Cassazione Penale, Sentenza n. 22119/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava: (i) violazione di legge relativamente all'art. 47-ter Ord. pen. per mancata tutela del diritto alla salute e del senso di umanità nel trattamento dei detenuti; (ii) omessa e insufficiente motivazione rispetto ai presupposti per la detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute, travisamento delle prove (certificati e relazioni cliniche) e mancata considerazione della pronuncia Sez. 1, n. 33622/2024 che aveva indicato i principi di diritto pertinenti. L'ordinanza del Tribunale aveva ritenuto le condizioni del detenuto compatibili con il regime carcerario anche in considerazione dell'ausilio prestato da altro detenuto per alcune ore al giorno, nonostante il riconoscimento della cecità assoluta e della necessità di strutture attrezzate non disponibili in concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio (decisione del 05/03/2026). La Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale carente e non conforme ai principi giurisprudenziali richiamati: era necessario un bilanciamento tra esigenze di tutela sociale/pericolosità e le condizioni di salute del detenuto; verificare non soltanto l'idoneità astratta dei presidi sanitari ma la concreta adeguatezza delle cure e dell'assistenza praticabili; valutare la "grave infermità" con un giudizio bifasico (astratto e concreto) e disporre, se necessario, accertamenti peritali. Inoltre la Corte ha ritenuto insufficiente il richiamo all'aiuto fornito da altri detenuti senza analizzare compiutamente l'incidenza sulle attività quotidiane, sul senso di umanità e sulla finalità rieducativa della pena. Infine la Corte ha disposto l'oscuramento delle generalità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47-ter
Disciplina le misure alternative all'esecuzione della pena per motivi di salute; va interpretato tenendo conto del diritto alla tutela della salute e della necessità di un bilanciamento tra protezione sociale e condizioni cliniche del detenuto
codice penale, art. 147, comma primo, n. 2
Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità grave; la valutazione richiede accertamento della "grave infermità" e un giudizio sia in astratto sia in concreto
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 11
Consente il ricovero in strutture esterne (ospedali civili) se le cure non possono essere praticate in regime detentivo; rilevante per valutare se la terapia è praticabile in carcere
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
Norma sulla protezione dei dati personali: impone l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nelle decisioni pubblicate quando necessario
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve operare un bilanciamento tra esigenze di tutela sociale/pericolosità e le condizioni di salute del detenuto; non basta valutare l'idoneità astratta dei presidi sanitari ma occorre appurare la concreta adeguatezza delle cure e dell'assistenza nel caso specifico
- La verifica della "grave infermità" è bifasica: primo esame in astratto (inquadramento nosografico e possibilità di cura) e secondo esame in concreto (modalità di somministrazione delle terapie, compatibilità con l'istituto penitenziario o con strutture alternative)
- Se la documentazione clinica e le dichiarazioni indicano incompatibilità fra carcere e stato di salute, il giudice deve disporre accertamenti medici (nomina di perito) prima di rigettare l'istanza
- L'assistenza prestata da altri detenuti non può, di per sé, sostituirsi a presidi sanitari e assistenziali adeguati; non è sufficiente come base motivazionale senza analisi concreta dell'adeguatezza e della continuità dell'assistenza
- La valutazione deve considerare anche il rispetto del senso di umanità e la finalità rieducativa della pena: occorre verificare se il detenuto può partecipare ad attività trattamentali e intraprendere percorsi riabilitativi
- In caso di motivazione carente o generica, la Cassazione annulla con rinvio per un nuovo esame conforme ai criteri giurisprudenziali richiamati
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