Cassazione Civile, Sentenza n. 18550/2021 del 30/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento (sez. distaccata di Bolzano) che aveva confermato, in favore di Vettori Immobilien sas, il decreto ingiuntivo n. 1708/2013 per euro 96.800 (ridotto in pratica a euro 86.300 per l'importo già pagato di euro 10.500). La ricorrente contestava, tra l'altro: pronuncia extra/ultra petitum; applicazione errata dell'art. 1338 c.c. (interesse negativo) e della misura del risarcimento; nullità del contratto di mediazione per mancata firma della figlia comproprietaria; invalidità delle clausole (penale e rinnovo tacito) per natura vessatoria e mancanza di approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; omessa valutazione e/o errata valutazione di fatti e prove da parte del giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse legittimamente confermato il decreto ingiuntivo e accertato la validità e vincolatività del contratto di mediazione sottoscritto dalla ricorrente, ritenendo irrilevante, ai fini della validità dell'incarico al mediatore, la mancata sottoscrizione da parte della figlia comproprietaria. La Corte ha inoltre escluso la natura vessatoria della clausola penale e ha ritenuto inutile ogni censura sulla clausola di rinnovo tacito rispetto al diritto già maturato del mediatore. Sono state rigettate le censure di extra/ultra petitum e le doglianze relative alla valutazione del materiale probatorio (inammissibili in sede di legittimità). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 7.200 oltre accessori, e alla eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 1754 c.c.
il mandato del mediatore ha ad oggetto il "mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare"
La Corte ha interpretato il contratto di mediazione come avente ad oggetto la mera messa in relazione tra parti e non la vendita in senso tipico; perciò l'incarico può provenire anche da uno solo dei comproprietari e resta valido rispetto a chi lo ha conferito
art. 1338 c.c.
L'eventuale azione fondata sull'interesse negativo (risarcimento per responsabilità precontrattuale) non è stata ritenuta applicabile in luogo della domanda principale confermativa del decreto ingiuntivo; il giudice d'appello ha invece accolto la domanda di conferma del credito pattuito
art. 1341 c.c.
La Corte ha ritenuto che le clausole penali non rientrano tra le clausole vessatorie per le quali è richiesta approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, e pertanto non necessitano di firma separata
art. 1342 c.c.
Richiesto dalla ricorrente in relazione a clausole predisposte unilateralmente; la Corte ha ritenuto irrilevante la contestazione alla luce della valutazione complessiva del negozio e della condotta delle parti
artt. 112 e 99 c.p.c.
Contestazioni di pronuncia extra o ultra petitum sono state respinte perché la parte resistente aveva chiesto espressamente la conferma del decreto ingiuntivo, cioè la condanna al pagamento dell'importo oggetto del decreto
art. 113 c.p.c.
Riferimento al principio iura novit curia: la Corte ha applicato principi di diritto rilevanti senza che ciò costituisse vizio, e ha valutato la disciplina contrattuale pertinente
art. 1398 c.c.
Richiamato nella discussione sulla inefficacia del contratto; la Corte ha ritenuto che il contratto non fosse inefficace e quindi non applicabile per determinare solo l'interesse negativo
art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura concernente omesso esame di fatto decisivo è stata respinta: la materia valutativa dei fatti è rimessa al giudice di merito e la Corte di cassazione non valuta nuovamente le prove
art. 1363, 1419 e 1420 c.c.
Citate in rapporto alla validità del contratto e agli effetti; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di formazione o di causa tali da inficiare l'obbligo della ricorrente
d.P.R. n. 115/2002, art. 134 comma 1-quater
Citato in relazione all'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale integrazione
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Richiamato per il medesimo profilo contributivo relativo al contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di soccombenza
Cass. sent. n. 6558/2010
Giurisprudenza richiamata per affermare che le caparre e le clausole penali non hanno natura vessatoria e quindi non rientrano nelle clausole che richiedono approvazione speciale ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Massime di principio
- Un contratto di mediazione ha ad oggetto la mera messa in relazione tra le parti (art. 1754 c.c.); pertanto l'incarico può essere valido anche se conferito da uno solo dei comproprietari, salvo specifiche condizioni contrattuali o rappresentative.
- La clausola penale, se pattuita tra le parti, non è automaticamente considerata clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e non richiede firma separata salvo casi specifici previsti dalla legge o da qualificazione diversa del rapporto.
- Se la parte resistente chiede espressamente la conferma di un decreto ingiuntivo (condanna al pagamento), il giudice non incorre in vizio di extra o ultra petitum pronunciando sulla condanna stessa.
- Le contestazioni circa la valutazione delle prove (omesso esame o errata valutazione dei fatti) sono difficilmente accolte in cassazione: la Corte di legittimità è limitata al sindacato di legittimità e non riforma valutazioni di merito se non per vizi di motivazione e diritto.
- La distinzione tra rapporti consumer e business-to-business è rilevante per l'applicazione delle tutele sulla vessatorietà; in rapporti B2B la tutela di cui agli artt. 1341-1342 c.c. trova applicazione con maggiore selettività.
- Quando il giudice di merito accerta che il diritto del mediatore è già maturato (es. per conclusione della trattativa prima della scadenza), eventuali censure formali su clausole di rinnovo tacito possono essere inutili ai fini del ristoro già acquisito dal mediatore.
- In caso di contratto contestato per rappresentanza, è essenziale verificare i limiti dell'incarico conferito e la rilevanza della mancata sottoscrizione di altri titolari del diritto: la mera comproprietà non implica automaticamente nullità dell'incarico di mediazione.
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