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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7722/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia dell'08/11/2022, con censure diverse a seconda del ricorrente: contestazione della sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato (bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale), qualificazione del fatto (bancarotta documentale "specifica" vs "generica"), attribuzione della qualità di amministratore di fatto (art. 2639 c.c.), distinzione tra dolo eventuale e colpa/culpa (art. 217 comma 2 legge fallimentare), travisamento della prova contabile (presunta tenuta elettronica delle scritture), vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche, presunte irregolarità processuali (inammissibilità delle liste testi e diniego di rinnovazione dell'istruttoria), e deduzioni sull'irritualità del diniego di applicazione per patteggiamento parziale. Ciascun ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione in chiave difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In motivazione la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano fornito censure specifiche e adeguatamente fondate rispetto al percorso argomentativo della Corte territoriale e, quando lo hanno fatto, le censure sono state ritenute generiche o rivolte a un diverso apprezzamento di merito. La Cassazione ha confermato la fondatezza della valutazione di merito sulla bancarotta fraudolenta documentale cd. "generica" (dolo generico o dolo eventuale) e sulle ragioni che hanno portato la Corte d'appello a escludere alcune posizioni o aggravanti (come l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.1 nei casi indicati). Sono state respinte le contestazioni relative alla tenuta informatica delle scritture, all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto, alla qualificazione temporale della distrazione patrimoniale e alle questioni processuali sollevate sulle liste testi. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (equo determinata in euro tremila), per la manifesta inammissibilità dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare

    Richiamata in relazione alle aggravanti: la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 2, n. 1 in alcuni casi e ha operato il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti; la Cassazione ha ritenuto congrua questa valutazione di merito.

  • art. 216, comma 1 legge fallimentare

    Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale e le relative sanzioni; la Corte d'appello ha calcolato il trattamento sanzionatorio richiamando i criteri di legge e la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione della pena e sul rifiuto delle attenuanti generiche.

  • art. 2214 cod. civ.

    Individua le scritture contabili obbligatorie: la Corte territoriale ha affrontato la questione rilevando che, anche quando si sostiene la tenuta informatica, la documentazione complessiva si è mostrata inattendibile ai fini della ricostruzione patrimoniale.

  • art. 2215-bis cod. civ.

    Consente la tenuta delle scritture con strumenti informatici: la Corte ha considerato e respinto la tesi difensiva secondo cui la documentazione elettronica avrebbe escluso responsabilità, ritenendo la documentazione nel suo complesso inattendibile.

  • art. 2639 cod. civ.

    Definizione e criteri dell'amministratore di fatto: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui occorre attività gestionale significativa e continuativa; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato l'attribuzione di tale qualifica a Busseni.

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    Riguarda la bancarotta per colpa (semplice): la Corte ha valutato la rilevanza delle condotte colpose e ha ritenuto che i fatti ricadessero nella fattispecie con dolo generico/ eventuale e non nella sola colpa.

  • art. 43 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel reato: richiamato a titolo interpretativo nei profili di responsabilità concorrente e nella valutazione del dolo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la Corte ha ricordato i limiti dell'intervento del giudice d'appello rispetto a istanze di applicazione della pena parziale e la giurisprudenza che condiziona l'accoglimento in appello.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma sull'assoluzione: richiamata per ricordare che il giudice deve assolvere se sussistono i presupposti e per delimitare il perimetro dell'intervento in sede di patteggiamento in appello.

  • art. 468, comma 1 cod. proc. pen.

    Regole sulla lista testi: la Corte ha confermato che la lista testimoniale deve indicare con sufficiente specificità le circostanze da accertare, specialmente in processi complessi; la mancata specificità rende la lista inammissibile.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai termini e alle formalità di trasmissione degli atti processuali (lista testi); la Corte ha valutato la ritualità delle modalità di presentazione.

  • art. 603, comma 1 cod. proc. pen.

    Rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha valutato che non era stata dimostrata la necessità e la specificità della prova non assunta in primo grado.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Causali di ricorso per cassazione: la Corte ha accertato che molte censure erano generiche, di merito o non attagliate alle ipotesi di ammissibilità, con conseguente inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato i ricorrenti per la manifesta inammissibilità dei ricorsi e valutato profili di colpa.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sulla motivazione in ordine a questioni di prova e ricostruzione del fatto; la Corte ha ritenuto inammissibili censure che si limitavano a un diverso apprezzamento dei fatti.

  • art. 43 e 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena, valutazione dei precedenti e delle circostanze attenuanti/aggravanti: la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito congrua e non sindacabile in Cassazione.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione occorre formulare censure specifiche e dimostrare travisamento della prova o violazione di norme di diritto: deduzioni generiche o mero dissenso sull'apprezzamento del merito sono inammissibili.
  • La bancarotta fraudolenta documentale può essere qualificata come 'generica' e punita con dolo generico o dolo eventuale quando le scritture sono complessivamente inattendibili e impediscono la ricostruzione del patrimonio, anche in presenza di assoluzioni per altri capi patrimoniali.
  • La qualificazione di 'amministratore di fatto' richiede prova di attività gestionale significativa e continuativa; la valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione la sindaca solo se manca congrua motivazione.
  • La mera tenuta informatica delle scritture non esclude di per sé responsabilità penale se la documentazione, nel suo complesso, risulta disorganica o inattendibile per ricostruire la situazione patrimoniale.
  • Le liste testi devono indicare specificamente le circostanze su cui si vuole sentire il testimone, specialmente in processi complessi o plurimi: elenchi generici possono essere dichiarati inammissibili.
  • Il giudice di appello ha limiti nell'accogliere richieste di applicazione della pena (patteggiamento) disattese in primo grado; la possibilità di intervenire è vincolata ai presupposti e alle imputazioni originarie.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti/aggravanti sono esercizi di valutazione di merito: la Cassazione non interviene se la motivazione del giudice di merito è congrua e logica.
  • Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare la condanna alle spese e un versamento alla Cassa delle ammende per profili di colpa processuale.

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