Cassazione Civile, Ordinanza n. 25737/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, da parte di una società, di un compendio immobiliare proveniente da una procedura fallimentare. La società acquirente ha agito ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo il rilascio immediato degli immobili occupati dalla convenuta e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo, facendo leva su un precedente impegno dell’occupante a liberare i beni al momento dell’aggiudicazione e a corrispondere un’indennità mensile. Il tribunale ha ordinato il rilascio e condannato l’occupante al pagamento di un importo mensile sino all’effettivo rilascio. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione e violazione degli artt. 132 e 342 c.p.c.; 2) violazione di legge e vizio motivazionale per omessa declaratoria del difetto di legittimazione/titolarità passiva, sostenendo di non essere più l’occupante effettiva dell’immobile; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e ulteriore difetto di legittimazione passiva per omesso esame di documenti che avrebbero dimostrato l’occupazione esclusiva da parte di un terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile per cassazione. L’ordinanza del tribunale, resa nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c., era infatti appellabile ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., norma ancora applicabile ratione temporis per effetto della disciplina transitoria del d.lgs. n. 149/2020. La Corte ha quindi non esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità, ha applicato l’art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione e ha disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indica il rito sommario di cognizione nel quale era stato introdotto il giudizio di merito
art. 702-quater c.p.c.
l’ordinanza resa nel rito sommario era appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione
art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2020
ha conservato l’operatività dell’art. 702-quater c.p.c. sino al 30 giugno 2023
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 360 c.p.c.
norma invocata nei motivi di ricorso per i vizi denunciati
art. 132 c.p.c.
invocato per lamentare la pretesa mancanza di motivazione del provvedimento
art. 342 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla censura motivazionale
art. 115 c.p.c.
invocato per denunciare l’omesso esame di documenti prodotti
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per responsabilità aggravata, ritenendo l’errore sul mezzo di impugnazione indice di inescusabile negligenza
art. 1284, commi 2 e 4, c.c.
richiamato nella domanda risarcitoria per gli interessi legali sulle somme dovute
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento sommario di cognizione, l’ordinanza che definisce il giudizio è appellabile ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. e non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, salvo diversa previsione normativa applicabile al caso concreto.
- La proposizione del ricorso per cassazione contro un provvedimento non ricorribile integra inammissibilità dell’impugnazione, a prescindere dalla fondatezza delle censure di merito formulate.
- L’errore nella scelta del mezzo di impugnazione, quando evitabile con l’ordinaria diligenza, può costituire indice di mala fede o colpa grave ai fini dell’art. 96, comma 3, c.p.c., con conseguente condanna equitativa per responsabilità aggravata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, restano assorbite le doglianze di merito sulla motivazione, sulla legittimazione passiva e sulla valutazione delle prove.
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