Sentenza del 14/07/2020 n. 493 - Comm. Trib. Prov. Torino
Procedura DOCFA - Revisione della valutazione catastale - Variazione caratteristiche e condizioni dell'unità immobiliare - Improcedibile Reiezione della procedura DOCFA - Accertamento di rendita superiore - Rettifica non valida
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Presentazione di una procedura DOCFA per variazione catastale sostenendo una modifica delle caratteristiche e condizioni dell'unità immobiliare finalizzata alla revisione della rendita catastale; l'Ufficio ha dichiarato improcedibile la procedura e, con il provvedimento di reiezione, ha contemporaneamente proceduto ad un accertamento di rendita superiore rispetto a quella risultante dall'atto di aggiornamento catastale del 2000.
La decisione
Il Giudice ha ritenuto che la procedura DOCFA non possa essere utilizzata per richiedere la revisione della valutazione catastale quando non vi siano interventi edili sostanziali o cambi di destinazione d'uso. In mancanza di tali lavori non è giustificata una variazione in catasto; il proprietario che chieda riduzione del classamento deve invece ricorrere all'autotutela ex art. 2‑quater D.L. 564/1994 conv. in L. 656/1994 per il riesame della rendita. Inoltre, l'Ufficio, con l'atto di reiezione della procedura DOCFA, non poteva procedere ad accertare una rendita superiore rispetto a quella risultante dall'atto di aggiornamento catastale presentato nel 2000 e mai rettificato: la rendita acquisita con l'aggiornamento è divenuta efficace dalla data di presentazione e si è consolidata perché l'Ufficio non è intervenuto nei termini di legge per modificarla. Di conseguenza l'accertamento di rendita superiore è illegittimo e la rendita risultante dall'atto del 2000 resta definitiva.
Norme richiamate
La norma è richiamata nel senso che l'aggiornamento catastale produce effetti dalla data di presentazione e, se l'Ufficio non interviene nei termini di legge, la rendita attribuita con l'aggiornamento si consolida e non può essere successivamente aumentata dall'Ufficio con atto di reiezione della procedura presentata dal contribuente.
art. 2‑quater D.L. 564/1994 conv. L. 656/1994
La norma è interpretata come lo strumento procedurale (autotutela) attraverso il quale il proprietario può chiedere il riesame e la riduzione della rendita attribuita senza che la via DOCFA sia utilizzabile per modifiche formali non determinate da interventi edilizi sostanziali o da variazioni d'uso; in caso di diniego dell'autotutela o di modifiche effettive è comunque consentito il ricorso alla Commissione Tributaria.
Massime di principio
- La procedura DOCFA è idonea a trasmettere variazioni catastali solo se fondate su interventi edilizi sostanziali o su un effettivo cambio di destinazione d'uso; variazioni meramente dichiarative delle 'caratteristiche e condizioni' senza opere non giustificano l'aggiornamento.
- Se il contribuente vuole ottenere una riduzione della rendita catastale consolidata deve attivare l'istituto dell'autotutela (art. 2‑quater D.L. 564/1994 conv. L. 656/1994) per il riesame dell'atto, e solo contro il diniego potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali (Commissione Tributaria).
- L'Ufficio non può, con l'atto di reiezione di una procedura DOCFA, procedere simultaneamente ad un accertamento di rendita superiore rispetto a una rendita risultante da un aggiornamento precedente che si sia consolidato per mancata azione dell'Ufficio nei termini di legge.
- La rendita catastale resa efficace dalla presentazione dell'atto di aggiornamento si consolida se l'Amministrazione non interviene nei termini: ciò tutela la certezza del contribuente e limita l'azione dell'Ufficio a termini e modalità previste dalla legge.
- In presenza di modifiche reali e documentabili della consistenza o destinazione d'uso dell'immobile il contribuente può utilizzare la procedura DOCFA o, in alternativa, proporre ricorso alla Commissione Tributaria se l'Ufficio rigetta la richiesta; l'assenza di interventi materiali rende invece improcedibile la variazione.
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