Sentenza n. 3116/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) del provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia, in uno alla relativa comunicazione prot. n. -OMISSIS-; b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del -OMISSIS-, non ancora conosciuti; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, con particolare riferimento alla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. -OMISSIS-, non ancora conosciuta; d) ove e per quanto lesiva, della nota prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011; e) ove e per quanto lesivo, del verbale di audizione del -OMISSIS-; f) ove esistente, del provvedimento ANAC avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell''inserimento nel Casellario della relativa annotazione”; g) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; quanto ai motivi aggiunti depositati il 19/7/2023: del provvedimento n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Caserta ha affermato di non aver mai acquisito agli atti il verbale dei Carabinieri di sopralluogo -OMISSIS-; nonché affinché venga affermato ogni conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata, in particolare di ostensione del detto verbale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa ostativa antimafia della Prefettura di Caserta, con i relativi atti istruttori e la successiva nota concernente la mancata disponibilità del verbale di sopralluogo dei Carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e autorità pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il rigetto della richiesta di rinnovo dell'iscrizione nelle White List, deducendo, in primo luogo, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, degli artt. 1, 3, 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, nonché eccesso di potere. Ha sostenuto che la Prefettura avesse valutato in modo decontestualizzato i rapporti con soggetti controindicati, senza dimostrare l'effettiva capacità di questi ultimi di condizionare la società e senza considerare adeguatamente la posizione dei soci, dell'amministratore e dei dipendenti. In particolare, ha contestato la rilevanza della presenza di un soggetto già condannato per reati ostativi antimafia presso lo stabilimento, dei suoi rapporti con l'amministratore e dell'attività lavorativa svolta nella società dal figlio convivente e da altro soggetto già dipendente di un'impresa confiscata. In secondo luogo, ha lamentato l'omessa valutazione dell'occasionalità del condizionamento e l'illegittima esclusione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, nonché la natura meramente formale della partecipazione procedimentale e il superamento del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento. In terzo luogo, ha dedotto disparità di trattamento rispetto ad altre società, coinvolte secondo la ricorrente dai medesimi soggetti, rimaste iscritte in White List. Con i motivi aggiunti ha contestato la dichiarazione prefettizia di non avere acquisito il verbale di sopralluogo dei Carabinieri e ha chiesto l'ostensione del verbale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, fondata su un quadro indiziario composto dalla condanna definitiva del soggetto ritenuto vicino alla criminalità organizzata, dalla sua titolarità di quote di un'impresa confiscata per attività estorsiva, dalle ripetute presenze presso lo stabilimento, dai rapporti lavorativi del figlio e di altro dipendente con la società e dalle dichiarazioni secondo cui l'amministratore lavorava insieme al soggetto controindicato e al figlio. Tali elementi, considerati unitariamente, sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti e idonei a fondare, secondo un giudizio probabilistico di verosimiglianza, il rischio di infiltrazione mafiosa e il ruolo centrale del soggetto controindicato nella società, sino alla possibile natura meramente formale dell'amministratore. Il giudice ha escluso che i contatti potessero essere ridotti a episodi occasionali e ha ritenuto adeguatamente motivata la non applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, essendo emerso un fenomeno stabile e strutturale di presumibile cointeressenza e penetrazione mafiosa. Ha inoltre ritenuto che la Prefettura avesse esaminato le controdeduzioni procedimentali e che fosse sufficiente la conoscenza del contenuto del verbale di sopralluogo, trasfuso nella nota informativa dei Carabinieri, sicché l'ostensione del verbale risultava inutile. Il superamento del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 è stato qualificato come inidoneo a incidere sulla legittimità dell'atto, trattandosi di termine sollecitatorio che non determina la perdita del potere di provvedere. La censura di disparità di trattamento è stata respinta sia per la mancata prova dell'identità delle situazioni comparate sia perché l'eventuale illegittimità di un trattamento favorevole accordato ad altri non può essere invocata per ottenere la reiterazione di una posizione illegittima. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa può fondarsi su elementi sintomatico-presuntivi idonei a evidenziare il rischio di condizionamento dell'impresa.
art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Costituisce base normativa del potere prefettizio di adottare l'informazione antimafia in presenza di elementi dai quali emerga il pericolo concreto di infiltrazione mafiosa.
art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Il termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di contraddittorio è sollecitatorio e il suo superamento non comporta la perdita del potere di provvedere né l'illegittimità dell'atto conclusivo.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
Disciplina la comunicazione di avvio del procedimento e il contraddittorio nell'ambito del procedimento per l'informazione antimafia.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa non sono necessarie quando gli elementi raccolti evidenziano un fenomeno stabile e strutturale di cointeressenza e penetrazione mafiosa.
art. 1, comma 52, l. n. 190/2012
Riguarda l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, la cui richiesta di rinnovo è stata respinta.
art. 97 Cost.
È stato richiamato dalla ricorrente con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità, ma il giudice non ha ravvisato violazioni.
artt. 1, 3, 7 e 10-bis l. n. 241/1990
Sono stati invocati in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale; il TAR ha ritenuto adeguatamente esaminate le controdeduzioni.
Massime di principio
- L'informazione antimafia può legittimamente fondarsi su una prognosi probabilistica, non coincidente con l'accertamento penale oltre ogni ragionevole dubbio, purché il pericolo di infiltrazione mafiosa sia desunto da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, assistiti da un adeguato grado di verosimiglianza.
- Gli elementi sintomatico-presuntivi dell'infiltrazione mafiosa devono essere valutati unitariamente: rapporti personali, lavorativi ed economici con soggetti controindicati, presenze reiterate presso l'impresa, collegamenti con imprese confiscate e ruolo dei familiari possono assumere rilievo congiunto anche quando singolarmente non siano decisivi.
- La presenza di un soggetto formalmente estraneo alla compagine sociale può fondare il rischio di condizionamento mafioso quando, alla luce dei rapporti lavorativi e personali e della sua posizione di fatto, emerga una possibile influenza sulle scelte imprenditoriali o persino la natura meramente formale dell'amministratore.
- Le misure di prevenzione collaborativa non sono imposte quando il quadro istruttorio evidenzia una cointeressenza o una penetrazione criminale stabile e strutturale, anziché occasionale o episodica.
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 per la conclusione del procedimento di contraddittorio ha natura sollecitatoria: il suo superamento non priva la Prefettura del potere di adottare l'informazione antimafia.
- La disparità di trattamento non può essere invocata per ottenere la reiterazione di un trattamento illegittimo; inoltre, la censura richiede la prova dell'identità sostanziale delle situazioni poste a confronto.
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