Sentenza n. 9714/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa sospensiva, (con il ricorso introduttivo): - dei decreti MASAF di rigetto, prot. n.-OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, tutti del -OMISSIS- e la relativa nota di accompagnamento, prot.-OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e successivi, ivi inclusi, per quanto occorra: le note MASAF di preavviso di rigetto, prot. n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, tutte del -OMISSIS- ed i rispettivi pareri negativi di CREA-ZA, allegati ad ogni nota MASAF da ultimo indicate, nonché la nota CREA-ZA prot. n.-OMISSIS- (allo stato non conosciuta); la nota MASAF prot. n. -OMISSIS-e l'allegata nota CREA-ZA prot. n. -OMISSIS-; gli atti e le note dell'ANAS (allo stato non conosciuti) relativi alle istanze presentate dalla -OMISSIS- e per cui è causa, nonché il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 5.12.2019 n. 12390, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - G.U.R.I. il 20.12.2019, così come successivamente modificato e integrato, in particolar modo gli artt. 3 e 5, le Schede e l'Allegato II, oltre che tutte le altre parti lesive di detto decreto ministeriale, alla luce di quanto fatto valere con il ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13\11\2025 : - dei decreti MASAF di rigetto, prot. n.-OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, tutti del -OMISSIS- e la relativa nota di accompagnamento, prot.-OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e successivi, ivi inclusi, per quanto occorra: le note MASAF di preavviso di rigetto, prot. n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, tutte del -OMISSIS- ed i rispettivi pareri negativi di CREA-ZA, allegati ad ogni nota MASAF da ultimo indicate, nonché la nota CREA-ZA prot. n.-OMISSIS- (allo stato non conosciuta); la nota MASAF prot. n.-OMISSIS- e l’allegata nota CREA-ZA prot. n. -OMISSIS-; gli atti e le note dell’ANAS (allo stato non conosciuti) relativi alle istanze presentate dalla -OMISSIS- e per cui è causa, nonché il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 5.12.2019 n. 12390, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - G.U.R.I. il 20.12.2019, così come successivamente modificato e integrato, in particolar modo gli artt. 3 e 5, le Schede e l’Allegato II, oltre che tutte le altre parti lesive di detto decreto ministeriale, alla luce di quanto fatto valere con il ricorso; - dei decreti MASAF di rigetto, prot. nn.-OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti del -OMISSIS- e la relativa nota di accompagnamento prot.-OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e successivi, ivi inclusi, per quanto occorra: le note MASAF di preavviso di rigetto, prot. n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, tutte del -OMISSIS- ed i rispettivi pareri negativi di CREA-ZA, allegati ad ogni nota MASAF da ultimo indicate, nonché la nota CREA-ZA prot. n.-OMISSIS-; la nota MASAF prot. n.-OMISSIS- e l’allegata nota CREA-ZA prot. n. -OMISSIS-; le note istruttorie dell’ANAS relative alle istanze presentate dalla -OMISSIS- e per cui è causa, nonché il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 5.12.2019 n. 12390, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - G.U.R.I. il 20.12.2019, così come successivamente modificato e integrato, in particolar modo gli artt. 3 e 5, le Schede e l’Allegato II, nella specie al punto 2, oltre che tutte le altre parti lesive di detto decreto ministeriale, alla luce di quanto fatto valere in giudizio; da ultimo, per quanto occorra, la nota MASAF, prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, la nota CREA-ZA, prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, nonché la nota ANAS, prot. n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali di rigetto delle istanze di inserimento di tre tipi genetici nella Lista degli altri tipi genetici del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante, nonché gli atti istruttori, i pareri CREA-ZA e le disposizioni del d.m. 5 dicembre 2019 n. 12390 in parte qua
