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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01912/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione ha recuperato maggior Irpef e addizionali per l'anno d'imposta 2007, contestando in particolare redditi da locazione di un immobile. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla motivazione per relationem e dello Statuto del contribuente, sostenendo che il processo verbale di constatazione richiamato nell'atto non gli fosse stato validamente notificato/consegnato e che fosse stato inoltre violato il termine dilatorio di 60 giorni e il contraddittorio endoprocedimentale; 2) violazione della norma che impone di invitare il contribuente a chiarire in caso di incertezze nella dichiarazione, assumendo che l'ufficio avrebbe dovuto chiedere chiarimenti; 3) difetto di motivazione dell'avviso perché recava riferimenti normativi del TUIR nella formulazione previgente alla riforma, con asserita confusione delle basi normative richiamate; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che, provata dall'ufficio l'esistenza del contratto di locazione, spettasse al contribuente provare la risoluzione dello stesso, mentre egli sosteneva di aver prodotto un documento idoneo a dimostrare la cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a contestare l'interpretazione della delega e la motivazione della CTR, e comunque infondate o inammissibili le ulteriori censure sul termine dilatorio e sul contraddittorio. Ha dichiarato infondato il secondo motivo perché la norma invocata riguarda la cartella di pagamento e non l'avviso di accertamento in esame. Ha rigettato il terzo motivo osservando che l'avviso indicava comunque in modo sufficientemente chiaro la pretesa fiscale e che l'errore nei riferimenti normativi non aveva pregiudicato il diritto di difesa. Ha rigettato il quarto motivo affermando che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la CTR aveva correttamente ripartito l'onere della prova: una volta dimostrata dall'ufficio l'esistenza del contratto di locazione, spettava al contribuente provare la sua risoluzione, mentre la valutazione dell'idoneità del documento prodotto attiene al merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'avviso di accertamento deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa con sufficiente determinatezza e intelligibilità, così da consentire al contribuente una difesa effettiva; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata nonostante l'errore nei richiami normativi.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    L'allegazione dei documenti richiamati non è necessaria quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza dell'atto presupposto; la censura è stata respinta perché il contenuto essenziale del p.v.c. risultava comunque noto e riprodotto in sostanza nell'avviso.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    Il termine dilatorio per l'emissione dell'atto è stato richiamato come motivo di ricorso, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non risultava proposta nei gradi di merito secondo quanto emergente dalla sentenza.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    È stato richiamato come parametro di legittimità della motivazione dell'atto amministrativo, ma senza esito favorevole al ricorrente, poiché la CTR ha ritenuto comprensibile la pretesa fiscale.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE

    Il contraddittorio endoprocedimentale non opera in via generalizzata per i tributi non armonizzati; per quelli armonizzati è dovuto, ma il suo ambito non si estende indistintamente all'attività di indagine e acquisizione probatoria dell'amministrazione.

  • art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000

    La norma è stata ritenuta non pertinente al caso perché riguarda la cartella di pagamento in presenza di incertezze su aspetti della dichiarazione, non l'avviso di accertamento fondato su p.v.c.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    L'avviso di accertamento era stato emesso in base a tale disposizione e fondato su p.v.c.; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del procedimento e della pretesa fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata; non ricorre quando il giudice valuta le prove e attribuisce maggiore forza convincente ad alcune rispetto ad altre.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La rivalutazione del contenuto probatorio e delle risultanze documentali non è consentita sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c.; il sindacato sul merito resta nei limiti del vizio motivazionale ratione temporis applicabile.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la motivazione per relationem è legittima quando il contribuente abbia già avuto legale e integrale conoscenza dell'atto presupposto o quando l'atto richiami comunque in modo essenziale il contenuto dell'accertamento, consentendo di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.
  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale non può essere invocata in modo generico: per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato, mentre per quelli armonizzati il contribuente deve comunque allegare le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere e l'utilità del contraddittorio omesso.
  • L'obbligo di invitare il contribuente a chiarimenti previsto per alcune ipotesi della riscossione o della cartella non si estende automaticamente all'avviso di accertamento fondato su p.v.c. e su controllo sostanziale.
  • Un errore nei riferimenti normativi dell'avviso non determina automaticamente nullità o illegittimità dell'atto se il contenuto sostanziale della pretesa fiscale è chiaro e non pregiudica il diritto di difesa del contribuente.
  • In tema di riparto dell'onere della prova, una volta provato dall'ufficio il fatto costitutivo della pretesa tributaria, spetta al contribuente dimostrare i fatti estintivi o modificativi dedotti in opposizione; la valutazione dell'idoneità del documento prodotto appartiene al merito e non integra violazione dell'art. 2697 c.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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