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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31400/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in cinque motivi: contestazione della valutazione della prova testimoniale (in particolare la deposizione del teste Panichella relativa al 23 marzo 2016), e doglianze sulla motivazione e sul presunto travisamento delle emergenze probatorie in relazione agli episodi del 9 settembre 2016, 17 ottobre 2016 e 3 marzo 2017. La difesa ha sostenuto che le attività contestate rientravano nelle mansioni di istruttore stradale (smaltimento legna, utilizzo di mezzi e materiale di servizio, reperimento/documentazione) e che la Corte territoriale ha errato nel ritenere vaghe o inattendibili alcune deposizioni e nel non valutare la compatibilità delle localizzazioni e delle attività con il servizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai reati (truffa e peculato d'uso) relativi all'episodio del 23 marzo 2016, disponendo il rinvio alla Corte competente per una nuova valutazione di quella specifica contestazione. Ha inoltre annullato d'ufficio la statuizione relativa alla pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione perché applicata sulla base di una disposizione normativa (comma primo dell'art. 317-bis c.p., come modificato dalla legge n. 3/2019) non vigente all'epoca dei fatti. Per il resto i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e la responsabilità per le rimanenti imputazioni (9 settembre 2016, 17 ottobre 2016, 3 marzo 2017) è stata confermata in via definitiva. L'interdizione dai pubblici uffici, determinata in primo grado e confermata in appello in misura quantitativa, dovrà essere ricalcolata dal giudice del merito in sede di rinvio alla luce della normativa corretta e dei criteri dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, n. 1 c.p.

    Norma che disciplina la truffa aggravata; usata per qualificare alcune condotte del ricorrente consistite nell'indurre in errore l'amministrazione circa l'effettiva presenza lavorativa per procurarsi un ingiusto profitto.

  • art. 317-bis c.p.

    Norma prevista per sanzioni accessorie (tra cui l'incapacità a contrattare con la P.A. e l'interdizione dai pubblici uffici). La Corte ha rilevato che l'applicazione dell'incapacità a contrattare era stata fatta sulla base di una formulazione normativa entrata in vigore dopo i fatti, per cui quella statuizione è stata annullata d'ufficio; l'interdizione verrà ricalcolata alla luce della disciplina vigente al tempo dei fatti.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali: la Corte ricorda che, salvo i casi speciali previsti dal terzo comma, la testimonianza non richiede elementi di riscontro per essere valutata, e che il giudice non può presumere menzogna del teste senza specifici elementi che lo giustifichino.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena che il giudice del merito dovrà applicare nel ricalcolo dell'interdizione dai pubblici uffici in sede di rinvio.

  • art. 37 c.p.

    Citato rispetto alla questione dei criteri perequativi per le pene accessorie: la Corte evidenzia che non trova applicazione automatica il criterio perequativo richiamato dalla normativa successiva che l'originaria sentenza aveva utilizzato.

  • legge n. 3 del 2019

    Modifica normativa richiamata: la Corte osserva che alcune statuizioni sanzionatorie sono state applicate sulla base della disciplina risultante dalla modifica, ma quella disciplina non era vigente al tempo delle condotte; da qui l'annullamento d'ufficio di alcune pene accessorie.

Massime di principio

  • La valutazione della attendibilità testimoniale richiede motivazioni specifiche: il giudice non può dichiarare una deposizione "intrinsecamente inattendibile" per mera inverosimiglianza senza indicare elementi concreti che giustifichino il sospetto di falsità o errore.
  • Quando un pubblico dipendente utilizza mezzi e orario di lavoro per fini strettamente personali (anche se il materiale o l'attività originano da compiti di servizio), l'uso a vantaggio privato può integrare reati come truffa o peculato d'uso se l'attività non è autorizzata e comporta un impiego dell'orario e delle risorse dell'ente.
  • Le annotazioni generiche sui registri di servizio che non consentono di individuare causalmente la presenza o le attività del dipendente non sono sufficienti a giustificare assenze o utilizzi personali di mezzi dell'amministrazione.
  • Le pene accessorie devono essere determinate con riferimento alla normativa vigente al momento della commissione del fatto; l'applicazione di nuove disposizioni intervenute successivamente può comportare annullamento d'ufficio delle statuizioni erroneamente calcolate.
  • In caso di errori di valutazione della prova da parte del giudice di merito la Cassazione può disporre annullamento e rinvio per nuova valutazione limitatamente alle parti viziate, lasciando ferme le statuizioni non affette da vizi tali da inficiare il giudizio.
  • La difesa che contesta la motivazione deve indicare con precisione le contraddizioni o i travisamenti documentali e puntare a dimostrare l'esistenza di elementi di servizio che legittimino le condotte contestate (autorizzazioni, regolamenti interni, prassi documentate).
  • Il semplice riferimento a prassi interne non meglio precisate (es. regolamenti non esibiti o consuetudini) difficilmente esime dalla responsabilità se non si dimostra che l'uso delle risorse e il tempo impiegato erano effettivamente autorizzati o pertinenti al servizio.

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