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, riconosciuta in Danimarca ai sensi del regolamento (UE) 2016/1012, aveva chiesto l'ammissione di tre tipi genetici alla filiera delle DOP Prosciutto di Parma e Prosciutto San Daniele. Le istanze sono state respinte dal MASAF sulla base dell'istruttoria ANAS e dei pareri tecnici CREA-ZA. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dedotti: violazione degli artt. 101 e 102 TFUE, del regolamento (UE) 2016/1012, del d.lgs. 52/2018, della l. 241/1990 e dei principi di legalità, imparzialità e parità concorrenziale; illegittimità del ruolo attribuito ad ANAS, ritenuto privo di adeguata base normativa e fonte di conflitto di interessi; carenza di terzietà di CREA-ZA; mancata acquisizione del parere del Comitato nazionale zootecnico; omessa o insufficiente predeterminazione dei criteri, delle formule e dei parametri per valutare la compatibilità genetica; difetto di istruttoria e motivazione; illogicità delle valutazioni relative al grasso di copertura, all'accrescimento ponderale e all'attitudine alla stagionatura; mancata considerazione dell'eterosi per il tipo genetico ibrido. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il MASAF avrebbe deciso senza conoscere i criteri tecnici concretamente applicati da CREA-ZA e ha prodotto una perizia tecnica di parte, chiedendo anche verificazione o consulenza tecnica.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli inammissibili e comunque infondati. In primo luogo, ha rilevato che il giudizio di incompatibilità si fondava su due autonome ragioni, entrambe previste dall'Allegato II al d.m. 5 dicembre 2019: il mancato mantenimento o miglioramento del grasso di copertura e il mancato mantenimento o miglioramento dell'attitudine della carne alla stagionatura, misurata mediante il calo di peso della coscia in prima salagione. Poiché le censure si concentravano sul grasso dorsale e sull'accrescimento, senza contestare in modo specifico e autonomo il parametro della stagionatura, l'impugnativa è stata dichiarata inammissibile per mancata contestazione di una autonoma ratio decidendi. Nel merito, il giudice ha escluso che le critiche tecniche potessero essere esaminate nei termini proposti, perché dirette a sostituire la prognosi tecnico-scientifica dell'amministrazione con quella della ricorrente e del consulente di parte, oltre i limiti del sindacato di legittimità sulla discrezionalità tecnica. Il procedimento è stato ritenuto assistito da criteri predeterminati dal d.m. 12390/2019 e dal disciplinare DOP. ANAS svolge, secondo il TAR, una funzione istruttoria di raccolta e trasmissione delle informazioni, mentre CREA-ZA esprime il parere tecnico e il MASAF conserva il potere decisorio. Non è stato dimostrato un concreto conflitto di interessi né un collegamento tra la posizione di ANAS o CREA-ZA e un effettivo vantaggio indebito. Il parere del CNZ è stato ritenuto estraneo al distinto procedimento di verifica della compatibilità con le DOP, riguardando l'approvazione generale dei programmi genetici. È stata inoltre esclusa la necessità che il MASAF conosca ogni dettaglio matematico dei modelli e delle matrici utilizzati dall'ente ausiliario, essendo sufficiente la conoscenza dei criteri normativi e ammissibile la motivazione per relationem. Le censure eurounitarie e concorrenziali sono state respinte perché la disciplina si applica indistintamente alle genetiche nazionali ed estere e non è stata provata alcuna discriminazione basata sull'origine. Le valutazioni negative sui due tipi genetici puri sono state ritenute coerenti e non manifestamente illogiche; quella sul tipo ibrido è stata ritenuta logicamente conseguente alla non compatibilità delle linee parentali. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 101 e 102 TFUE
Le censure concorrenziali sono state respinte perché non è stata dimostrata una disciplina strutturalmente diretta a favorire operatori nazionali o a introdurre discriminazioni fondate sull'origine della genetica.
regolamento (UE) 2016/1012
Il riconoscimento dell'ente selezionatore e dei programmi genetici ai sensi della disciplina zootecnica generale non comporta automaticamente l'ammissione alle filiere DOP, soggetta a una verifica ulteriore di compatibilità con i relativi disciplinari.
art. 39 regolamento (UE) 2012/1151
La verifica del rispetto dei disciplinari DOP giustifica il procedimento nazionale di controllo della compatibilità dei tipi genetici con gli standard delle produzioni protette.
