Sentenza n. 669/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a – del provvedimento prot. n. 1802 del 26.01.2026, successivamente notificato, con il quale il Comune di Positano: - ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 32 del 12.09.2024; - ha irrogato la sanzione pecuniaria, ex art. 31 – comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001; b – del verbale di sopralluogo prot. n. 1769 del 26.01.2026, richiamato nel provvedimento sub a); non conosciuto; c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Positano aveva accertato la presunta inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 32 del 12 settembre 2024 e irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché il verbale di sopralluogo richiamato. L'ordinanza di demolizione riguardava la realizzazione di una volumetria di circa 24 metri cubi, su un'area cortilizia preesistente di circa 8 metri quadrati, tra due unità immobiliari. L'ordinanza era stata confermata in primo grado, ma la relativa sentenza era stata appellata. Nel giudizio d'appello, il Consiglio di Stato aveva successivamente adottato una misura cautelare sospendendo l'efficacia dell'ordine di ripristino. I ricorrenti hanno quindi dedotto l'illegittimità dell'accertamento di inottemperanza e della conseguente sanzione, in quanto adottati nonostante la sospensione cautelare dell'ordine demolitorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha annullato il provvedimento comunale. La decisione si fonda sulla carenza assoluta del presupposto dell'inottemperanza: il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare intervenuta nel giudizio d'appello relativo all'ordinanza di demolizione, aveva sospeso l'efficacia dell'ordine di ripristino proprio per impedire, nelle more della decisione, la demolizione delle opere contestate. Il TAR ha precisato che la mera pendenza dell'appello non blocca automaticamente l'azione amministrativa; tuttavia, quando sia stata adottata una specifica misura cautelare sospensiva dell'ordine demolitorio, il Comune non può irrogare le ulteriori sanzioni edilizie conseguenti alla mancata ottemperanza. Il provvedimento è stato quindi annullato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria presuppone l'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione; in presenza della sospensione cautelare dell'ordine, manca il presupposto per la sua irrogazione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono le condizioni, ritenute sussistenti dal Collegio.
Massime di principio
- La mera pendenza dell'appello contro un'ordinanza di demolizione non sospende, di per sé, l'iter amministrativo successivo né impedisce all'amministrazione di adottare gli atti conseguenti.
- Quando il giudice d'appello sospende cautelarmente l'efficacia dell'ordine di demolizione o ripristino, l'amministrazione non può accertare l'inottemperanza né irrogare le ulteriori sanzioni edilizie fondate sulla mancata esecuzione dell'ordine durante il periodo di sospensione.
- L'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 richiede l'effettiva sussistenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione; la sospensione cautelare dell'ordine esclude tale presupposto e determina l'illegittimità della sanzione.
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