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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22702/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su due istanze di rimborso degli importi versati per il canone di depurazione delle acque. Nel corso della vicenda vi erano stati alterni esiti nei gradi di merito; in una precedente fase di legittimità la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della contribuente, richiamando anche un precedente giudicato esterno sulla mancanza, nei periodi di interesse, di un impianto centralizzato di depurazione del Comune. Nel giudizio riassunto la CTR aveva però rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza perché la cartella di pagamento non sarebbe stata tempestivamente impugnata e perché l'istanza di rimborso non poteva eludere tale decadenza. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la cartella per l'anno 2002 era stata regolarmente impugnata; 2) violazione di legge per mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, assumendo che il canone di depurazione non fosse un tributo ma un corrispettivo contrattuale non esigibile se il servizio non era reso; 3) violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 16 e 17 l. 319/1976, ritenendo che l'art. 8-sexies l. 13/2009 non incidesse sulla disciplina previgente. Successivamente, però, la ricorrente ha comunicato di aver raggiunto con il resistente un accordo stragiudiziale sull'intero residuo contenzioso, ha formalizzato la rinuncia al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese; il resistente ha accettato la rinuncia con compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta a seguito di definizione stragiudiziale e conciliativa della lite, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte ha anche escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della misura e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato per il motivo di ricorso relativo all'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato per i motivi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • sentenza Corte cost. n. 335/2008

    viene evocata come principio secondo cui il canone di depurazione non ha natura tributaria ma corrispettiva, e non è dovuto se il servizio non è reso

  • artt. 16 e 17 l. 319/1976

    sono invocati come disciplina applicabile ratione temporis alla pretesa di rimborso

  • art. 8-sexies l. 13/2009

    la ricorrente sostiene che non interferisse con la normativa previgente

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • Cass. n. 23175/2015

    richiamata a sostegno del principio sulla non estensibilità del raddoppio del contributo unificato

  • Cass. n. 10140/2020

    richiamata a sostegno del principio sulla non estensibilità del raddoppio del contributo unificato

  • Cass. n. 19071/2018

    richiamata a sostegno del principio sulla non estensibilità del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, le parti raggiungono un accordo stragiudiziale che comporta la rinuncia rituale al ricorso e l'accettazione della controparte, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la rinuncia al ricorso è conseguenza di una definizione conciliativa della controversia residua.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in via estensiva oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la questione dell'esame dei motivi di ricorso resta assorbita e non viene scrutinata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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