Cassazione Penale, Sentenza n. 22528/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 18 luglio 2025 e, in particolare, aveva escluso l'utilizzabilità della memoria difensiva depositata alla vigilia dell'udienza per presunta tardività. L'imputato deduceva violazione degli artt. 127, 310 e 311 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 112 Cost., sostenendo che la memoria conteneva solo uno sviluppo argomentativo di doglianze già formulate e non nuovi elementi conoscitivi, perciò non soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 127, comma 2; lamentava così una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo era generico: il ricorrente non ha specificato né allegato nel dettaglio le argomentazioni contenute nella memoria né dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa. La Corte ha inoltre ritenuto che la mancata ammissione della memoria non abbia concretamente compromesso il diritto di difesa, dal momento che il difensore era presente all'udienza camerale e ha potuto esporre oralmente le argomentazioni che, per la stessa ammissione del ricorrente, costituivano l'unico oggetto della memoria. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000), con rimando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
"possono essere depositate memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza"; la nozione di "memorie" è stata intesa dal Tribunale come comprensiva di qualsiasi "inedito elemento di conoscenza"
Il termine di deposito è perentorio per l'ammissione di memorie contenenti elementi nuovi. Il Tribunale ha ritenuto che le memorie servono anche a veicolare elementi conoscitivi nuovi e che la tardività legittima la declaratoria di inutilizzabilità
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma dalla motivazione della Corte non emerge una specifica interpretazione applicata alla fattispecie
art. 311 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente; il provvedimento di cassazione non sviluppa un'interpretazione concreta della norma nel caso esaminato
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata una lesione concreta del diritto di difesa nella fattispecie
art. 112 Cost.
Invocato implicitamente (nell'originaria censura) quale garanzia di giusto processo; non è stata rilevata dalla Corte una violazione concreta
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sanzionatoria invocata per la condanna alle spese e alla somma; la Corte ha disposto l'applicazione di una sanzione pecuniaria equitativa per il ricorso ritenuto inammissibile
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali richiamate per gli adempimenti della cancelleria a seguito della condanna pecuniaria
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per escludere l'esistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi per mitigare la misura della sanzione pecuniaria (determinata in via equitativa)
Massime di principio
- Rispettare il termine di cui all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. (deposito delle memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza): memorie depositate oltre il termine possono essere dichiarate inutilizzabili, specialmente se contengono elementi conoscitivi nuovi
- Se si contesta l'inutilizzabilità di una memoria tardiva, bisogna indicare nel ricorso con precisione il contenuto della memoria e dimostrare un pregiudizio concreto al diritto di difesa: censure generiche sono inammissibili
- La mera devoluzione di "sviluppi argomentativi" in una memoria tardiva non garantisce automaticamente la sua ammissione; è prudentemente opportuno anticipare tali argomentazioni in tempo utile o esporle oralmente in udienza, se consentito
- La Corte valuta se la mancata ammissione della memoria abbia effettivamente determinato un vulnus al contraddittorio: la presenza e l'attività del difensore in udienza possono eliminare il vizio di pregiudizio
- In cassazione occorre formulare motivi specifici e circostanziati: motivi generici circa la violazione del diritto di difesa non soddisfano i requisiti di ammissibilità
- Richieste di revoca di provvedimenti come il decreto di rinvio a giudizio potrebbero essere considerate inopponibili in determinate fasi; verificare la commerciabilità dell'impugnazione nella fase processuale interessata
- Ricorsi infondati o formulati in modo generico possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (anche in favore della cassa delle ammende): valutare rischi e opportunità prima di proporre impugnazioni
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22296/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22297/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22339/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22401/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22404/2026 del 17/06/2026
- Sentenza penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22405/2026 del 17/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →