento del giudice competente che deve provvedere alla sostituzione della misura; inquadrano modalità e conseguenze della declaratoria di incompetenza.

  • art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme procedurali in materia di convalida del fermo e applicazione della misura, nei motivi del ricorso come elemento di riferimento per la valutazione del merito della decisione del GIP.

  • art. 311 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi per questioni relative alla competenza e alla convalida delle misure cautelari; utilizzato come riferimento procedurale.

  • art. 291 comma 2 cod. proc. pen.

    Evocato tra le norme applicabili alla fase cautelare e alla competenza, come richiamo procedurale nel mezzo impugnatorio.

  • art. 606 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione) e che il ricorrente aveva invocato: la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità, l'ammenda; applicata dalla Corte per la condanna al pagamento di euro 3.000,00.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al limite con cui i motivi sono stati illustrati in cassazione (illustrati nei limiti strettamente necessari).

Massime di principio

  • Se il giudice che ha applicato una misura cautelare si dichiara incompetente e il giudice competente emette una nuova ordinanza, il titolo custodiale diventa la seconda ordinanza e decade l'interesse a impugnare la prima ordinanza ai fini della tutela dello status libertatis.
  • L'interesse residuo ad impugnare una misura divenuta inefficace può sussistere ai fini dell'art. 314 c.p.p. (riparazione per ingiusta detenzione), ma deve essere specificamente e motivatamente dedotto nel ricorso per riesame; l'omessa deduzione in quella sede comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e non può essere sanata successivamente in cassazione.
  • Il ricorrente ha l'onere di indicare concretamente il pregiudizio che deriverebbe dall'assenza della pronuncia sul primo provvedimento se intende preservare un interesse utile in futuro (es. per una domanda di riparazione).
  • Le questioni procedurali riguardanti competenza, convalida e sostituzione della misura (art. 27 e artt. richiamati) sono decisive per valutare l'esistenza di un interesse concreto all'impugnazione; quando la misura trova titolo nella successiva ordinanza del giudice competente, l'annullamento della prima non ha effetti pratici sulla libertà del soggetto.
  • La mancata valutazione nel merito da parte del tribunale del riesame motivata dall'assenza di interesse, se corretta, legittima l'inammissibilità e l'eventuale ricorso in cassazione sarà destinato a essere dichiarato infondato.

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