Sentenza n. 811/2026 - Brescia, Sezione 2
per la declaratoria di illegittimità del diniego per silenzio prestato dal Comune di Casalmoro e dalla sua concessionaria sull'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente con pec 26/11/2025 nonché per accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere agli atti di cui alla formulata richiesta (e precisamente il verbale del 2/12/2019; l'ingiunzione di pagamento che si afferma notificata il 3/1/2020; il sollecito- avviso di intimazione del 15/10/2020; il preavviso di fermo amministrativo che si afferma notificato il 17/3/2022; l'avviso di intimazione che si afferma notificato il 20/10/2025) assegnando alle controparti un termine per l'adempimento con correlativa nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di mancato adempimento entro il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sull'istanza di accesso agli atti presentata il 26 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso e l'accertamento del proprio diritto a ottenere copia di vari atti relativi a una vicenda amministrativa e di riscossione, tra cui un verbale, un'ingiunzione di pagamento, solleciti e intimazioni e un preavviso di fermo amministrativo. Comune e concessionaria non si sono costituiti. Nel corso del giudizio il Collegio ha disposto istruttoria per chiarire quale documentazione fosse stata trasmessa dalla concessionaria e ha ordinato alle intimate di depositare una relazione e la documentazione relativa al procedimento, comprese le attestazioni di notifica.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché, in corso di causa e in seguito all'istruttoria disposta, il Comune ha depositato copia di tutti gli atti relativi al procedimento di interesse, inclusi quelli non ancora consegnati dalla concessionaria, soddisfacendo integralmente l'istanza di accesso. Le spese sono state poste solidalmente a carico del Comune e della concessionaria in applicazione della soccombenza virtuale: entrambe avrebbero dovuto coordinarsi, secondo le rispettive competenze, per riscontrare tempestivamente l'istanza nel termine previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990. Le spese sono state liquidate in € 2.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il termine previsto per il riscontro dell'istanza di accesso avrebbe imposto alle amministrazioni intimate di coordinarsi e di soddisfare tempestivamente la richiesta; il mancato tempestivo adempimento giustifica la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione soddisfa integralmente, nel corso del giudizio, la richiesta di accesso ai documenti, viene meno l'interesse alla decisione di merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese, la sopravvenuta soddisfazione dell'istanza di accesso non esclude la soccombenza virtuale: il giudice può valutare quale parte avrebbe verosimilmente perso il giudizio alla luce dell'illegittimo o tardivo diniego originario.
- Quando l'istanza di accesso riguarda documenti detenuti o gestiti, secondo le rispettive competenze, da un ente pubblico e da un concessionario, le amministrazioni coinvolte devono coordinarsi per assicurare il tempestivo e integrale riscontro della richiesta; il mancato coordinamento può comportare la condanna solidale alle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →