Sentenza n. 470/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per l'ottemperanza della sentenza n. 686/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1737/2024 del Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo nominale complessivo di euro 1.000,00, relativo a due annualità. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito integralmente la pronuncia. La ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatta la propria pretesa, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta durante il giudizio mediante l'esatta esecuzione del giudicato. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito virtuale del ricorso, ritenendolo fondato. Ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, documentato dalla certificazione di mancata impugnazione, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, tenuto conto del valore della controversia, della natura seriale della causa e dell'intervenuta esecuzione del giudicato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Subordina l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, pur potendo il giudice esaminare virtualmente il merito ai soli fini della regolazione delle spese.
- L'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è procedibile quando la sentenza sia passata in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione debitrice, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- L'integrale esecuzione spontanea del giudicato durante il processo non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, se il ricorso risultava fondato al momento della sua proposizione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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