Cassazione Penale, Sentenza n. 21189/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Legambiente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna in relazione al capo A (reato previsto dall'art. 544-ter c.p.), deducendo: 1) errata applicazione dell'art. 649 c.p.p. (divieto di bis in idem) in quanto il fatto oggi giudicato sarebbe coincidente con un precedente procedimento in cui era intervenuto un proscioglimento per prescrizione riferito a fatti del 19/11/2012; il ricorrente sosteneva che le date e le circostanze (sequestro di cani il 17/11/2012 e 19/11/2012, diversità degli animali coinvolti) non ricondurrebbero la fattispecie al medesimo episodio e che le fattispecie denunciate (art. 544-ter c.p. vs art. 727 c.p.) possono coesistere per diverso elemento soggettivo; 2) errata valutazione del concorso di persone nel reato rispetto alle posizioni di Stefanelli, Benati Oliano e Benati Marco, deducendo elementi fattuali (intestazione di alcuni cani, convivenza, rapporti di parentela) che indicherebbero una co-gestione dell'allevamento e quindi responsabilità concorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo principale: le censure proposte imponevano una riesamina del materiale probatorio e l'accesso al fascicolo del dibattimento, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (verifica solo di vizi di diritto o di manifesta illogicità della motivazione), precisando che non è consentito sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito né riesaminare i medesimi elementi probatori già valutati in primo e secondo grado. Per le medesime ragioni il ricorso è stato ritenuto inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento nella misura equitativamente fissata in Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato dalla ricorrente per il divieto del doppio processo (bis in idem). La Corte ha ritenuto che l'accertamento dell'eventuale violazione richiederebbe un esame del fascicolo dibattimentale e della sovrapposizione fattuale tra i procedimenti, operazione non consentita in sede di legittimità, per cui la censura non era ammissibile.
art. 544-ter cod. pen.
Norma penalmente rilevante contestata nel capo A (maltrattamento di animali). È il reato oggetto della ricostruzione fattuale che la ricorrente voleva rimettere in discussione; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova relativa all'applicazione di questa norma sia di competenza del giudice di merito e non della Cassazione, salvo travisamento manifesto della prova non dimostrato.
art. 727 cod. pen. (cpv.)
art. 727, comma ultimo, cod. pen.
Richiamato come norma che aveva caratterizzato il precedente procedimento (proscioglimento per prescrizione). La ricorrente sosteneva che il precedente riguardasse la stessa vicenda; la Corte ha osservato che per accertare la coincidenza fattuale sarebbe necessario esaminare gli atti di merito, cosa non consentita in cassazione.
artt. 81, comma finale e 110 cod. pen.
artt. 81, cpv., e 110 cod. pen.
Riferiti al concorso di persone nel reato e alla partecipazione a titolo diverso. Le questioni relative alla qualificazione soggettiva e alla presenza di concorso tra più persone sono questioni di fatto e di merito che la Cassazione non ha riesaminato, ritenendo la censura fondata su rivalutazioni probatorie non ammissibili.
art. 334 cod. pen.
Norma menzionata in relazione ad altro capo di imputazione (capo B), dalla quale la imputata Elisa Benati era stata assolta perché il fatto non sussiste. Non è stata oggetto di specifico esame in cassazione nel ricorso proposto dalla parte civile.
art. 337 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al capo C per la posizione di Conti Paola (reato estinto per prescrizione). Anche questo punto non è stato il fulcro del ricorso di Legambiente in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'imposizione delle spese del procedimento e del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in favore della parte resistente, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in sede penale è limitata a sindacare questioni di diritto e vizi di motivazione manifesti; non può riesaminare il merito dei fatti né accedere liberamente al fascicolo dibattimentale per riconsiderare la valutazione probatoria operata dai giudici di merito.
- Per impugnare validamente una sentenza per travisamento della prova occorre allegare nel ricorso gli atti processuali decisivi o la trascrizione integrale delle prove contestate, dimostrando che l'errore è tale da disarticolare il ragionamento probatorio.
- Le censure fondate su una diversa lettura e ricostruzione dei medesimi elementi fattuali già valutati in primo e secondo grado sono, di regola, inammissibili in Cassazione quando mirano a ottenere una rivalutazione probatoria.
- La denuncia di violazione del divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.) richiede una verifica precisa della sovrapposizione delle fattispecie procedimentali: tale verifica, se poggia su accertamenti di fatto, deve essere svolta in sede di merito o supportata da documenti processuali allegati al ricorso di legittimità.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di attinenza al sindacato di legittimità, è possibile la condanna della parte ricorrente alle spese e a un contributo alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario ponderare l'ammissibilità giuridica del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Le questioni relative al concorso di persone nel reato (attribuzione di responsabilità a più soggetti per pluralità di reati o per partecipazione) sono, salvo evidenze di travisamento probatorio, tipicamente riservate al giudice di merito e difficilmente suscettibili di successo in sede di legittimità se non accompagnate da chiari profili di illegittimità formale o logica manifesto.
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