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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13849/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente assicurativo)

La controversia

Un lavoratore era caduto da un’impalcatura durante lavori di ristrutturazione edilizia. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 19 aprile 2012, aveva condannato il ricorrente per violazione della normativa antinfortunistica al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore e al pagamento, in favore dell’ente assicurativo intervenuto in surroga, di Euro 306.360,25 oltre interessi legali; aveva inoltre respinto la domanda riconvenzionale diretta a far accertare il concorso di colpa del danneggiato e della società proprietaria dei ponteggi. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 6 marzo 2017, aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra danneggiato e responsabili in conseguenza di transazioni intervenute, riconosciuto un concorso della società proprietaria dei ponteggi nella misura del 30% e confermato l’ammissibilità dell’intervento dell’ente e la debenza delle somme erogate dall’INAIL, ripartendole nei rapporti interni secondo le quote di responsabilità. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 101 e 105 c.p.c., sostenendo che l’intervento volontario dell’ente fosse inammissibile perché la domanda di surroga, fondata sul distinto rapporto assicurativo obbligatorio e diretta al rimborso di prestazioni assistenziali, non condivideva con la domanda risarcitoria del danneggiato né la causa petendi né il petitum. La Corte ha rilevato d’ufficio che un distinto ricorso, proposto da ex soci della società proprietaria dei ponteggi contro la stessa sentenza d’appello, era già stato rigettato con ordinanza della Cassazione n. 24509 del 1° ottobre 2019; quel giudicato, formatosi anche nei confronti del ricorrente, aveva precluso la rimessa in discussione della legittimità dell’intervento dell’ente.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare nel merito la censura sull’ammissibilità dell’intervento dell’INAIL. Ha rilevato d’ufficio il giudicato esterno formatosi con l’ordinanza n. 24509 del 1° ottobre 2019, resa in un giudizio relativo alla medesima controversia e alla medesima sentenza d’appello; il giudicato, esteso anche al ricorrente e comprensivo del dedotto e del deducibile, precludeva di contestare nuovamente la legittimità della costituzione in giudizio dell’ente, questione oggetto di accertamento implicito. La Corte ha inoltre osservato che le impugnazioni separate contro la stessa sentenza devono essere portate a conoscenza del giudice affinché siano riunite: se la parte propone autonomamente la propria impugnazione principale senza consentire la riunione con quella già pendente, la successiva impugnazione diviene improcedibile, nonostante la sua tempestività e ritualità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non si erano difesi. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 101 e 105 c.p.c., impugnando la statuizione della sentenza di appello che ha ritenuto ammissibile l’intervento spiegato dall’INAIL nel corso del giudizio di primo grado

    La disposizione è richiamata quale fondamento della censura del ricorrente sull’ammissibilità dell’intervento, ma la Corte non ne decide il merito: il giudicato esterno impedisce di riesaminare la questione.

  • art. 105 c.p.c.

    Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 101 e 105 c.p.c., impugnando la statuizione della sentenza di appello che ha ritenuto ammissibile l’intervento spiegato dall’INAIL nel corso del giudizio di primo grado

    La norma è richiamata in relazione alla contestazione dell’intervento volontario dell’INAIL. La Corte non stabilisce se ne ricorressero i presupposti, perché la questione è ormai coperta dal giudicato esterno.

  • art. 333 c.p.c.

    In difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il “simultaneus processus”, si verifica un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 333 c.p.c., sanziona la prescrizione dell’incidentalità delle impugnazioni successive alla prima

    Le impugnazioni successive contro la stessa sentenza devono essere proposte in via incidentale e nel quadro processuale che consenta la riunione; l’impugnazione autonoma successiva, se la riunione non è resa possibile, è improcedibile.

  • art. 335 c.p.c.

    La parte cui sia stata notificata l’altrui impugnazione, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anzichè in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinchè possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

    Le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere portate a conoscenza del giudice affinché possa disporne la riunione e assicurare la trattazione simultanea.

  • art. 65 dell’ordinamento giudiziario

    Il giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte di cassazione, la cognizione di quest’ultima può avvenire pure mediante quell’attività di istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione CED) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del “ne bis in idem”, e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario

    La funzione nomofilattica e il dovere di prevenire contrasti tra giudicati giustificano la rilevazione d’ufficio del giudicato esterno, anche formatosi dopo la sentenza impugnata, e la verifica dei precedenti della stessa Cassazione mediante gli strumenti istituzionali disponibili.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La dichiarazione di improcedibilità comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La norma è richiamata per determinare il contributo unificato originariamente dovuto, al quale è commisurato l’ulteriore importo attestato ai sensi del comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se si è formato dopo la sentenza impugnata. Quando deriva da una pronuncia della stessa Corte, il giudice può accertarlo consultando gli strumenti istituzionali di conoscenza dei propri precedenti.
  • Il giudicato formatosi sulla medesima controversia vincola anche le parti che ne siano destinatarie e preclude la riproposizione delle questioni comprese nel dedotto e nel deducibile; la preclusione può riguardare anche una questione processuale oggetto di accertamento implicito nella decisione definitiva.
  • La parte che propone un’impugnazione autonoma contro una sentenza già impugnata deve informare il giudice della contemporanea pendenza dei procedimenti, così da consentirne la riunione; in mancanza, l’impugnazione successiva è improcedibile quando non sia più possibile la trattazione simultanea, anche se tempestiva e rituale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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