d.lgs. 11 maggio 2018, n. 52
Il decreto disciplina, tra l'altro, l'approvazione generale dei programmi genetici; il relativo parere del Comitato nazionale zootecnico non è necessario nel distinto procedimento di verifica della compatibilità con le DOP.
art. 3 d.m. 5 dicembre 2019, n. 12390
La disposizione ripartisce le funzioni tra ANAS, quale soggetto istruttore, CREA-ZA, quale organo tecnico, e MASAF, quale autorità decidente.
Allegato II d.m. 5 dicembre 2019, n. 12390
La valutazione si basa sulla verifica degli obiettivi del programma genetico, che deve prevedere direttamente o indirettamente almeno i seguenti: i) mantenere o aumentare il grasso di copertura; ii) mantenere o migliorare l’attitudine della carne alla stagionatura.
L'Allegato II individua due parametri dirimenti e cumulativi per la verifica della compatibilità: grasso di copertura e attitudine alla stagionatura. La mancata contestazione di uno solo di essi rende inammissibile l'impugnazione dell'atto plurimotivato.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione degli atti può fondarsi per relationem sul parere dell'organo tecnico ausiliario, quando il provvedimento espone o richiama in modo sufficiente il percorso valutativo e i criteri normativi applicati.
art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Le osservazioni del privato devono essere valutate nell'ambito dell'istruttoria, ma non impongono all'amministrazione di recepire una diversa ricostruzione tecnico-scientifica quando il dissenso sia motivatamente superato.
art. 6-bis l. 241/1990
La deduzione di un conflitto di interessi deve essere accompagnata dalla dimostrazione concreta dell'interferenza dell'interesse privato sull'esito del procedimento; non è sufficiente l'affermazione astratta di collegamenti istituzionali o commerciali.
art. 34 c.p.a.
Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nelle scelte tecnico-valutative o nel merito amministrativo, né adottare una pronuncia che imponga una diversa valutazione sostanziale in assenza di un vizio di legittimità.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da più autonome ragioni, l'impugnazione è inammissibile quando il ricorrente non contesta specificamente anche una sola di esse, poiché l'eventuale fondatezza delle altre censure non potrebbe comunque condurre all'annullamento dell'atto.
- Nel procedimento di ammissione di un tipo genetico a una filiera DOP, il riconoscimento dell'ente selezionatore o del programma genetico secondo la disciplina zootecnica generale non attribuisce un diritto automatico all'accesso alla filiera, che resta subordinato alla verifica ulteriore di compatibilità con il disciplinare di produzione.
- La valutazione della compatibilità genetica con una produzione DOP è assistita dai criteri predeterminati dal disciplinare e dal d.m. 5 dicembre 2019, inclusi il mantenimento o miglioramento del grasso di copertura e dell'attitudine della carne alla stagionatura; la concreta applicazione di tali criteri implica una prognosi tecnico-scientifica non sostituibile dal giudice con una diversa opinione tecnica del privato.
- Quando la legge o il regolamento attribuisce a un ente pubblico di ricerca una funzione ausiliaria tecnico-scientifica, l'amministrazione decidente può motivare per relationem mediante il relativo parere senza dover disporre autonomamente di ogni modello matematico o dettaglio di calcolo utilizzato dall'ausiliario, purché conosca e applichi i criteri normativi e la motivazione sia congrua.
- La partecipazione di un soggetto privato o associativo alla fase istruttoria non determina di per sé un conflitto di interessi invalidante: occorre dimostrare in concreto sia l'interferenza dell'interesse privato sia il suo collegamento causale con il contenuto del provvedimento.
- Il sindacato sulle valutazioni tecnico-scientifiche è pieno quanto all'accertamento dei fatti e alla verifica di logicità, coerenza, ragionevolezza e adeguatezza della motivazione, ma non consente di sostituire alla prognosi amministrativa una diversa metodologia o una diversa valutazione di merito.
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