Cassazione Penale, Sentenza n. 09066/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Nicola Leonardi avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Modena del 05/04/2024 per mancata allegazione dell'elezione di domicilio nell'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente contestava l'applicazione della disciplina poi abrogata e sosteneva che, secondo le Sezioni Unite, fosse sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio o l'indicazione della domiciliazione presso il difensore nell'atto di ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. alle impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024 (l'appello era del 18/07/2024) e ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui l'onere può essere assolto anche con un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio purché sia indicata la collocazione nel fascicolo processuale. Nel caso concreto, per ammissione della difesa non era stata allegata alcuna elezione di domicilio né era indicata in modo certo la sua collocazione nel fascicolo; la mera indicazione, nel corpo dell'atto, dell'elettiva domiciliazione presso il difensore non è ritenuta sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
L'onere di allegare l'elezione o la dichiarazione di domicilio nell'atto d'impugnazione è preclusivo: l'assenza comporta inammissibilità dell'impugnazione, salvo che l'atto contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale
art. 161 cod. proc. pen.
Citato nel ricorso come norma collegata alla tematica della domiciliazione e delle notificazioni; nel provvedimento non è stata però sviluppata un'interpretazione autonoma di tale articolo
legge 9 agosto 2024, n. 114
La legge ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; tuttavia, secondo le Sezioni Unite, la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (quindi alle impugnazioni già proposte prima dell'entrata in vigore)
Sezioni Unite, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice, Rv. 287855)
"l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione"
Le Sezioni Unite hanno precisato che l'onere può essere assolto non solo mediante allegazione materiale ma anche tramite un richiamo specifico a una precedente elezione già presente nel fascicolo, purché la collocazione sia individuabile in modo da consentire immediata notificazione; inoltre hanno stabilito che la disciplina abrogata si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024
Massime di principio
- Se l'impugnazione è stata proposta entro il 24/08/2024, va rispettata la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, anche se poi abrogata.
- Per assolvere l'onere dell'elezione di domicilio è necessario o allegare l'elezione/dichiarazione all'atto di impugnazione oppure inserire nell'atto un richiamo espresso e specifico ad una precedente elezione già presente nel fascicolo, indicando la sua collocazione in modo certo.
- La semplice affermazione, nel corpo dell'atto, che l'appellante "è elettivamente domiciliato presso il difensore" non è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto; serve un'indicazione che consenta l'immediato reperimento dell'elezione nel fascicolo.
- L'omissione rilevante circa l'elezione di domicilio produce inammissibilità dell'impugnazione e conseguente condanna alle spese processuali; è pertanto preferibile allegare sempre la documentazione o fornire puntuali riferimenti di fascicolo.
- In casi simili, il difensore dovrebbe, per maggiore sicurezza, riprodurre nell'atto l'elezione di domicilio completa di dati e/o indicare esattamente dove nel fascicolo si trova la precedente elezione, così da evitare rischi di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08983/2026 del 09/03/2026
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08986/2026 del 09/03/2026
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08988/2026 del 09/03/2026
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08989/2026 del 09/03/2026
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08990/2026 del 09/03/2026
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08991/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →