Sentenza n. 1189/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento dell'ordinanza adottata dal Comune di Firenze, Direzione Urbanistica, Servizio Edilizia Privata, n. 42/2020 del 15.09.2020, notificata in data 18.09.2020, avente ad oggetto “Ordine di Demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell'art. 201, comma 1 Legge regionale n. 65 del 10/11/2014”; nonché di ogni atto e/o provvedimento alla stessa comunque preordinato, connesso e/o collegato ancorché non conosciuto dalla ricorrente tra cui, in particolare, la Comunicazione di Avvio del Procedimento prot. n. GP. 149147 del 03.05.2019 inoltrata dal medesimo Ente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ordine di demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell'art. 201, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o destinatario dell'ordine edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'ordine di demolizione e rimessa in pristino adottato dal Comune di Firenze, nonché gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato un successivo provvedimento di annullamento in autotutela dell'ingiunzione di demolizione impugnata. Le parti hanno quindi congiuntamente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, comprese quelle della fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'annullamento in autotutela dell'ordine di demolizione, disposto dal Comune con ordinanza n. 530 del 24 dicembre 2020, ha integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente e ha fatto venir meno in modo oggettivo la lite, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, sono state compensate tra le parti in conformità alla richiesta congiunta.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso.
La declaratoria è possibile quando, per effetto di un provvedimento successivo dell'amministrazione, il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito, con conseguente venir meno oggettivo della controversia.
art. 201, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014
Costituisce la base normativa regionale indicata nell'ordine di demolizione e rimessa in pristino impugnato; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento integralmente satisfattivo dell'interesse sostanziale azionato, facendo venir meno in modo oggettivo la lite e l'utilità della prosecuzione del processo.
- L'annullamento in autotutela dell'atto amministrativo impugnato, quando soddisfa pienamente la posizione sostanziale del ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere anziché una decisione di merito sulla legittimità dell'atto originario.
Come è indicizzato
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