Sentenza n. 1589/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento dell'ordinanza n. 254/2021 del 15 giugno 2021 a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata arch. Elisabetta Fancelli del Comune di Firenze avente ad oggetto: “Ordine di demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell'art. 201, comma 1 Legge regionale n. 65 del 10.11.2014”, notificata in data 8 luglio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di una struttura installata su una terrazza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza comunale sostenendo, con il primo motivo, che il manufatto fosse una serra solare e non una tettoia. Secondo la prospettazione, l'intervento sarebbe stato soggetto a SCIA o edilizia libera e comunque già assentito dalla SCIA presentata nel 2014; la validità del titolo non sarebbe stata superata perché la struttura poteva essere montata e smontata all'occorrenza e sarebbe stata assemblata solo sporadicamente. Il ricorrente contestava inoltre la qualificazione del manufatto come tettoia, richiamando le ridotte dimensioni e le elevate temperature interne. Con un secondo ordine di censure deduceva il difetto di motivazione dell'ordinanza. Il Comune sosteneva invece che la struttura fosse stata realizzata dopo la scadenza della SCIA, che la stessa relazione di asseverazione della variante finale attestasse la mancata realizzazione della serra solare, e che il manufatto integrasse una tettoia realizzata senza CILA e in contrasto con gli artt. 66 e 72 del regolamento edilizio comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che la struttura fosse assistita dalla SCIA del 2014, poiché tale segnalazione aveva cessato di produrre effetti il 28 gennaio 2017 e la relazione di asseverazione della variante finale, depositata nella stessa data, dichiarava che la serra solare non era stata realizzata. Le allegazioni del ricorrente sul montaggio occasionale antecedente alla scadenza sono state ritenute prive di principio di prova e comunque contraddette dalla documentazione da lui stesso prodotta. Il Collegio ha poi qualificato il manufatto come tettoia, valorizzando la struttura tipo brise-soleil non retraibile, i pilastri stabilmente ancorati o comunque non facilmente amovibili e la copertura appoggiata alla struttura dell'edificio; la temperatura interna è stata ritenuta irrilevante ai fini della qualificazione giuridica. L'intervento è stato ricondotto alla manutenzione straordinaria soggetta a CILA, poiché modificava la superficie dell'unità immobiliare, pur senza alterarne volumetria, sagoma e destinazione d'uso. Poiché la CILA non era stata presentata e l'opera era difforme dal regolamento edilizio, il Comune poteva ordinare la demolizione o rimozione ai sensi dell'art. 201, comma 1, della l.r. Toscana n. 65/2014. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato: la struttura alterava la composizione architettonica della facciata e non risultava coerente con il contesto, in violazione dell'art. 66 del regolamento edilizio; inoltre, gli elementi rigidi del brise-soleil potevano chiudersi formando una superficie continua e impermeabile, in contrasto con l'art. 72. Le spese, pari a euro 3.000 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 135 l.r. Toscana n. 65/2014
La realizzazione della serra solare, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stata riconducibile agli interventi soggetti a SCIA; il Collegio non ha tuttavia ritenuto che il manufatto contestato fosse quello previsto dalla SCIA.
art. 136 l.r. Toscana n. 65/2014
«a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 135, comma 2, lettera b), che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino modifiche ai prospetti né mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso»
Gli interventi di manutenzione straordinaria privi delle caratteristiche ostative indicate sono soggetti al regime previsto dall'art. 136; il comma 4 richiede la trasmissione della CILA per gli interventi indicati.
art. 136, comma 4, l.r. Toscana n. 65/2014
«Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a) […], l’interessato trasmette allo sportello unico l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato»
La realizzazione della tettoia richiedeva la preventiva presentazione di una CILA, non effettuata dal ricorrente.
art. 201, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014
«Le opere e interventi di cui all’articolo 136, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi»
Le opere rientranti nell'art. 136, se realizzate in difformità dagli strumenti urbanistici o dai regolamenti edilizi, sono soggette a demolizione o rimozione; l'esercizio del potere ripristinatorio è vincolato.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La struttura, modificando la superficie dell'unità immobiliare senza alterare volumetria complessiva, sagoma e destinazione d'uso, è stata ricondotta alla manutenzione straordinaria.
art. 66 del regolamento edilizio del Comune di Firenze
«Qualsiasi intervento che interessi finestre, logge, porticati e terrazze e in generale le facciate non potrà in nessun caso comportare alterazione della composizione architettonica delle stesse, o ampliamenti non coerenti con i caratteri architettonici originari dell’edificio o con il contesto urbano di riferimento»
La struttura, per dimensioni, pilastri, materiali e colore, alterava l'armonia architettonica della facciata e risultava incoerente con il contesto urbano.
art. 72 del regolamento edilizio del Comune di Firenze
Il brise-soleil ad elementi rigidi è ammissibile solo se forma una superficie discontinua e permeabile e se non altera la composizione architettonica delle facciate; la possibilità di chiudere gli elementi formando una copertura continua e impermeabile rendeva l'opera difforme.
Massime di principio
- Una struttura installata su una terrazza, composta da pilastri stabilmente ancorati o comunque non facilmente amovibili e da una copertura tipo brise-soleil, può essere qualificata come tettoia anche se presenta aperture su più lati e anche se l'utilizzo determina temperature interne elevate; tali elementi non sono decisivi per escludere la natura di copertura edilizia.
- La SCIA non può fungere da titolo per un manufatto realizzato dopo la cessazione della sua efficacia, soprattutto quando la documentazione finale presentata dallo stesso interessato dichiara che l'opera non è stata realizzata entro il periodo di validità del titolo.
- La realizzazione di una tettoia che modifica la superficie dell'unità immobiliare, pur lasciando inalterate volumetria, sagoma e destinazione d'uso, rientra nella manutenzione straordinaria soggetta a CILA quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa regionale; l'assenza della CILA non rende comunque lecita un'opera difforme dal regolamento edilizio.
- Ai sensi dell'art. 201, comma 1, della l.r. Toscana n. 65/2014, le opere soggette all'art. 136 della medesima legge, se realizzate in difformità dalle prescrizioni urbanistiche o regolamentari, devono essere demolite o rimosse; il potere ripristinatorio ha natura vincolata.
- È adeguatamente motivato l'ordine di demolizione che individua la qualificazione dell'intervento, l'assenza del titolo edilizio richiesto e le specifiche difformità dal regolamento edilizio, consistenti nell'alterazione della composizione architettonica della facciata e nella formazione di una copertura continua e impermeabile in luogo di una superficie discontinua e permeabile.
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