Cassazione Penale, Sentenza n. 3358/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per plurime censure processuali e di merito. Questione principale: nullità per violazione del termine a comparire (art. 601 c.p.p.) connessa alla sospensione dei termini per l'emergenza Covid (art. 83 d.l. 17/3/2020 n.18 e art. 36 d.l. 8/4/2020 n.23) e alla mancata tempestiva notifica del decreto di citazione per l'udienza rinviata al 12/6/2020. Altri motivi: vizio di motivazione e mala applicazione dell'art. 416-bis c.p. (contestazione di associazione camorristica), contestazioni relative al bis in idem e al capo D) (arma già oggetto di precedente definitiva), questioni sul rapporto tra aggravanti per armi e qualificazione di associazione armata, carenza e contraddittorietà nella valutazione delle prove testimoniali e delle dichiarazioni di collaboratori, errori nella valutazione della ricettazione (capo H1) e nella determinazione della pena e delle attenuanti.
La decisione
La Cassazione ha accolto la censura principale di nullità processuale: ha ritenuto che il termine a comparire di cui all'art. 601 c.p.p. fosse sospeso dal d.l. 18/2020 e che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato l'eccezione di non operatività (art. 83 comma 3 lett. b) come applicabile senza la richiesta espressa dell'imputato/difensore). Perciò la notifica per l'udienza del 12/6/2020 è risultata tardiva e ha determinato una nullità rilevante. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per la maggior parte degli imputati. In particolare, la cassazione ha annullato senza rinvio, per estinzione per prescrizione, la condanna relativa al reato tentato indicato nel capo C) nei confronti di FILIPPO TOMMASELLI, ENRICO CALCAGNO e FRANCESCO MINICHINI (prescrizione maturata il 14/10/2021). L'annullamento con rinvio riguarda anche le posizioni di SALVATORE ROMANO e MARIA SORRENTINO, benché il loro difensore non avesse eccepito tempestivamente la nullità dinanzi alla Corte territoriale, perché l'annullamento deriva da motivo comune ad altri imputati. Nulla è stato deciso in via definitiva sulle questioni di merito (art. 416-bis, relazione delle fonti di prova, aggravanti/attenuanti), che dovranno essere riesaminate in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. con mod.)
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. [..] Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
La Corte ha ritenuto che la sospensione si applicasse anche al termine a comparire (art. 601 c.p.p.) e che, se il termine a ritroso ricade nel periodo di sospensione, l'udienza debba essere differita; l'eccezione alla sospensione prevista dal comma 3 lett. b) richiede sia che il processo riguardi imputati sottoposti a misura cautelare sia che vi sia stata espressa richiesta di trattazione da parte del detenuto o del difensore.
art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23
Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.
Conferma l'estensione temporale della sospensione dei termini prevista dall'art. 83, rafforzando la nozione che i termini processuali (compreso il termine a comparire) restano sospesi salvo le eccezioni previste.
art. 601 comma 3 c.p.p.
Il termine minimo per la notifica del decreto di citazione a comparire va comunque rispettato: se la precedente fissazione è stata differita per effetto della sospensione, la nuova citazione deve essere tale da garantire il decorso del termine a comparire (la mancata osservanza comporta nullità).
art. 416-bis c.p.
La Corte territoriale aveva qualificato i fatti come associazione di tipo camorristico; la Cassazione non ha deciso definitivamente sul merito ma ha disposto il rinvio affinché la Corte d'Appello riesamini, dopo la rinnovata valutazione processuale, la sussistenza degli elementi costitutivi (organizzazione, durata, forza di intimidazione, compiti degli associati).
art. 649 c.p.p.
Invocato dai ricorrenti per contestare pronunce precedenti e bis in idem relative alla detenzione di armi: la Cassazione ha richiamato la necessità di valutare se vi sia coincidenza di fatto già giudicato e ha disposto il rinvio per la verifica complessiva.
art. 304 c.p.p.
Richiamato in punto di termini cautelari; la Corte rileva che nei provvedimenti presidenziali relativi all'epoca non risultava esaurita altra causa che paralizzasse la sospensione.
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista dai d.l. adottati per l'emergenza Covid (art. 83 d.l. 18/2020 e successive modifiche) si applica anche al termine a comparire previsto dall'art. 601 c.p.p.; se il termine a ritroso ricade nel periodo di sospensione l'udienza deve essere differita per consentirne il rispetto.
- L'eccezione alla sospensione per procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari (art. 83 comma 3 lett. b)) è subordinata non solo alla presenza della misura cautelare ma anche alla richiesta espressa dell'imputato/difensore di procedere; in mancanza la sospensione resta operativa.
- Se in caso di differimento per sospensione i difensori ricevono la nuova citazione con un preavviso inferiore a quello previsto dall'art. 601 c.p.p. (venti giorni), la violazione può determinare una nullità rilevante che giustifica l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- La nullità del termine a comparire può essere tempestivamente eccepita nell'immediata occasione utile (es. prima della trattazione in appello) e, se non sanata, comporta tutela della posizione degli imputati anche con annullamento della decisione impugnata; l'effetto può estendersi ad altri imputati quando il vizio è comune.
- I profili di merito relativi alla qualificazione di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) richiedono una motivazione puntuale su struttura, durata, ruolo e capacità intimidatoria; dichiarazioni di collaboratori vanno corroborate da riscontri e non possono da sole costituire una base non motivata per la condanna.
- Quando, in sede di cassazione, emerga l'estinzione del reato per prescrizione per taluni capi o imputati, la Cassazione può annullare senza rinvio per quel capo nei confronti dei singoli imputati e disporre il rinvio solo per le restanti posizioni e contestazioni.
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